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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27515/2023 del 27/09/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal mancato pagamento, in favore di una dirigente medica di un'azienda sanitaria provinciale, della componente variabile dell'indennità di posizione correlata all'incarico di responsabile di struttura semplice conferito dal 1 aprile 2007. La lavoratrice ha chiesto il risarcimento del danno assumendo che l'ente non avesse attivato né completato la procedura di graduazione e pesatura delle funzioni dirigenziali, procedura che avrebbe consentito di determinare e corrispondere la quota variabile della retribuzione di posizione. La Corte d'appello ha accolto la domanda, qualificando la condotta dell'azienda come inadempimento contrattuale e liquidando il danno in via equitativa prendendo a parametro l'importo mensile poi riconosciuto dall'ente con delibera del 2013 a decorrere dal 1 gennaio 2013. In cassazione l'azienda ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 1218, 2043 e 2697 c.c. e delle clausole collettive, sostenendo che non esistesse un obbligo giuridico di graduazione degli incarichi entro termini prestabiliti, che la materia appartenesse alla discrezionalità datoriale e che la posizione della dipendente fosse al più un interesse legittimo da far valere davanti al giudice amministrativo, non un diritto soggettivo. Con il secondo motivo ha dedotto violazione degli artt. 1226 e 2056 c.c., lamentando che il danno fosse stato ritenuto senza adeguata prova e liquidato in modo arbitrario, quasi in re ipsa, mediante un parametro ricavato da un atto successivo e non pertinente al periodo controverso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi, confermando la decisione di appello. Ha ribadito che, in materia di dirigenza medica del settore sanitario pubblico, la pubblica amministrazione è tenuta ad attivare e portare a compimento, secondo correttezza e buona fede, il procedimento di graduazione delle funzioni e di pesatura degli incarichi, procedimento che serve a determinare la quota variabile della retribuzione di posizione. L'omessa attivazione integra inadempimento contrattuale e genera responsabilità ex art. 1218 c.c., non già responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., con conseguente diritto del dirigente al risarcimento del danno da perdita di chance di percepire la componente variabile della retribuzione. La Corte ha inoltre ritenuto corretta la prova del danno e legittima la liquidazione equitativa operata dal giudice di merito, perché il pregiudizio consisteva nella perdita di una concreta occasione di vantaggio economico e il parametro utilizzato era razionalmente ancorato a un atto aziendale relativo al medesimo emolumento. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna alle spese e con l'ulteriore contributo unificato dovuto dalla ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È la norma processuale richiamata per denunciare in cassazione la violazione di legge sostanziale e contrattuale.

  • art. 1218 c.c.

    La responsabilità dell'ente è stata qualificata come responsabilità contrattuale da inadempimento dell'obbligo di attivare e completare la procedura di graduazione delle funzioni.

  • art. 2043 c.c.

    La Corte ha escluso che la fattispecie integri responsabilità aquiliana, chiarendo che la tutela del dirigente discende da un diritto soggettivo contrattuale.

  • art. 2697 c.c.

    Il creditore deve allegare la fonte del diritto e l'inadempimento; al debitore spetta provare l'adempimento o la non imputabilità dell'inadempimento.

  • art. 51, comma 4, c.c.n.l. del 5 dicembre 1996

    Rientra nel quadro contrattuale che impone alle aziende di determinare la graduazione delle funzioni dirigenziali cui è correlato il trattamento economico di posizione.

  • art. 53 c.c.n.l. del 5 dicembre 1996

    È richiamato come disciplina delle indicazioni procedurali e dei parametri per la graduazione delle funzioni.

  • art. 54, commi 7 ed 8, c.c.n.l. del 5 dicembre 1996

    Richiamato insieme alle altre clausole collettive sulla procedura di graduazione e pesatura degli incarichi.

  • art. 24 d.lgs. n. 29 del 1993

    Stabilisce che la retribuzione dei dirigenti è definita dalla contrattazione collettiva e che la graduazione delle funzioni ai fini del trattamento accessorio è adottata dagli organi di governo delle amministrazioni.

  • art. 55 c.c.n.l. del 5 dicembre 1996

    La retribuzione di posizione è composta da una parte fissa e da una parte variabile; la quota variabile dipende dalla graduazione delle funzioni e dagli incarichi attribuiti.

  • art. 60 c.c.n.l. del 5 dicembre 1996

    Prevede il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione, che deve essere annualmente utilizzato.

  • art. 39 c.c.n.l. dell'8 giugno 2000

    Conferma la struttura della retribuzione di posizione e la distinzione tra quota tabellare e quota variabile definita in sede aziendale.

  • art. 50 c.c.n.l. dell'8 giugno 2000

    È richiamato per il fondo destinato alla retribuzione di posizione e per la sua utilizzazione nel sistema contrattuale.

  • art. 4 c.c.n.l. dell'8 giugno 2000

    Attribuisce alla contrattazione integrativa il ruolo di definire criteri, distribuzione delle risorse e rideterminazione della parte variabile dell'indennità di posizione.

  • art. 5, comma 2, c.c.n.l. dell'8 giugno 2000

    Disciplina i tempi di costituzione della delegazione pubblica e di avvio del negoziato integrativo.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per aderire per relationem ai precedenti della Corte in materia.

  • art. 1226 c.c.

    Consente la liquidazione equitativa del danno quando la sua precisa quantificazione non sia possibile nei termini ordinari, purché il pregiudizio sia provato.

  • art. 2056 c.c.

    Richiamato per i criteri di liquidazione del danno risarcibile in materia di responsabilità extracontrattuale, ma il Collegio ne ha escluso l'applicazione in termini autonomi, trattandosi di responsabilità contrattuale.

  • art. 1223 c.c.

    Il risarcimento comprende perdita e mancato guadagno che siano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, secondo il criterio della regolarità causale.

  • art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012

    È richiamato per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Prevede l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • In materia di dirigenza medica del servizio sanitario pubblico, la pubblica amministrazione ha l'obbligo di avviare e concludere la procedura di graduazione delle funzioni e di pesatura degli incarichi necessaria a determinare la quota variabile della retribuzione di posizione, e tale obbligo deve essere adempiuto secondo correttezza e buona fede.
  • Il mancato rispetto dei termini interni della contrattazione collettiva o la mancata conclusione delle trattative non escludono di per sé l'obbligo datoriale di attivare la procedura, né trasformano la posizione del dirigente in un mero interesse legittimo o in una semplice aspettativa.
  • L'omessa attivazione della procedura di graduazione integra inadempimento contrattuale della pubblica amministrazione e non illecito aquiliano; il dirigente può quindi chiedere il risarcimento del danno da perdita di chance, non l'adempimento in forma specifica quando il provvedimento finale abbia natura discrezionale e infungibile.
  • Nel risarcimento da perdita di chance il lavoratore deve allegare la fonte del diritto, l'inadempimento e una concreta occasione perduta apprezzabile, mentre spetta al datore di lavoro provare l'adempimento o la non imputabilità dell'inadempimento.
  • Il danno da perdita di chance può essere liquidato equitativamente se il giudice individua un parametro razionale e coerente con il pregiudizio subito; il danno non è in re ipsa, ma richiede prova del nesso tra omissione e perdita della possibilità di conseguire il vantaggio economico.
  • Ai fini dell'art. 1223 c.c., il risarcimento comprende anche le conseguenze indirette e mediate che costituiscano effetto normale dell'inadempimento secondo regolarità causale, restando esclusi solo gli effetti non giuridicamente rilevanti o non connessi in modo immediato e diretto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRetribuzione e TFR
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNesso di causalità

Testo integrale

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