Cassazione Civile, Ordinanza n. 03923/2024 del 13/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il saldo finale di un conto corrente intestato a una società, del quale la ricorrente si era resa garante. In primo grado l'opposizione era stata respinta sul presupposto che la garanzia prestata fosse autonoma, con conseguente impossibilità per la garante di contestare la prova del quantum. In appello la decisione era stata confermata. In cassazione la garante ha dedotto: 1) violazione dell'art. 1945 c.c., sostenendo che anche il garante autonomo può opporre le nullità del rapporto principale quando il contratto base contrasti con norme imperative; 2) violazione di norme su nullità del contratto e disciplina bancaria, lamentando che i giudici di merito non avessero rilevato d'ufficio nullità del conto corrente per anatocismo, interessi ultralegali parametrati agli usi su piazza e commissione di massimo scoperto; 3) omessa valutazione di fatti decisivi e violazione delle regole sull'onere della prova, per la tardiva produzione degli estratti conto e per la mancata prova del saldo finale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché introducevano questioni nuove relative alla nullità del contratto di conto corrente, mai specificamente dedotte nei gradi di merito: pur essendo astrattamente rilevabili d'ufficio, tali nullità richiedevano accertamenti di fatto sulle pattuizioni contrattuali, non consentiti in sede di legittimità. Ha inoltre rilevato che le deduzioni svolte in ricorso attenevano al contratto di garanzia e non al rapporto di conto corrente. È stato dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, perché non aderente alla ratio decidendi della sentenza impugnata: una volta qualificata la garanzia come autonoma, la Corte di merito aveva escluso la discussione sulla prova del quantum, sicché la doglianza sulla tardiva produzione degli estratti conto risultava priva di decisività. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
il garante autonomo non è ammesso a opporre le eccezioni di merito del debitore garantito, salvo i limiti riconosciuti dalla giurisprudenza, tra cui l'exceptio doli e la deduzione di nullità del contratto base in ipotesi di contrarietà a norme imperative o illiceità della causa; tuttavia tali eccezioni non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione quando richiedano accertamenti di fatto
richiamato come parametro per la dedotta nullità per indeterminatezza dell'oggetto della clausola bancaria
richiamato per sostenere la nullità del contratto o di clausole del conto corrente
richiamato in relazione al requisito di forma e determinatezza delle pattuizioni bancarie
richiamato per la dedotta nullità della capitalizzazione degli interessi anatocistici
richiamato in relazione alla disciplina degli interessi nel rapporto bancario
richiamato in relazione alla validità della pattuizione degli interessi nel mutuo/rapporto bancario, come parametro evocato dalla ricorrente
richiamato per contestare la ripartizione dell'onere della prova sul saldo del conto corrente
richiamati per censurare la valutazione delle prove e l'utilizzo degli estratti conto
richiamato per sostenere l'intempestività della produzione documentale da parte della banca
richiamato come limite alla proposizione in cassazione di nuove questioni, salvo i documenti e le nullità della sentenza nei casi consentiti
richiamato nella memoria depositata in cassazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- Il garante autonomo, pur essendo tendenzialmente obbligato al pagamento a prima richiesta e senza eccezioni, può far valere la nullità del contratto base quando essa dipenda da contrarietà a norme imperative o illiceità della causa, ma la deduzione deve essere specificamente proposta nei giudizi di merito.
- In cassazione non possono essere introdotte per la prima volta questioni che, pur astrattamente rilevabili d'ufficio, richiedano accertamenti di fatto non compiuti nei gradi precedenti; ciò vale anche per le nullità del rapporto bancario e delle sue clausole.
- Una censura è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata: se il giudice di merito ha escluso il sindacato sulla prova del quantum in ragione della natura autonoma della garanzia, non è decisiva la doglianza sulla tardività o insufficienza della produzione degli estratti conto.
- La possibilità di contestare la validità delle clausole del rapporto garantito presuppone che tali questioni siano state oggetto di allegazione e di istruttoria adeguata nei precedenti gradi di giudizio.
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