Cassazione Civile, Ordinanza n. 22588/2026 del 01/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (socio)
La controversia
La controversia nasce da un accordo tra due soggetti relativo alla futura cessione delle rispettive partecipazioni in due società, con impegno a non venderle a terzi diversi da un fondo di investimento individuato. Il giudizio di merito aveva accolto la domanda di risarcimento del danno proposta da uno dei contraenti per l'inadempimento dell'altro, quantificando il pregiudizio come perdita di chance di vendere le quote al fondo. La corte territoriale aveva ritenuto provata l'esistenza dell'accordo, attribuito la sua violazione alla parte poi ricorrente, e liquidato il danno valorizzando il prezzo che sarebbe stato corrisposto dal fondo, con decurtazione di quanto ricavato da una successiva vendita parziale a terzi. In cassazione il ricorrente principale ha dedotto: 1) violazione degli artt. 2729 c.c., 115 e 116 c.p.c., contestando l'esistenza e la prova dell'accordo orale e sostenendo che la corte avesse male apprezzato gli indizi; 2) violazione dell'art. 2043 c.c., prospettata in via subordinata nel caso di accoglimento del primo motivo; 3) violazione degli artt. 1223, 1226, 1227 e 2056 c.c., sostenendo che il danno da perdita di chance fosse stato male quantificato, perché andava valutato ex ante al momento dell'illecito e non poteva essere assimilato al prezzo pieno non percepito, soprattutto considerando che la quota era rimasta nel patrimonio del danneggiato e che in seguito una parte era stata venduta a terzi. Il resistente ha proposto ricorso incidentale con tre motivi, tutti centrati sulla quantificazione del danno: ha sostenuto che la vendita parziale a terzi non avrebbe dovuto essere considerata come riduzione del danno, che il giudice avrebbe omesso di pronunciare sull'erronea applicazione dell'art. 1227, comma 2, c.c. senza eccezione di parte e che vi sarebbe stata ultrapetizione per l'applicazione di tale norma.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili il primo e il secondo motivo del ricorso principale, fondato invece il terzo motivo, e ha respinto integralmente il ricorso incidentale. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al capo relativo alla quantificazione del danno e ha rinviato alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione per un nuovo accertamento dell'an e, se del caso, del quantum del danno. La Corte ha chiarito che, una volta accertata la perdita della possibilità di vendere le partecipazioni al fondo, non era corretto liquidare il danno come se fosse pari all'intero prezzo pattuito e non riscosso, poiché la quota era rimasta nel patrimonio del danneggiato ed il pregiudizio da perdita di chance richiede una valutazione ex ante della concreta possibilità perduta, da provarsi anche presuntivamente e poi eventualmente liquidarsi equitativamente. Ha inoltre affermato che la riduzione operata dalla corte territoriale non trovava corretta giustificazione nell'art. 1227 c.c., ma doveva essere correttamente riconsiderata alla luce dell'art. 1223 c.c. e dei criteri di causalità del danno.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente principale per contestare la prova presuntiva dell'accordo; la Corte ha dichiarato il motivo inammissibile perché diretto a sollecitare una nuova valutazione del fatto.
Invocato per censurare la valutazione delle prove; il motivo è stato ritenuto inammissibile in quanto mirava a un riesame del merito.
Invocato insieme agli artt. 115 c.p.c. e 2729 c.c.; la Corte ha escluso la censura perché richiedeva una rivalutazione del materiale istruttorio.
Richiamato nel secondo motivo del ricorso principale in via subordinata; il motivo è stato dichiarato inammissibile perché non specificamente diretto contro il capo deciso e formulato solo in ipotesi.
Applicato dalla Corte come regola causale del danno risarcibile, limitato alle conseguenze immediate e dirette dell'inadempimento; la Cassazione ha ritenuto erronea la liquidazione che assimilava il danno all'intero prezzo pattuito, pur in presenza della permanenza della quota nel patrimonio del danneggiato.
Richiamato per la liquidazione equitativa: essa è ammessa solo dopo avere provato l'esistenza della chance perduta; non può supplire alla mancanza di prova dell'an del danno.
Evocato nei motivi del ricorso incidentale; la Corte ha chiarito che la sentenza impugnata aveva in realtà fatto applicazione dell'art. 1223 c.c., non dell'art. 1227 c.c., e che la riduzione del danno non derivava da un concorso colposo del creditore.
Richiamato nel ricorso principale quale norma di rinvio ai criteri risarcitori dell'art. 1223 c.c. e alla liquidazione del danno.
Invocato nel ricorso incidentale per omessa pronuncia e ultrapetizione; la Corte ha respinto tali censure, rilevando che il decisum era fondato sull'art. 1223 c.c. e non su un'applicazione dell'art. 1227 c.c. senza eccezione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha dichiarato i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente incidentale, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato come parametro del contributo unificato ulteriore in caso di soccombenza del ricorrente incidentale.
Massime di principio
- Il danno da perdita di chance non coincide con il vantaggio economico finale che si sarebbe potuto conseguire, ma con la concreta e apprezzabile possibilità di conseguirlo, da valutarsi ex ante con criterio probabilistico e da provare anche per presunzioni.
- La liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. presuppone la prova dell'esistenza del danno; essa serve a colmare l'impossibilità di determinarne con precisione l'ammontare, non a surrogare la mancata dimostrazione dell'an.
- Quando il bene o diritto oggetto della chance permane nel patrimonio del danneggiato, il risarcimento non può essere automaticamente commisurato all'intero prezzo non incassato come se la perdita fosse definitiva del bene stesso; occorre distinguere tra perdita della possibilità di cessione e perdita del bene.
- La riduzione del danno deve essere ricostruita secondo il nesso causale delle conseguenze immediate e dirette dell'inadempimento, non mediante un improprio richiamo al concorso colposo del creditore se il fatto considerato non integra un comportamento colposo rilevante ai sensi dell'art. 1227 c.c.
- In cassazione è inammissibile la censura che, sotto la veste della violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto o delle prove compiuta dal giudice di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 1 lug 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 22520/2026 del 01/07/2026
- ordinanza_civile · 1 lug 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 22521/2026 del 01/07/2026
- ordinanza_civile · 1 lug 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 22524/2026 del 01/07/2026
- ordinanza_civile · 1 lug 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 22525/2026 del 01/07/2026
- ordinanza_civile · 1 lug 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 22537/2026 del 01/07/2026
- ordinanza_civile · 1 lug 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 22545/2026 del 01/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →