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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24612/2024 del 13/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di intimazione relativo a IRPEF, IVA e altri tributi riferiti all'anno d'imposta 2001, emesso dopo la notificazione di una cartella di pagamento. Il contribuente aveva impugnato l'atto innanzi al giudice tributario, contestando, tra l'altro, la regolarità della notifica della cartella, la validità della documentazione prodotta dall'agente della riscossione e la maturazione della prescrizione. La CTR aveva rigettato l'appello ritenendo: notifica regolare secondo le forme dell'irreperibilità relativa; contestazione sulla conformità della copia della relata generica; prescrizione non maturata, assumendo un termine decennale anche per interessi e sanzioni. In cassazione il ricorrente deduceva tre motivi: 1) violazione delle norme sulla prescrizione, sostenendo che la CTR avesse erroneamente applicato un termine decennale ai tributi recati dalla cartella; 2) violazione della disciplina sulle sanzioni amministrative tributarie, per avere la CTR applicato il termine decennale anche a interessi e sanzioni IRPEF e IVA; 3) violazione delle norme sulla notificazione della cartella e sulla produzione della relata, lamentando che il giudice di merito non avesse adeguatamente valutato l'idoneità della copia della relata e la necessità dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa.

La decisione

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo e dichiara inammissibile il terzo. Cassa quindi la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte afferma che, dopo la notificazione della cartella e in mancanza di impugnazione, il credito tributario è soggetto al medesimo termine prescrizionale del tributo originario, sicché per IRPEF e IVA il termine decennale è corretto; invece, per sanzioni e interessi, in assenza di titolo giudiziale definitivo, il termine è quinquennale. Quanto al terzo motivo, la censura è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla genericità del disconoscimento della copia della relata; inoltre la questione della mancata produzione della raccomandata informativa è nuova in cassazione.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro processuale invocato per dedurre violazioni di legge nei tre motivi di ricorso.

  • art. 2498 c.c.

    Richiamato dal ricorrente come norma violata in relazione alla prescrizione del credito tributario, ma la Corte esclude l'errore della CTR sul tributo principale.

  • art. 20 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    Per le sanzioni tributarie, la Corte conferma che il termine di prescrizione è quinquennale in assenza di un titolo giudiziale passato in giudicato.

  • art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    È richiamato in relazione alla prova della notificazione della cartella esattoriale.

  • art. 140 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente sulla regolarità della notificazione eseguita in caso di irreperibilità relativa.

  • art. 2719 c.c.

    La contestazione della conformità della copia alla relata originale non impedisce al giudice di valutarne l'efficacia probatoria anche tramite altri elementi, comprese presunzioni.

  • art. 215, primo comma, n. 2, c.p.c.

    Richiamato per distinguere il disconoscimento della scrittura privata dalla mera contestazione di conformità della copia fotostatica all'originale.

  • art. 1335 c.c.

    La cartella pervenuta all'indirizzo del destinatario si presume conosciuta, salvo prova contraria dell'impossibilità senza colpa di prenderne cognizione.

  • art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.

    Per gli interessi si applica il termine prescrizionale quinquennale, quando la cartella non sia fondata su sentenza passata in giudicato.

  • art. 370, primo comma, c.p.c.

    È richiamato per la costituzione dell'Agenzia delle entrate al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza orale.

Massime di principio

  • La notificazione della cartella di pagamento interrompe la prescrizione del credito tributario; se la cartella non viene impugnata, il termine ricomincia a decorrere per una durata pari a quella prevista per il tributo originario.
  • Per i tributi erariali soggetti a prescrizione decennale, l'intimazione successiva alla cartella resta tempestiva se notificata entro il nuovo termine decennale decorrente dalla cartella non opposta.
  • In materia tributaria, le sanzioni e gli interessi, in mancanza di un titolo giudiziale definitivo, seguono termini prescrizionali diversi e più brevi rispetto al tributo principale: quinquennale per le sanzioni e quinquennale per gli interessi.
  • La contestazione della conformità all'originale di una copia fotostatica non ha gli effetti del disconoscimento della scrittura privata: il giudice può comunque accertarne la conformità mediante altri elementi istruttori, incluse presunzioni.
  • L'eccezione sulla mancanza della raccomandata informativa o su altri vizi della notificazione deve essere specificamente dedotta nei gradi di merito; se proposta solo in cassazione è inammissibile.
  • Una censura in cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a contestazioni astratte o non pertinenti rispetto alla specifica ragione decisoria.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della provaGiudicato

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