Cassazione Penale, Sentenza n. 16574/2023 del 19/04/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Beqiri Blerim impugnava la sentenza di appello con il motivo unico che il reato contestato si era estinto per prescrizione, avendo i fatti risalente al 28/03/2010 e un termine di prescrizione pari a 7 anni e 6 mesi, dunque maturato il 28/09/2018, anteriore alla sentenza di appello del 28/04/2022. Hysja Arsen impugnava la stessa sentenza (emessa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p.) deducendo violazione di legge e vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, lamentando che la Corte di appello si era limitata ad adottare l'accordo proposto dalle parti senza valutare la congruità della pena.
La decisione
Per Beqiri: la Corte di Cassazione ha ritenuto che la prescrizione si era già perfezionata il 28/09/2018 e che l'adesione al concordato in appello ai sensi dell'art. 599-bis non comporta rinuncia alla prescrizione maturata anteriormente alla sentenza di secondo grado; di conseguenza ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Beqiri Blerim perché il reato è estinto per prescrizione. Per Hysja: il ricorso è stato dichiarato inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti in cassazione avverso una sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p.; Hysja è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
presente nel testo della sentenza per la contestazione a carico di Beqiri
la norma individua il tipo di reato contestato; la Corte ha valutato i termini di prescrizione in relazione alla fattispecie così derubricata
art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990
presente nel testo della sentenza per la contestazione a carico di Hysja
la norma individua il diverso reato contestato a Hysja; la Corte ha preso atto della fattispecie e della recidiva contestata
art. 599-bis cod. proc. pen.
richiamato frequentemente nella sentenza
la sentenza chiarisce che i giudizi di appello conclusi con l'adesione al concordato ai sensi dell'art. 599-bis non impediscono la declaratoria di prescrizione maturata anteriormente alla sentenza di secondo grado e che in cassazione i motivi sono limitati alla formazione della volontà delle parti e all'eventuale contenuto difforme della pronuncia del giudice di appello
Massime di principio
- L'adesione al concordato in appello ai sensi dell'art. 599-bis non implica rinuncia a eccepire la prescrizione che si sia già perfezionata prima della sentenza di secondo grado: la prescrizione va riconosciuta anche d'ufficio ove emergente
- Avverso una sentenza resa in virtù di art. 599-bis i motivi proponibili in cassazione sono limitati alla legittimità della formazione della volontà delle parti e alla verifica che la pronuncia non sia difforme rispetto all'accordo; censure ordinarie sulla determinazione della pena sono inammissibili
- Se la prescrizione è maturata prima della pronuncia di appello e non risultano sospensioni o interruzioni, la Corte di Cassazione può annullare senza rinvio per estinzione del reato
- L'inammissibilità del ricorso in cassazione contro una sentenza 599-bis comporta anche conseguenze pratiche sul calcolo dei termini (ad es. la non computabilità del periodo successivo alla sentenza di secondo grado ai fini della prescrizione)
- Nelle impugnazioni multiple occorre valutare separatamente ciascun ricorso: il successo di uno non implica automaticamente esito analogo per l'altro, soprattutto quando i motivi invocati rientrano nelle limitazioni proprie del giudizio di cassazione sulle sentenze 599-bis
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