Cassazione Civile, Ordinanza n. 27908/2023 del 03/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
La controversia nasce dall'azione proposta dalla curatela del fallimento di una società contro i coniugi che, nel 2009, avevano costituito un fondo patrimoniale vincolando tutti i loro beni ai bisogni della famiglia. La curatela assumeva di essere creditrice di uno dei coniugi in ragione di una futura/pendente azione di responsabilità ex art. 146 l.f., relativa a omissioni di vigilanza come membro del collegio sindacale di una società poi fallita, e chiedeva la revocatoria dell'atto ex art. 2901 c.c. per pregiudizio alle ragioni creditorie. I convenuti contestavano l'esistenza dei presupposti dell'azione revocatoria, sostenendo soprattutto l'assenza di un nesso temporale e causale tra le asserite condotte fonte di responsabilità, risalenti al 1994, la costituzione del fondo nel 2009 e il fallimento dichiarato nel 2014. La Corte d'appello ha confermato la decisione di primo grado che aveva dichiarato l'inefficacia dell'atto. Con il ricorso per cassazione i ricorrenti hanno dedotto: (1) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e delle regole sulle presunzioni, per avere la Corte ritenuto provata la scientia damni sulla base di mere congetture; (2) nullità per motivazione apparente ex art. 132 c.p.c. e art. 111 Cost., per la ritenuta consapevolezza di ledere i creditori; (3) violazione dell'art. 2729 c.c. per uso di presunzioni asseritamente non gravi, precise e concordanti; (4) ulteriore nullità per motivazione solo per relationem alla sentenza di primo grado; (5) insussistenza in concreto dell'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2901 c.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché generico e perché la dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non era stata articolata nei rigorosi termini richiesti dalla giurisprudenza di legittimità; ha ritenuto infondato il secondo motivo, osservando che la motivazione della sentenza di appello non era apparente ma chiara e completa; ha rigettato anche il terzo e il quinto motivo perché la Corte territoriale aveva fatto corretta applicazione del ragionamento presuntivo, valorizzando una pluralità di indizi convergenti sulla scientia damni, e i ricorrenti miravano in realtà a ottenere una diversa ricostruzione del fatto; ha respinto il quarto motivo perché la motivazione per relationem era comunque comprensibile e frutto di autonoma adesione critica alle ragioni del primo giudice. È stata inoltre data atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato; non sono state liquidate spese in cassazione per mancata costituzione della parte intimata.
Norme richiamate
art. 146 l.f.
richiamato come base dell'azione di responsabilità pendente da cui derivava il credito fatto valere dalla curatela
richiamato quale norma sulla revocatoria ordinaria; la Corte ha ritenuto correttamente accertata la scientia damni sulla base di indizi convergenti
la violazione è deducibile solo se il giudice affermi espressamente di non osservare la regola di valutazione o utilizzi prove non introdotte dalle parti
la violazione è configurabile solo se il giudice disattenda il principio di libera valutazione in assenza di deroga o attribuisca prudente apprezzamento a prova soggetta a diverso regime
la Corte esclude che la motivazione della sentenza impugnata fosse apparente o inesistente
art. 111, co. 6 Cost.
richiamato dai ricorrenti per censurare la motivazione, ma la Corte ha ritenuto la decisione di merito sufficientemente motivata
la Corte ha escluso la falsa applicazione della norma perché il giudice di merito aveva valorizzato più indizi gravi, precisi e concordanti e non mere congetture
richiamato quale parametro di ammissibilità dei motivi di ricorso, ma le doglianze sono state respinte o dichiarate inammissibili nei limiti indicati
indicato quale rito camerale seguito in cassazione
art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la deduzione della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo se si allega che il giudice abbia utilizzato prove non introdotte dalle parti o abbia violato il regime legale di valutazione della prova; non è sufficiente contestare la maggiore attendibilità attribuita a taluni elementi rispetto ad altri.
- La censura di motivazione apparente è infondata quando la sentenza di merito espone, in modo comprensibile e non meramente assertivo, il percorso logico seguito per ritenere sussistenti i presupposti dell'azione esercitata.
- In tema di revocatoria ordinaria, la scientia damni può essere desunta da una pluralità di indizi convergenti, purché il ragionamento presuntivo sia non implausibile e non si risolva in una mera congettura.
- La contestazione della valutazione delle presunzioni non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del merito; per denunciare la violazione dell'art. 2729 c.c. occorre evidenziare che il giudice abbia fondato il convincimento su fatti privi di gravità, precisione e concordanza.
- La motivazione per relationem della sentenza d'appello è legittima se il giudice di secondo grado manifesta comunque un'autonoma adesione critica alle ragioni della decisione impugnata e consente di comprendere perché i motivi di gravame siano stati disattesi.
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