Cassazione Civile, Ordinanza n. 18232/2024 del 03/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cessionario credito)
La controversia
La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria proposta dalla banca originaria creditrice, poi succeduta dalla società cessionaria del credito, per far dichiarare inefficace la donazione con cui un fideiussore aveva trasferito l'unico immobile di sua proprietà al figlio, amministratore della società debitrice garantita. La Corte d'appello aveva respinto la domanda, correggendo la motivazione del primo giudice: ha ritenuto che la fideiussione del 2001 fosse riferita solo ai rapporti bancari allora esistenti e, in mancanza di rapporti ancora pendenti, fosse venuta meno; inoltre, essendo la seconda fideiussione del 2010 successiva alla donazione del 2009, non poteva fondare la revocatoria se non in presenza di prova della dolosa preordinazione, non dimostrata. La società cessionaria ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione del giudicato esterno e del ne bis in idem, sostenendo che una precedente sentenza del Tribunale aveva già accertato l'efficacia della fideiussione del 2001; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 1938 c.c., assumendo che la fideiussione del 2001, essendo una fideiussione omnibus con soggetti e massimale determinati, dovesse essere considerata efficace per tutte le obbligazioni garantite entro il limite pattuito.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il primo motivo, escludendo che vi fosse giudicato esterno opponibile nel presente giudizio, perché la precedente causa aveva oggetto diverso ed era rimasta estranea ad essa una delle parti del giudizio attuale; ha invece accolto il secondo motivo, affermando che la Corte d'appello non si è attenuta al principio secondo cui, dopo la riforma dell'art. 1938 c.c., la fideiussione per obbligazioni future è valida solo se prevede l'importo massimo garantito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
la cessione del credito nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ha determinato la successione della ricorrente nella posizione della banca originaria.
artt. 1 e 4 L. 30 aprile 1999, n. 130
richiamati come base normativa dell'operazione di cartolarizzazione da cui deriva la cessione del credito.
invocato per sostenere l'efficacia del giudicato esterno; la Corte esclude la sua operatività per difetto di identità soggettiva e oggettiva tra i giudizi.
richiamato insieme all'art. 2909 c.c. per dedurre il giudicato; la Corte ne esclude la violazione.
"la fideiussione può essere prestata anche per un'obbligazione condizionale o futura con la previsione, in questo ultimo caso, dell'importo massimo garantito"
dopo la riforma del 1992, la previsione del massimale è condizione di validità della fideiussione per obbligazioni future; in mancanza, il garante non risponde dei debiti sorti dopo l'entrata in vigore della norma.
L. 17 febbraio 1992, n. 154, art. 10, comma 1
ha novellato l'art. 1938 c.c. elevando la predeterminazione del massimo garantito a requisito di validità della fideiussione per debiti futuri.
Cass., Sez. U, 18/05/2006, n. 11650
richiamata per affermare che la mancata contestazione della cessione del credito consente di considerarla implicitamente riconosciuta.
Massime di principio
- Il giudicato esterno è opponibile solo se tra il giudizio precedente e quello successivo vi sia identità di soggetti, petitum e causa petendi; la sola identità delle questioni decise non basta a fondarne l'efficacia preclusiva.
- Nel giudizio di legittimità la verifica dell'esistenza e della portata del giudicato esterno è accertabile direttamente dalla Corte di cassazione mediante esame degli atti processuali e delle norme applicabili.
- La fideiussione prestata per obbligazioni future o omnibus, dopo la modifica dell'art. 1938 c.c., è valida solo se contiene la previsione dell'importo massimo garantito; in difetto, non può operare per debiti sorti dopo l'entrata in vigore della disciplina sopravvenuta.
- Quando la cessione del credito non è contestata dalla controparte, la legittimazione del cessionario può considerarsi implicitamente riconosciuta.
- Ai fini dell'azione revocatoria, una garanzia prestata successivamente all'atto dispositivo non può di per sé sorreggere la revoca, salvo la prova della dolosa preordinazione a danno del creditore.
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