Cassazione Civile, Ordinanza n. 05144/2025 del 27/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
La controversia nasce da rapporti di vicinato tra due proprietà contigue. I proprietari di un fondo hanno convenuto in giudizio i proprietari del fondo confinante chiedendo la rimozione di opere ritenute illegittime: una veranda realizzata e poi ampliata sul fabbricato dei convenuti, una tenda con struttura metallica e una porta/apertura che avrebbe consentito l’affaccio e l’accesso a un lastrico solare, con violazione delle distanze legali e dell’art. 905 c.c., oltre al risarcimento dei danni. I convenuti hanno resistito e proposto riconvenzionale, chiedendo l’accertamento dell’usucapione di una servitù di veduta sul fondo attoreo e la demolizione o arretramento di alcune opere dei vicini (muratura, scala esterna, cisterna, tenda da sole), nonché il risarcimento dei danni. Il Tribunale ha rigettato le domande principali e accolto solo alcune domande riconvenzionali; la Corte d’appello, invece, ha riformato in parte la decisione, ordinando l’arretramento della veranda e la rimozione della ringhiera che consentiva l’affaccio, rigettando la domanda di usucapione della servitù di veduta e la domanda sulla scala esterna, ma lasciando ferma la condanna relativa alla cisterna. Il ricorrente per cassazione ha dedotto: 1) violazione degli artt. 183 e 345 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse fondato la decisione su una modifica della domanda degli attori introdotta solo con la memoria ex art. 183 c.p.c., integrando una mutatio libelli; 2) violazione dell’art. 873 c.c., lamentando che la Corte avesse erroneamente ritenuto l’ampliamento della veranda in violazione delle distanze, senza considerare che essa sarebbe rimasta allineata al profilo del fabbricato esistente e che, comunque, dovesse operare il principio di prevenzione e non rilevare l’abusività del manufatto ai fini delle distanze. La Cassazione ha respinto il primo motivo perché la modifica della domanda era stata ritenuta mera specificazione dei fatti già allegati e quindi consentita; ha dichiarato inammissibile il secondo perché mirava a una rivalutazione del fatto e delle prove, preclusa in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e anche alle somme ex art. 96 c.p.c., oltre all’ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, confermando che la precisazione svolta nella memoria ex art. 183 c.p.c. non integrava mutatio libelli, ma mera specificazione di fatti già dedotti in citazione, senza alterazione del thema decidendum e senza pregiudizio difensivo. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché, sotto la veste della violazione di legge, il ricorrente tendeva in realtà a contestare l’accertamento di fatto compiuto dalla Corte d’appello sulla collocazione della veranda e sul rispetto delle distanze, chiedendo una nuova valutazione delle prove, non consentita in cassazione. In conseguenza del rigetto, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, di una somma ulteriore ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La memoria ex art. 183 c.p.c. può contenere modifiche della domanda purché resti immutata la situazione sostanziale dedotta e non vi sia pregiudizio per la difesa avversaria; nella specie la Corte ha qualificato l’allegazione come mera specificazione dei fatti già introdotti.
Richiamato dal ricorrente per sostenere l’inammissibilità di una pretesa domanda nuova in appello; la censura è stata respinta perché la Corte ha escluso che vi fosse mutatio libelli.
Norma posta a fondamento della domanda di rispetto delle distanze tra costruzioni; la Corte d’appello l’ha applicata ritenendo che l’ampliamento della veranda dovesse essere computato ai fini distanziali e che non fossero rispettate le distanze legali previste anche dalle N.T.A. comunali.
Richiamato nella domanda originaria per contestare l’esercizio di una veduta diretta e l’apertura che consentiva l’affaccio verso il fondo vicino.
La decisione è stata resa in conformità alla proposta di definizione accelerata, con applicazione delle conseguenze processuali previste dalla norma.
La Corte ha condannato il ricorrente anche al pagamento di una somma equitativa in favore dei controricorrenti e di una somma in favore della Cassa delle Ammende, ritenendo applicabili le conseguenze sanzionatorie previste dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stato disposto l’obbligo, se dovuto, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Massime di principio
- Nel processo civile, la modifica della domanda introdotta con la memoria ex art. 183 c.p.c. è ammissibile quando si limiti a precisare o sviluppare fatti già allegati e non comporti una domanda nuova o una diversa causa petendi fondata su fatti costitutivi radicalmente diversi.
- La denuncia di violazione di legge non può essere usata per ottenere una rivalutazione del fatto o delle prove: se la censura investe l’accertamento in concreto della collocazione di un manufatto, della sua estensione o del rispetto delle distanze, il motivo è inammissibile in cassazione.
- In materia di distanze tra costruzioni, l’ampliamento di un manufatto deve essere valutato in base alla sua effettiva incidenza sulla sagoma e sulla superficie utile dell’edificio; se la nuova porzione sporge rispetto al preesistente assetto, essa può essere rilevante ai fini dell’osservanza delle distanze legali e delle norme urbanistiche locali.
- Il principio di prevenzione opera solo nei limiti della situazione edificatoria presa in considerazione e non consente di legittimare successive ulteriori espansioni quando, nel frattempo, la situazione del fondo vicino sia mutata in modo rilevante.
- In sede di legittimità non è consentito contrapporre una lettura alternativa del compendio probatorio a quella accolta dal giudice di merito, essendo riservata a quest’ultimo la valutazione dell’attendibilità e della concludenza delle prove.
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