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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21326/2022 del 06/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il Giudice di pace aveva convalidato il provvedimento del Questore di accompagnamento coattivo alla frontiera emesso nei confronti di un cittadino straniero già colpito da decreto di espulsione. Il destinatario del provvedimento ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi: con il primo ha denunciato la violazione o falsa applicazione dell'art. 13 d.lgs. n. 286/1998, richiamando il tema della pericolosità sociale e lamentando che il giudice di merito non avrebbe applicato correttamente i principi sul controllo giurisdizionale del provvedimento di espulsione; con il secondo ha denunciato la violazione del divieto di espulsione di cui all'art. 19, comma 2, d.lgs. n. 286/1998, deducendo l'esistenza di un patto di convivenza sottoscritto davanti all'Ambasciata italiana di Tirana e, più in generale, la mancata considerazione dei legami familiari in Italia con una cittadina italiana. La Corte rileva però che le censure erano formulate in modo non specifico, poco intelligibile e non riferibile in modo adeguato alla decisione impugnata; inoltre, le questioni sui legami familiari risultavano non autosufficienti, non essendo chiarito se e dove fossero state dedotte in sede di convalida né trascritti o localizzati gli atti e i documenti richiamati.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha osservato che il primo motivo non aveva specifica aderenza al provvedimento impugnato, mentre il secondo era scarsamente comprensibile perché sembrava censurare l'espulsione in sé e non il provvedimento di accompagnamento alla frontiera oggetto di ricorso. In ogni caso, il ricorso difettava anche del requisito di autosufficienza, poiché il ricorrente non indicava in quali atti del giudizio di merito avesse dedotto i fatti relativi alla convivenza e non specificava adeguatamente gli atti e i documenti su cui fondava la censura. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto in rito e il ricorrente è stato condannato alle spese, con attestazione altresì dei presupposti per il contributo unificato დამატivo.

Norme richiamate

  • art. 13 d.lgs. n. 286/1998

    È richiamato come norma di riferimento per il provvedimento di espulsione e per i limiti del controllo giudiziale sul correlato accompagnamento alla frontiera.

  • art. 19, comma 2, d.lgs. n. 286/1998

    È invocato come divieto di espulsione in presenza di determinate condizioni personali e familiari; la Corte non esamina il merito della doglianza perché il motivo è inammissibile.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    La Corte ribadisce che le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito sono inammissibili se il ricorrente non li riproduce o non ne indica con precisione la collocazione e l'acquisizione nel fascicolo.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    È richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici, completi e chiaramente riferiti alla decisione impugnata: doglianze generiche, sovrapposte ad altri provvedimenti o prive di chiara pertinenza rispetto al decisum sono inammissibili.
  • La censura che deduce questioni non trattate nella sentenza impugnata è inammissibile se il ricorrente non dimostra di averle tempestivamente prospettate in precedenza, indicando specificamente l'atto del giudizio di merito in cui la deduzione è avvenuta.
  • Quando il ricorso si fonda su atti o documenti del giudizio di merito, il principio di autosufficienza impone di riprodurne il contenuto essenziale e di indicarne con precisione la collocazione processuale; il mero richiamo a un documento non basta.
  • Nel procedimento di convalida dell'accompagnamento alla frontiera, il giudice può rilevare incidentalmente la manifesta illegittimità del provvedimento di espulsione, ma la relativa doglianza deve essere dedotta in modo puntuale e autosufficiente.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, le spese seguono la soccombenza e sussistono, ove ne ricorrano i presupposti, gli effetti previsti per il contributo unificato aggiuntivo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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