Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 28726/2022 del 04/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo di euro 35.150,00 ottenuto sulla base di una scrittura del 29 dicembre 1999 qualificata dalla creditrice come controdichiarazione relativa a una simulazione del prezzo di compravendita di una cascina con terreno. L'opponente deduceva invece che la pretesa fosse stata superata da un successivo contratto preliminare del 15 febbraio 2000 e dal rogito definitivo del 31 gennaio 2002. Il Tribunale respingeva l'opposizione ritenendo provata la simulazione del prezzo; la Corte d'appello riformava, revocando il decreto ingiuntivo e condannando la creditrice alla restituzione delle somme ricevute in via provvisoria e alle spese. In cassazione la ricorrente deduceva: 1) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la Corte d'appello avesse trascurato pagamenti successivi al preliminare, ulteriori rispetto al prezzo pattuito, idonei a confermare la tesi simulatoria; 2) violazione degli artt. 112, 116 c.p.c. e 1414, 2722, 2724 c.c., per avere la Corte territoriale ritenuto assorbito il tema dell'ammissibilità delle prove orali e per non avere valorizzato le dichiarazioni dell'opponente; 3) violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. e 1414, 2733, 2735 c.c., contestando l'interpretazione data alla clausola n. 7 del preliminare e alla quietanza del 31 gennaio 2002, ritenute dalla Corte d'appello idonee a escludere l'esistenza di un debito residuo e a superare la scrittura del 1999.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le censure sulla motivazione perché non denunciavano un'anomalia motivazionale rilevante ex art. 360, n. 5, c.p.c., ma miravano in realtà a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio. Ha inoltre escluso l'omesso esame di un fatto decisivo, osservando che le doglianze riguardavano questioni valutative e non un preciso fatto storico. Quanto al secondo motivo, ha confermato che, in mancanza di una vera controdichiarazione scritta idonea a provare la simulazione relativa di un contratto avente ad oggetto un immobile, le prove orali e le dichiarazioni rese in interrogatorio non potevano supplire al difetto del requisito formale richiesto dalla legge. Sul terzo motivo, la Corte ha ritenuto corretto l'apprezzamento della clausola del preliminare e della successiva quietanza come atti univoci incompatibili con la tesi della simulazione, sottolineando che l'interpretazione contrattuale è riservata al giudice di merito e non può essere sostituita in cassazione da una diversa lettura proposta dalla parte. La ricorrente è stata condannata anche alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Il nuovo testo consente il sindacato di legittimità solo per l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non per la mera insufficienza o difetto di motivazione; sono denunciabili solo anomalie motivazionali costituzionalmente rilevanti.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    La violazione di legge va dedotta con specifica indicazione delle norme asseritamente violate e delle regole applicative che il giudice di merito avrebbe disatteso; non è sufficiente contrapporre una diversa interpretazione dei fatti o del contratto.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura è stata esaminata ma ritenuta infondata/inammissibile perché la Corte territoriale non aveva omesso di pronunciare sui temi rilevanti, avendo invece deciso sulla base della carenza probatoria della simulazione.

  • art. 115 c.p.c.

    La doglianza non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio, riservata al giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    Il principio di libera valutazione delle prove consente al giudice di attribuire valore preminente agli elementi ritenuti sufficienti, con apprezzamento insindacabile in cassazione se logico e coerente.

  • art. 1414 c.c.

    In tema di simulazione relativa, la prova del contratto dissimulato richiede la controdichiarazione scritta quando il negozio dissimulato avrebbe dovuto rivestire forma scritta ad substantiam.

  • art. 2722 c.c.

    Richiamato in relazione ai limiti di prova testimoniale delle pattuizioni contrarie o aggiunte al contenuto di un documento scritto.

  • art. 2724, primo comma, n. 1), c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'ammissibilità della prova testimoniale; la Corte, tuttavia, ha escluso che potesse superare la mancanza della controdichiarazione scritta richiesta per la simulazione del prezzo di un immobile.

  • art. 1350 c.c.

    Poiché il contratto riguarda la vendita di un immobile, il negozio dissimulato che incide sul prezzo deve rispettare la forma scritta ad substantiam.

  • art. 2733 c.c.

    La confessione non può supplire alla mancanza del requisito formale della controdichiarazione scritta quando il contratto dissimulato è soggetto a forma scritta.

  • art. 2735 c.c.

    Le dichiarazioni rese in giudizio non sono state ritenute idonee a sostituire la controdichiarazione scritta necessaria per provare la simulazione del prezzo.

  • art. 375, comma 2, c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    Richiamato quale fonte della disciplina dell'ulteriore contributo unificato conseguente al rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, il vizio motivazionale è denunciabile solo nei limiti del "minimo costituzionale": non è consentito sollecitare una nuova valutazione delle prove sotto la veste dell'omesso esame o della motivazione insufficiente.
  • L'omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico preciso e decisivo, non questioni giuridiche, argomentazioni difensive o una diversa lettura del compendio probatorio.
  • La valutazione delle prove e la scelta di quelle ritenute decisive spettano al giudice di merito e sono insindacabili in cassazione se sorrette da motivazione logica e non apparente.
  • In tema di simulazione relativa di un contratto che richiede forma scritta ad substantiam, la prova del negozio dissimulato non può prescindere dalla controdichiarazione scritta; le prove testimoniali e le dichiarazioni confessorie non valgono a colmare la mancanza del requisito formale.
  • L'interpretazione di una clausola contrattuale è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione può essere censurata solo per violazione dei canoni ermeneutici, non per proporre una lettura alternativa della clausola.
  • Quando una clausola o una successiva quietanza risultino univoche nel senso di escludere ulteriori pretese o debiti residui, il giudice di merito può ritenerle idonee a superare precedenti documenti meno chiari o meramente ricognitivi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveSpese di liteCompravendita immobiliareContratto preliminare
RamiProcesso civileContrattiImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.