Cassazione Civile, Ordinanza n. 29591/2021 del 22/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (convenuti)
La controversia
La controversia riguarda tre appezzamenti di terreno di cui la ricorrente assumeva di essere divenuta proprietaria esclusiva per usucapione: un fondo per intero e due fondi solo per le rispettive quote di sua asserita spettanza, in un contesto di comproprietà con altri soggetti. Il Tribunale aveva rigettato la domanda; la Corte d'appello aveva confermato il rigetto ritenendo, da un lato, tardive alcune allegazioni di fatto relative al possesso ad escludendum e, dall'altro, comunque insufficiente il quadro probatorio a dimostrare un possesso esclusivo idoneo a escludere gli altri contitolari. In Cassazione la ricorrente proponeva cinque motivi: 1) violazione di norme processuali per avere la Corte territoriale considerato tardive le allegazioni fattuali sul possesso ad escludendum; 2) violazione delle norme sul possesso e sull'onere della prova per avere valorizzato il possesso del padre e negato la prova del possesso esclusivo ultradecennale/ultraventennale della ricorrente e della successione nel possesso; 3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per errata valutazione delle prove; 4) nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla domanda subordinata, ritenuta nuova in appello; 5) omesso esame di un fatto decisivo, individuato nella recinzione e nel possesso esclusivo di porzioni dei terreni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che i primi tre motivi si risolvessero nella richiesta di una nuova valutazione del materiale probatorio e quindi in una inammissibile critica di merito; ha osservato che la questione della tardività delle allegazioni era stata utilizzata dalla Corte d'appello soprattutto come dato incidente sulla prova dell'usucapione in una situazione di comproprietà, e che comunque la decisione di merito era sorretta anche da una autonoma ratio fondata sull'insufficienza delle prove del possesso ad escludendum. Sul secondo motivo ha rilevato che la Corte territoriale si era limitata a constatare che le prove non dimostravano il possesso esclusivo della ricorrente quando il padre era in vita, nonché che la ricostruzione della successione nel possesso non integrava un vizio di legittimità. Il quarto motivo è stato reputato inconferente, perché la domanda subordinata era stata proposta solo in appello e dunque correttamente ritenuta nuova; inoltre, anche ove riferita solo a parte dei beni, essa sarebbe stata comunque infondata per le stesse ragioni della domanda principale. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile perché prospettava come omesso esame di fatto decisivo una mera contestazione della valutazione delle prove. Nessuna statuizione sulle spese per la mancata costituzione dei resistenti; disposto il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 112, 170, 180 e 184 c.p.c.
richiamati dal ricorrente per contestare la tardività delle allegazioni e la dedotta omessa considerazione della preclusione processuale; la Corte ha ritenuto la censura non decisiva e comunque superata dall'autonoma ratio probatoria
richiamati per sostenere la sufficienza del possesso proprio e la successione nel possesso; la Corte ha escluso che la loro invocazione scalfisse l'accertamento di merito sull'insufficienza della prova del possesso esclusivo
richiamato in tema di onere probatorio dell'usucapione; la Corte ha confermato che gravava sulla ricorrente la prova rigorosa del possesso esclusivo idoneo a escludere i comproprietari
la Corte ha ribadito che la doglianza non denunciava un vero errore di legge, ma mirava a una diversa lettura delle prove, estranea al sindacato di legittimità
richiamato con l'art. 112 c.p.c. per sostenere l'omessa pronuncia sulla domanda subordinata; la Corte ha confermato la novità della domanda proposta solo in appello
la Corte ha affermato che non è deducibile come omesso esame di fatto decisivo la mera contestazione della valutazione del materiale istruttorio
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002
applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente
Massime di principio
- In tema di usucapione di beni in comproprietà, chi invoca l'acquisto esclusivo deve fornire prova rigorosa di un possesso inequivocabilmente esercitato ad escludendum nei confronti degli altri contitolari, non essendo sufficiente il mero godimento del bene o la disponibilità materiale del compendio.
- La deduzione di tardività delle allegazioni può rilevare, nel giudizio sull'usucapione, soprattutto come elemento che incide sull'apprezzamento della prova del possesso, e non necessariamente come autonoma preclusione processuale decisiva.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio: le doglianze che, sotto l'apparente veste di violazione di legge, contestano la ricostruzione dei fatti e la ponderazione delle prove sono inammissibili.
- La censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo quando sia omesso l'esame di un fatto storico decisivo, non quando si chieda alla Corte di rivalutare la rilevanza o la attendibilità delle prove già esaminate dal giudice di merito.
- La proponibilità in appello di una domanda subordinata nuova ne comporta l'inammissibilità; e, ove la domanda subordinata riproduca solo parzialmente la principale, la sua sorte segue comunque l'accertamento negativo già compiuto sulla domanda principale quando la ratio decidendi sia comune.
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