Cassazione Civile, Ordinanza n. 21147/2024 del 29/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da un licenziamento collettivo intimato a seguito di procedura di mobilità avviata da una società terminalistica. La Corte d'appello, in riforma del Tribunale, aveva ritenuto legittimo il recesso, valorizzando: la valida rappresentanza della società nella procedura e nelle lettere di licenziamento da parte del direttore generale; l'esaustività della comunicazione di avvio della procedura ex artt. 4 e 24 L. 223/1991; la legittimità della suddivisione degli esuberi in tre profili professionali distinti; la corretta applicazione dei criteri di scelta nell'ambito di graduatorie separate; l'assenza di prova di intenti fraudolenti negli spostamenti di personale. Il lavoratore ricorre per cassazione con sei motivi: (1-3) deduce violazione degli artt. 4 e 5 L. 223/1991 e degli artt. 1387, 1398 e 1399 c.c., sostenendo che solo la contemplatio domini renderebbe opponibile alla controparte la spendita del potere rappresentativo, che il direttore generale non poteva operare senza firma congiunta del presidente, che l'accordo sindacale sarebbe inefficace perché sottoscritto da soggetto privo di potere, e che la ratifica non sarebbe applicabile a un accordo collettivo gestionale; (4) denuncia violazione dell'art. 2697 c.c., lamentando che la Corte d'appello abbia posto a suo carico una prova di resistenza rispetto al licenziamento; (5) deduce violazione degli artt. 112 e 346 c.p.c. per omesso esame delle doglianze sulla insufficienza della comunicazione iniziale e sulla carenza delle esigenze tecnico-produttive; (6) lamenta violazione degli artt. 111 Cost., 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. per asserita motivazione contraddittoria sulla figura del direttore generale e sulla configurazione del lavoratore come terzo destinatario dell'atto e soggetto legittimato a contestarlo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi e il sesto perché, sotto l'apparente denuncia di violazioni di legge e vizi motivazionali, miravano in realtà a una rivalutazione del fatto e delle prove, preclusa in sede di legittimità; inoltre il sesto motivo è stato giudicato privo di decisività perché colpiva solo una ratio decidendi ulteriore e comunque non esclusiva. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di decisività, poiché la Corte d'appello non aveva fondato la decisione solo sulla c.d. prova di resistenza, ma anche e soprattutto sulla legittimità della suddivisione dei lavoratori in profili distinti e sulla corretta applicazione dei criteri di scelta. Il quinto motivo è stato respinto nel merito, poiché la Corte territoriale aveva effettivamente esaminato e ritenuto sufficiente la comunicazione di avvio della procedura, dando conto delle ragioni economiche e organizzative e della tripartizione degli esuberi. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La comunicazione di avvio e gli atti della procedura di licenziamento collettivo non richiedono, per la loro validità, formule sacramentali ulteriori rispetto alla chiara esposizione delle ragioni dell'esubero; la comunicazione deve consentire alle parti sociali una valutazione consapevole della situazione e delle scelte organizzative.
I criteri di scelta devono essere applicati secondo quanto comunicato e nella cornice organizzativa effettivamente delineata dalla procedura collettiva.
Richiamato dal ricorrente in tema di rappresentanza; la Corte non entra nel merito perché le censure tendono a una rivalutazione dei fatti.
La disciplina del falsus procurator è richiamata dalla Corte di merito e ritenuta astrattamente applicabile anche al licenziamento, ma le censure sul punto sono inammissibili perché investono un accertamento di fatto e una ratio non decisiva.
La ratifica del negozio concluso senza potere rappresentativo può operare, con efficacia retroattiva, anche rispetto a un atto unilaterale come il licenziamento, in virtù dell'art. 1324 c.c.; resta salvezza dei diritti dei terzi.
Le norme sul contratto si applicano, in quanto compatibili, agli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale, ivi compreso il licenziamento, consentendo l'estensione della disciplina della ratifica.
La doglianza sull'onere della prova è stata ritenuta inammissibile perché non decisiva rispetto alla ratio principale della decisione di merito.
La censura di omesso esame è stata respinta poiché la Corte d'appello si era pronunciata sulla sufficienza della comunicazione di avvio della procedura.
Richiamato in relazione alla riproposizione delle difese in appello/reclamo; la Corte osserva che la questione era stata comunque esaminata dal giudice di merito.
art. 111 Cost.
Richiamato per censurare la motivazione, ma la Corte di cassazione esclude la sussistenza di un vizio di motivazione rilevante.
Invocato per carenza motivazionale; la Corte ritiene la motivazione della sentenza impugnata sufficiente e non irriducibilmente contraddittoria.
Richiamato in relazione al dovere di motivazione, ma la censura è respinta.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13
Viene applicato l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in conseguenza del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge o di vizio motivazionale in una richiesta di nuova valutazione del fatto e delle prove, spettando al giudice di merito la ricostruzione del compendio probatorio e la selezione delle risultanze ritenute decisive.
- In tema di licenziamento collettivo, la comunicazione di avvio della procedura è sufficiente quando espone in modo comprensibile e non equivoco le ragioni dell'eccedenza, i profili professionali interessati e gli elementi utili a consentire il confronto sindacale e la eventuale modulazione dei recessi.
- La suddivisione degli esuberi in distinti profili professionali è legittima se trova riscontro nelle mansioni effettivamente svolte, nella diversa professionalità richiesta e nell'organizzazione aziendale; la censura che contesti tale scelta deve confrontarsi con gli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.
- Quando la decisione di merito si fonda su più rationes decidendi autonome, il ricorso che ne attacchi solo una è inammissibile o privo di interesse se l'altra è sufficiente da sola a sorreggere il dispositivo.
- La disciplina della ratifica del falsus procurator può applicarsi, in via compatibile, anche al licenziamento quale atto unilaterale tra vivi avente contenuto patrimoniale, con efficacia retroattiva e salvezza dei diritti dei terzi.
- Una censura sull'onere della prova è inammissibile se non incide sulla reale ratio della decisione impugnata o se pretende di rimettere in discussione un accertamento di merito già compiuto sulla legittimità della procedura e dei criteri di scelta.
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