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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24065/2022 del 03/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (assegnatario)

La controversia

Un assegnatario di un alloggio in un complesso edilizio ha agito contro la proprietaria dell'unità attigua, lamentando che, dopo prenotazione e assegnazione, fosse stata innalzata la quota del sottotetto oltre il livello del parapetto del balcone del terzo piano, con conseguente impedimento della veduta verso sud-ovest dal proprio alloggio. Ha chiesto l'accertamento: dell'illegittimità dell'innalzamento per violazione delle distanze legali dal balcone; della difformità dell'opera rispetto ai provvedimenti concessori; dell'assenza di verifica statica. La convenuta ha chiesto l'estensione del contraddittorio al condominio, poi chiamato in causa. Il tribunale ha rigettato la domanda ritenendo che la sopraelevazione fosse già prevista nel progetto originario e non integrasse volume aggiuntivo, oltre a escludere la violazione delle norme sulle distanze. La corte d'appello ha confermato, ritenendo che non vi fossero modifiche di altezza rispetto al progetto originario, che le difformità grafiche fossero solo apparenti, che la concessione in sanatoria non avesse modificato i volumi, che il collaudo statico attestasse la rispondenza dell'opera alle norme sismiche e che la mancata indicazione del confine fosse spiegabile con la cronologia degli atti. Nel ricorso per cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) nullità della sentenza per travisamento della prova, sostenendo che la sopraelevazione non era prevista nel progetto strutturale e architettonico e che i giudici di merito avessero errato nel leggere gli elaborati e nel collocare cronologicamente gli atti; 2) omesso esame della domanda/eccezione di carenza di legittimazione passiva del condominio; 3) violazione dell'art. 91 c.p.c. per la condanna alle spese in favore del condominio chiamato in causa e per la liquidazione di compensi separati al medesimo difensore per convenuta e condominio, aventi identica posizione processuale.

La decisione

La Corte ha respinto il primo e il secondo motivo del ricorso principale, accogliendo solo in parte il terzo motivo limitatamente alla censura sulla liquidazione delle spese in favore di convenuta e condominio difesi dallo stesso avvocato e con identica posizione processuale. Ha quindi cassato la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, affinché verifichi se sussistano i presupposti per l'eventuale aumento dell'unico onorario spettante al comune difensore, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità. I ricorsi incidentali della controparte e del condominio sono stati dichiarati manifestamente inammissibili.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    il travisamento della prova è configurabile solo come errore di percezione o ricezione del contenuto oggettivo della prova, non come rivalutazione del materiale istruttorio.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il vizio riguarda l'omesso esame di un fatto decisivo, non la mancata considerazione di una domanda o eccezione in sé considerata.

  • art. 115 c.p.c.

    non è legittimo fondare la decisione su prove ritenute esistenti ma in realtà mai offerte; il richiamo opera nel caso di errore di percezione del contenuto probatorio.

  • art. 91 c.p.c.

    le spese seguono la soccombenza anche per il chiamato in causa su ordine del giudice; tuttavia, in presenza di più parti con identica posizione processuale difese dallo stesso avvocato, è dovuto un compenso unico.

  • art. 1117 c.c.

    il passaggio delle parti comuni e l'insorgere del condominio rilevano nel quadro della preesistente conformazione dell'edificio da parte del costruttore.

  • art. 1127, comma 2, c.c.

    richiamato dalla parte ricorrente in relazione alla sopraelevazione, ma non ritenuto decisivo ai fini della legittimazione passiva del condominio nel caso concreto.

  • artt. 4 e 8 d.m. n. 55 del 2014

    in caso di difesa di più parti con identica posizione processuale e stesso difensore, va liquidato un compenso unico, con eventuale aumento nei limiti previsti.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico, tassativo e autosufficiente, con precisa enunciazione delle ragioni di censura.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità dei ricorsi incidentali.

Massime di principio

  • Il travisamento della prova è deducibile solo quando il giudice di merito abbia percepito in modo oggettivamente errato il contenuto di un documento o di una prova, non quando la censura miri a ottenere una diversa valutazione del materiale istruttorio.
  • Nel giudizio di legittimità il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. presuppone l'omesso esame di un fatto storico decisivo; non è ammissibile utilizzarlo per denunciare il mancato esame di domande o eccezioni in sé.
  • La lesione di veduta o di distanze può non condurre alla riduzione in pristino quando l'opera sia anteriore alla costituzione del condominio e la conformazione dell'edificio sia stata originariamente imposta dal costruttore, con conseguente inapplicabilità della disciplina sulle distanze tra singole proprietà.
  • Ai fini delle spese processuali, la parte soccombente può essere condannata anche alle spese del chiamato in causa disposto dal giudice; tuttavia, se più parti hanno identica posizione processuale e sono difese dallo stesso avvocato, il compenso va liquidato una sola volta, salva la possibile maggiorazione prevista dalla tariffa.
  • Il ricorso per cassazione deve essere formulato con motivi specifici e riconducibili alle categorie tipiche dell'art. 360 c.p.c.; richieste generiche di riforma non soddisfano il requisito di specificità.

Come è indicizzato

MaterieProprietàParti comuniImpugnazioniSpese di lite
RamiDiritti realiCondominioProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàLitisconsorzio necessario

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