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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09335/2025 del 09/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da un’azione revocatoria ordinaria proposta da un istituto di credito per far dichiarare inefficaci nei propri confronti due atti dispositivi posti in essere da una debitrice e dal coniuge: la costituzione di un fondo patrimoniale e la successiva alienazione di parte dei beni inseriti nel fondo. In primo grado era intervenuta adesivamente un’altra banca, poi divenuta creditrice ceduta della società ricorrente, che aveva un proprio credito e intendeva avvalersi dell’esito favorevole della revocatoria. La corte d’appello ha accolto la domanda revocatoria dell’originaria attrice, ma ha dichiarato inammissibile l’intervento della banca interveniente ritenendo maturata la prescrizione quinquennale ex art. 2903 c.c. rispetto ai singoli atti dispositivi. La società cessionaria ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) omessa sostituzione processuale della cessionaria alla banca interveniente, richiamando l’art. 58 TUB e la pubblicazione della cessione in Gazzetta Ufficiale; 2) violazione dell’art. 2903 c.c., sostenendo che il termine quinquennale dovesse decorrere non dall’atto in sé ma dalla sua opponibilità ai terzi mediante annotazione a margine dell’atto di matrimonio, e che comunque l’eccezione di prescrizione fosse stata tardiva e generica; 3) omesso esame di fatti decisivi e vizi motivazionali sulla sussistenza dell’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.; 4) vizi sulla statuizione delle spese, assumendo che la soccombenza non fosse piena e che le spese avrebbero dovuto essere compensate.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile per difetto di interesse, poiché la pronuncia impugnata spiegava effetti anche nei confronti della cessionaria, legittimata a impugnarla ai sensi dell’art. 111, ultimo comma, c.p.c. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché il primo submotivo era generico e il secondo introduceva una questione nuova, non risultando dedotto nel giudizio di merito quando era stata sollevata l’eccezione di prescrizione. Il terzo motivo è stato considerato irrilevante, in quanto assorbito dall’accertamento della prescrizione. Il quarto motivo è stato respinto perché in parte si risolveva in una mera critica di illegittimità derivata, e in parte era infondato: la soccombenza della parte interveniente era piena e, comunque, la compensazione delle spese è rimessa al potere discrezionale del giudice e non è obbligatoria. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e all’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    Norma base dell’azione revocatoria ordinaria esercitata per far dichiarare inefficaci gli atti dispositivi compiuti dal debitore.

  • art. 2903 c.c.

    Il termine di prescrizione quinquennale dell’azione revocatoria è stato applicato dalla corte territoriale con decorrenza dalle trascrizioni degli atti dispositivi; la ricorrente sosteneva una diversa decorrenza legata alla pubblicità dell’atto di fondo patrimoniale, ma la questione è stata ritenuta inammissibile perché nuova.

  • art. 58 TUB

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere che la cessione in blocco dei crediti bancari fosse opponibile al debitore mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

  • art. 111, ultimo comma, c.p.c.

    La Corte lo richiama per affermare che la parte successore/cessionaria è legittimata a impugnare la decisione resa nei confronti del dante causa.

  • art. 100 c.p.c.

    Serve a definire l’interesse ad agire; nel caso concreto la doglianza è stata reputata assorbita o irrilevante per effetto della decisione sulla prescrizione.

  • art. 132, secondo comma, n.2 c.p.c.

    Evocato nel primo motivo in relazione a un preteso vizio della sentenza per mancata sostituzione processuale.

  • art. 132, secondo comma, n.5 c.p.c.

    Richiamato nel quarto motivo per lamentare carenza motivazionale sulla condanna alle spese, ma la censura è stata ritenuta non fondata.

  • art. 360, primo comma, n.3 c.p.c.

    Utilizzato per denunciare violazioni di legge in tema di prescrizione e spese.

  • art. 360, primo comma, n.5 c.p.c.

    Utilizzato per dedurre omesso esame di fatti decisivi, ma senza superare il vaglio di ammissibilità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    Richiamato come base di calcolo dell’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione è inammissibile la censura che difetti di interesse concreto, quando la sentenza impugnata spiega comunque effetti nei confronti della parte ricorrente quale successore nel credito o nel rapporto dedotto in causa.
  • In tema di revocatoria ordinaria, la doglianza sulla prescrizione deve essere specifica, autosufficiente e tempestivamente devoluta nel merito; non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione nuove questioni sul dies a quo o sui presupposti della decorrenza del termine.
  • La mera allegazione di una diversa decorrenza della prescrizione non è sufficiente se non si indica quando e come la questione sia stata posta nel giudizio di merito e quale sia il contenuto degli atti e dei documenti su cui si fonda.
  • Se una questione è assorbita da una ratio decidendi autonoma e decisiva, la censura su altri profili della motivazione o su ulteriori presupposti dell’azione diviene irrilevante.
  • La statuizione sulle spese segue la soccombenza; la compensazione non è un diritto della parte, ma un potere discrezionale del giudice nei limiti previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPrescrizioneSpese di lite
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della provaGiudicato

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