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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 25608/2022 del 31/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione di avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2009-2011 per rettifiche ai fini IRES/IRAP e IVA. L'Ufficio contestava la deducibilità/detraibilità di: 1) costi per leasing di un'imbarcazione ritenuta ad uso personale e non inerente all'attività d'impresa; 2) spese per la disponibilità di locali presso l'Hotel del Lago (destinati a eventi formativi non documentati e con possibile commistione di interessi societari); 3) spese per consulenze amministrative; 4) detrazione IVA su prestazioni fatturate dalla s.r.l. Executive Team che l'Ufficio riteneva esenti. La società ottenne l'annullamento parziale in primo grado; la CTR Umbria rigettò gli appelli reciproci.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale della Gruppo Centralmotor e ha respinto il ricorso incidentale dell'Agenzia. Sul piano sostanziale: il giudice di merito ha motivatamente ritenuto non provata l'inerenza dei costi relativi all'imbarcazione (elementi indiziari di uso personale: mancata esposizione presso la sede, presenza dell'imbarcazione a Fano con bombole di immersione, spese nei mesi estivi), e ha ritenuto non documentato lo svolgimento degli eventi formativi presso l'Hotel del Lago oltre alla sussistenza di collegamenti societari. Quanto all'IVA, la Corte ha condiviso la valutazione che le attività svolte dalla Executive Team per facilitare finanziamenti agli acquirenti non abbiano carattere autonomo ma siano accessorie e strumentali alla vendita di autoveicoli; pertanto le prestazioni vanno considerate unitariamente rispetto all'operazione principale. Lamentela circa insufficienza della motivazione dell'avviso di accertamento è stata ritenuta inammissibile (contestazione sulla valutazione probatoria). Le spese sono compensate; indicata la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in relazione al rigetto del ricorso principale.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in riferimento all'onere della prova; la questione sollevata concerne la valutazione probatoria e non mera carenza di allegazione. La Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia correttamente valutato le presunzioni.

  • artt. 164 e 109 del d.P.R. n. 917/86 (TUIR)

    Richiamati in relazione ai criteri di deducibilità dei costi d'impresa; la Corte ribadisce il principio che il contribuente deve provare l'inerenza qualitativa dei costi (compatibilità, coerenza e correlazione con l'attività d'impresa).

  • art. 19 del d.P.R. n. 633/72 (IVA)

    Richiamato nell'ambito della detrazione e del pro-rata; la Corte ha esaminato la rilevanza economica autonoma dell'attività finanziaria e ha ritenuto che, nel caso concreto, l'attività di finanziamento fosse accessoria alla vendita e non autonoma ai fini IVA.

  • art. 3, comma 3, d.P.R. n. 633/72 (corrispondente all'art. 6, par. 4 della VI Direttiva)

    Applicata la finzione giuridica per l'intermediario che agisce in nome proprio ma per conto altrui: l'operatore che intermedia è considerato avere ricevuto e fornito il servizio a titolo proprio, con le conseguenze fiscali conseguenti.

  • Principio giurisprudenziale Cass. n. 2224/21

    Richiamato per confermare che la deducibilità richiede inerenza qualitativa dei costi, non solo dimostrazione formale della riconducibilità al soggetto impresa.

  • Corte di giustizia UE, causa C-42/14 (Wojskowa Agencja Mieszkaniowa)

    Richiamata per il principio generale che prestazioni formalmente distinte possono costituire un'unica operazione quando sono così strettamente connesse da formare una prestazione economica indissociabile.

  • Corte di giustizia UE, causa C-208/15 (Stock '94) e C-71/18 (KPC Heming) e C-801/19 (FRANCK)

    Richiamate per chiarire quando prestazioni accessorie seguono lo stesso trattamento tributario della prestazione principale: l'accessorietà si valuta in base all'interesse dei destinatari e all'obiettivo economico dell'operazione.

  • Corte di giustizia UE, causa C-153/17 (Volkswagen Financial Services)

    Richiamata a confronto: la Corte distingue fattispecie in cui la concessione di credito ha interesse autonomo (interessi remunerano credito) da situazioni in cui il finanziamento è strumentale alla vendita e quindi non autonomo.

  • Corte di giustizia UE, causa C-224/11 (BG Leasing)

    Richiamata per il criterio che occorre individuare gli elementi caratteristici dell'operazione per stabilire se si tratta di più prestazioni indipendenti o di una prestazione unica.

  • Corte di giustizia UE, sentenza C-464/10 (Tiercé Franco-Belge)

    Richiamata in relazione alla finzione giuridica che inverte artificialmente i ruoli di prestatore/pagatore tra mandatario e mandante ai fini IVA quando il mandatario agisce in nome proprio per conto altrui.

  • Cass. nn. 28940 e 28941/20

    Richiamate sul tema dell'applicazione della finzione giuridica in presenza di mandatari che partecipano a prestazioni di servizi, a conferma del trattamento fiscale previsto dall'art. 3, comma 3, DPR 633/72.

Massime di principio

  • Il contribuente che deduce costi d'impresa deve dimostrarne l'inerenza in senso qualitativo (compatibilità, coerenza e correlazione con l'attività d'impresa), non è sufficiente provare la mera riconducibilità formale della spesa all'impresa.
  • La valutazione della non inerenza può legittimamente fondarsi su elementi indiziari e convergenti che il giudice di merito valuta nella sua discrezionalità; tali valutazioni non sono sindacabili in fatto dalla Corte di cassazione se adeguatamente motivate.
  • Ai fini IVA, prestazioni formalmente distinte possono essere considerate un'unica operazione quando una o più di esse sono accessorie e indissociabili rispetto alla prestazione principale; occorre considerare l'interesse dei destinatari e l'obiettivo economico perseguito.
  • Un'attività di intermediazione per l'ottenimento di finanziamenti può essere considerata accessoria alla vendita (e non un'attività finanziaria autonoma) se il finanziamento è lo strumento che consente concretamente l'acquisto da parte dei clienti; in tal caso la disciplina IVA segue l'operazione principale.
  • Quando un soggetto agisce in nome proprio ma per conto altrui (mandato senza rappresentanza), il diritto tributario può applicare la finzione che lo considera avere ricevuto e fornito i servizi a titolo proprio, con effetti sulla qualificazione IVA (art. 3, comma 3, DPR 633/72).

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