Cassazione Penale, Ordinanza n. 32344/2026 del 31/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. c.p.p., con la quale gli erano state applicate, in continuazione, la pena di quattro anni e due mesi di reclusione e 14.000 euro di multa per concorso nella detenzione o cessione di sostanze stupefacenti e per resistenza a pubblico ufficiale aggravata dall'uso della violenza o minaccia per eseguire o occultare un altro reato. La pena era stata determinata assumendo quale base quella relativa al più grave delitto, riducendola per le attenuanti generiche, aumentandola per la continuazione e applicando la diminuzione prevista per il rito. Con unico motivo il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 133 c.p., lamentando che il giudice non avesse adeguatamente motivato sulla congruità della pena, sulla gravità della violazione e sui criteri di determinazione del trattamento sanzionatorio. La Corte ha ritenuto la doglianza estranea al ristretto perimetro del ricorso contro una sentenza di patteggiamento, non essendo stata dedotta né risultando una pena illegale.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Ha affermato che, dopo la modifica legislativa richiamata nella sentenza, contro una decisione di patteggiamento il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione soltanto per motivi concernenti l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto e l'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Le censure sulla dosimetria della pena e sulla concessione delle attenuanti generiche, ove non si traducano nella denuncia di una pena illegale, non sono ammissibili. Nel caso concreto la pena risultava collocata entro le cornici edittali, con applicazione delle attenuanti generiche e della diminuzione per il rito. Inoltre, il giudice aveva motivato sulla congruità del trattamento sanzionatorio richiamando la gravità della condotta, la natura, la quantità e il principio attivo della sostanza nonché il comportamento dell'imputato, secondo le forme semplificate proprie del patteggiamento. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato quale fondamento del concorso di persone nei reati contestati.
art. 73, comma 1-bis, d.P.R. 309/1990
Richiamato quale disposizione incriminatrice relativa al delitto in materia di sostanze stupefacenti.
Richiamato quale disposizione relativa alla resistenza a pubblico ufficiale aggravata.
Richiamato quale circostanza aggravante applicata al delitto di resistenza.
Indica i criteri di commisurazione della pena; la Corte ha ritenuto che la doglianza sulla loro motivazione non fosse autonomamente deducibile in cassazione contro una sentenza di patteggiamento in assenza di pena illegale.
Disciplinano l'applicazione della pena su richiesta delle parti e la natura semplificata della motivazione della relativa sentenza.
Consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento quando le censure esulano dai motivi tassativamente proponibili.
Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende conseguente all'inammissibilità.
art. 1, comma 51, legge 23 giugno 2017, n. 103
Richiamato per la disciplina dei motivi di ricorso contro le sentenze di applicazione della pena.
art. 1, comma 62, legge 23 giugno 2017, n. 103
Richiamato quale disposizione introduttiva dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Massime di principio
- Contro una sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per motivi relativi all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
- In sede di ricorso contro una sentenza di patteggiamento non sono deducibili le doglianze concernenti la mera dosimetria della pena, la valutazione delle circostanze o l'applicazione delle attenuanti generiche, quando la pena concordata non sia illegale.
- La pena è illegale, ai fini dell'ammissibilità del ricorso contro il patteggiamento, quando il risultato finale del calcolo non è conforme alla legge; non è sufficiente lamentare che il giudice non abbia esplicitato in modo analitico i criteri valutativi che lo hanno condotto ad accogliere la pena richiesta.
- Nella sentenza di patteggiamento l'obbligo di motivazione sulla congruità della pena è assolto anche mediante una motivazione semplificata, consistente nell'attestazione della verifica e della positiva valutazione dell'accordo, eventualmente accompagnata dal richiamo alla gravità della condotta e agli elementi rilevanti per la pena.
- Una censura formulata in termini generici sulla violazione dell'art. 133 c.p., priva della deduzione di una concreta illegalità del risultato sanzionatorio, è manifestamente inammissibile nel ricorso per cassazione contro una sentenza di applicazione della pena.
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