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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07026/2025 del 16/03/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

I lavoratori avevano prestato attività alle dipendenze di una cooperativa che eseguiva, in subappalto, il servizio di ristorazione, approvvigionamento di cibi e bevande e smaltimento rifiuti a bordo dei treni, nell'ambito di una catena di appalti/subappalti riconducibile a un committente ferroviario e a una società appaltatrice principale. In primo grado e in appello chiedevano il pagamento di differenze retributive, ferie e permessi non goduti, TFR e ulteriori importi anche nei confronti dei soggetti della filiera, assumendo altresì la responsabilità solidale del subcommittente/appaltatore principale e, per quanto qui interessa, la rilevanza della disciplina degli appalti pubblici. La corte d'appello aveva ritenuto inapplicabile il d.lgs. n. 163 del 2006, qualificando la deduzione di tale disciplina come inammissibile mutamento della domanda, e aveva invece applicato l'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003 solo ai crediti aventi natura retributiva e al TFR, escludendolo per ferie e permessi per la loro asserita componente anche risarcitoria. I ricorrenti hanno quindi denunciato, con il primo motivo, violazione dell'art. 113 c.p.c. e dell'art. 118, comma 6, del d.lgs. n. 163 del 2006, sostenendo che non vi fosse mutatio libelli ma mera diversa qualificazione giuridica di fatti rimasti immutati; con il secondo motivo, violazione dell'art. 217, lett. e), del d.lgs. n. 50 del 2016, per l'affermata inapplicabilità della disciplina degli appalti pubblici.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la corte d'appello avesse errato nel considerare come mutamento della domanda la sola prospettazione di una diversa disciplina normativa a fronte degli stessi fatti storici e della medesima pretesa sostanziale. È stato ribadito che il giudice deve qualificare la domanda secondo il principio iura novit curia, potendo applicare la norma corretta senza che ciò integri mutatio libelli, purché restino invariati i fatti costitutivi e il bene richiesto. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla medesima corte d'appello in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 113 c.p.c.

    richiamato come fondamento del principio iura novit curia e del potere/dovere del giudice di qualificare giuridicamente i fatti allegati dalle parti

  • art. 118, comma 6, d.lgs. n. 163 del 2006

    invocato dai ricorrenti quale disciplina degli appalti pubblici ritenuta applicabile alla fattispecie

  • art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003

    ritenuto applicabile dalla corte territoriale ai crediti aventi natura retributiva e al TFR; la Cassazione non entra nel merito della sua applicazione, limitandosi a cassare per errata qualificazione della domanda

  • art. 217, lett. e), d.lgs. n. 50 del 2016

    dedotto come norma che avrebbe dovuto condurre a ritenere applicabile la disciplina degli appalti pubblici

  • d.l. n. 25 del 2017, conv. in l. n. 49 del 2017

    richiamato dalla corte territoriale per escludere il beneficium escussionis in relazione al TFR, sulla base della normativa vigente al momento della cessazione del rapporto e della maturazione del diritto

  • art. 113 c.p.c.

    richiamato anche come base del potere del giudice di applicare d'ufficio la norma corretta in base all'interesse sostanziale dedotto

  • art. 2697 c.c.

    non citato espressamente nel testo come norma applicata, ma i principi riportati ribadiscono l'immutabilità dei fatti storici a fronte della diversa qualificazione giuridica

Massime di principio

  • Non integra mutatio libelli la deduzione, in appello o in primo grado, di una diversa disciplina normativa a fondamento della medesima pretesa sostanziale, quando restino immutati i fatti storici allegati, il petitum e il bene della vita richiesto.
  • Il giudice ha sempre il potere-dovere di qualificare giuridicamente la domanda secondo i fatti allegati e il principio iura novit curia, potendo applicare la norma ritenuta corretta anche se diversa da quella invocata dalla parte.
  • La mutatio libelli ricorre solo se la parte introduce una pretesa obiettivamente diversa, con nuovo petitum o nuova causa petendi fondata su fatti costitutivi radicalmente differenti.
  • Il divieto di mutamento della domanda non impedisce la mera emendatio, ossia la diversa qualificazione giuridica del medesimo fatto costitutivo o l'adeguamento del petitum al soddisfacimento effettivo della pretesa.
  • In appello il giudice può procedere alla diversa qualificazione giuridica della domanda, salvo che sulla qualificazione accolta in primo grado si sia formato giudicato interno.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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