Cassazione Penale, Sentenza n. 33263/2023 del 28/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello che li aveva ritenuti responsabili, in concorso, del reato di tentato furto aggravato (artt. 110, 624-bis e 625, primo comma, n. 2, c.p.) per aver forzato la serranda di un box/garage pertinente all'abitazione della persona offesa e aver cercato di impossessarsi di quattro pneumatici del valore di circa €1.000, non riuscendo per l'intervento delle Forze dell'ordine. Abate: (i) eccezione di illegittimità dell'applicazione della pena accessoria dell'interdizione legale dai pubblici uffici in quanto la pena principale era stata rideterminata sotto il limite previsto per l'applicazione dell'interdizione legale; (ii) contestazione della qualificazione come furto aggravato ex art. 624-bis, sostenendo che non era stata accertata la pertinenzialità del box rispetto all'abitazione. I fratelli Verlingieri: (i) deduzione di assenza di consumazione del furto per mancato acquisto di autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva (i pneumatici erano ancora all'interno del box); (ii) censura sulla determinazione della pena per mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis sul fatto di ritenere l'aggravante prevalente, con conseguente sproporzione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato nel complesso i ricorsi dei Verlingieri e la maggior parte del ricorso di Abate. In particolare: (i) ha ritenuto infondato il motivo di Abate relativo alla mancata prova della pertinenzialità del box, confermando che il box era pertinenza dell'abitazione e che la valutazione di merito era coerente con la giurisprudenza richiamata; (ii) ha invece accolto il primo motivo di Abate riguardante le pene accessorie: avendo la Corte d'appello rideterminato la pena principale sotto la soglia prevista per l'applicazione dell'interdizione legale, la Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Abate limitatamente alle pene accessorie, eliminando la pena dell'interdizione legale e rideterminando in anni cinque l'interdizione dai pubblici uffici; (iii) ha rigettato i motivi dei fratelli Verlingieri: la consumazione del furto è stata ritenuta sussistente perché il bene era passato, anche brevemente, sotto il dominio esclusivo degli agenti; il giudizio di prevalenza tra circostanze attenuanti e aggravanti è rimasto incontrovertibile in sede di legittimità in mancanza di illogicità o arbitrarietà della motivazione. Conseguentemente il ricorso è in massima parte respinto, con parziale accoglimento limitato alla rimodulazione/eliminazione delle pene accessorie di Abate.
Norme richiamate
Riferimento alla concorso di persone nel reato: utilizzato per inquadrare la responsabilità concorrente degli imputati nell'azione criminosa.
Norma che aggravava il furto qualificandolo come furto in abitazione o in pertinenze: la Corte ha ritenuto correttamente applicata la norma avendo accertato la pertinenzialità del box rispetto all'abitazione (valutazione di merito ancorata alla nozione di pertinenza).
art. 625 primo comma n. 2 cod. pen.
Aggravante del furto prevista per il caso concreto: richiamata nel calcolo della pena e nella comparazione con le circostanze attenuanti.
Riferimento normativo generale nell'ambito delle censure sulle pene accessorie (relativo al regime delle pene accessorie previste dalla legge).
Regola sull'interdizione dai pubblici uffici: la Corte ha richiamato che l'interdizione dai pubblici uffici va parametrata alla durata prevista e alle condizioni per la sua applicabilità.
Stabilisce i presupposti per l'interdizione legale: la Corte ha ritenuto che l'interdizione legale richieda una pena principale non inferiore a cinque anni, dovendo dunque essere rimodulata se la pena principale viene ridotta sotto tale soglia.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata come limite entro il quale i motivi possono essere proposti in cassazione dopo la riforma normativa; ricordata la necessità di rispettare i limiti tassativi per le censure.
Richiamato nelle censure dei Verlingieri relative al concorso di persone e alla consumazione del reato (modalità del reato commesso da più soggetti).
Norma sulle circostanze attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto che la valutazione della prevalenza tra attenuanti e aggravanti sia valutazione di merito discrezionale e non censurabile in cassazione salvo illogicità o arbitrarietà.
Richiamato per definire il concetto di pertinenza: la pertinenza presuppone destinazione durevole a servizio di altra cosa, valutazione confermata dalla Corte come sufficiente a qualificare il box come pertinenza dell'abitazione.
art. 620 comma 1 lett. i) cod. proc. pen.
Norma che abilita la Corte di Cassazione a provvedere sulla rimodulazione delle pene accessorie in caso di annullamento parziale: applicata per rimodulare le pene accessorie inflitte in primo grado.
art. 23 comma 8 d.l. 28/10/2020 n. 137 conv. con l. 18/12/2020 n. 176
Richiamata per la trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale: norma procedurale relativa alle comunicazioni e conclusioni scritte in Cassazione.
Massime di principio
- Pertinenza (ex art. 817 c.c.) di un box/garage rispetto all'abitazione si determina in base alla destinazione durevole a servizio dell'abitazione (uso stabile come ricovero dell'auto o dei suoi accessori): se la corte territoriale trova elementi fattuali al riguardo, la Cassazione non rimette in discussione la valutazione in assenza di critica specifica.
- Il furto si considera consumato quando il bene passa sotto il dominio esclusivo dell'agente, anche se per breve tempo e pur restando materialmente nel luogo da cui è stato sottratto; sono irrilevanti la possibilità di pronto recupero da parte della vittima e la breve durata del possesso.
- Le pene accessorie (es. interdizione legale, interdizione dai pubblici uffici) sono condizionate alla misura della pena principale: se la pena principale viene ridotta al di sotto delle soglie previste dalla norma per l'applicazione dell'accessorio, le pene accessorie devono essere modificate o annullate.
- Il giudizio di prevalenza tra circostanze aggravanti e attenuanti è valutazione discrezionale di merito: la Cassazione sindaca solo se emergono errori logici, illogicità o manifesta arbitrarietà nella motivazione.
- In sede di impugnazione in Cassazione le critiche ai fatti o alla valutazione probatoria devono essere specifiche: censure generiche o non circostanziate sulla ricostruzione dei fatti difficilmente vengono accolte.
- Per la difesa, quando si contesta la configurazione del reato o le qualifiche aggravanti è utile documentare aspetti fattuali (es. mancata pertinenzialità, assenza di dominio sulla res furtiva, comportamenti di collaborazione o resipiscenza) con elementi probatori concreti per potere incidere sulla valutazione di merito.
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