Cassazione Civile, Ordinanza n. 19261/2025 del 13/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione allo stato passivo di una società che aveva chiesto l’ammissione di un credito di euro 812.000, asseritamente derivante da un contratto di vendita di azioni di una società terza. Il giudice delegato aveva escluso il credito ritenendo che il bene oggetto del rapporto fosse privo di valore patrimoniale e che la documentazione integrativa non avesse data certa. Il Tribunale ha rigettato l’opposizione rilevando, tra l’altro, il mancato deposito del ricorso per l’insinuazione, la mancata contestazione del vizio relativo all’assenza di valore patrimoniale, l’inopponibilità di parte della documentazione prodotta e l’inidoneità dell’atto notarile di cessione a provare il credito, perché indicava un prezzo di euro 4.000.000, non coerente con il credito insinuato di euro 812.000. Con il ricorso per cassazione la società ha denunciato: 1) violazione dell’art. 99 l.fall. per avere il Tribunale ritenuto necessario il deposito della domanda di insinuazione, a fronte della sufficienza dell’indicazione dei documenti già prodotti nella fase di verifica; 2) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 n. 5 c.p.c., per non avere il Tribunale considerato note autorizzate e note di replica; 3) violazione dell’art. 2704 c.c. in tema di data certa e opponibilità al fallimento dei documenti prodotti; 4) violazione delle norme sull’atto notarile e sulla fede privilegiata, per aver negato che il rogito provasse l’esistenza del credito; 5) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. sulla liquidazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché diretto contro un’affermazione resa ad abundantiam e comunque generico/non autosufficiente; il secondo perché non denunciava un vero "fatto storico" omesso, ma solo difese processuali e documenti; il terzo perché mirava a una rivalutazione del fatto sulla data certa e sull’opponibilità dei documenti; il quarto perché non colpiva la ratio decisiva del decreto, fondata sull’incongruenza tra il prezzo di cessione risultante dal rogito e il credito insinuato; il quinto perché generico e comunque volto a una nuova valutazione della liquidazione delle spese. Nessuna pronuncia sulle spese di legittimità per la mancata difesa dell’intimato. È stato inoltre dato atto dell’obbligo della ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 99, comma 2, n. 4, l.fall.
Nel giudizio di opposizione allo stato passivo l’opponente deve indicare specificamente i documenti di cui intende avvalersi e già prodotti nella verifica; se il documento è identificato in modo adeguato, il tribunale può acquisirlo dal fascicolo d’ufficio della procedura.
Il Tribunale ha valorizzato la non contestazione della circostanza relativa all’assenza di valore patrimoniale della partecipazione acquistata.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il vizio di violazione di legge non può essere usato per sollecitare una nuova valutazione dei fatti o della prova.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma, il motivo è ammissibile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo discusso tra le parti; non basta denunciare l’omessa valutazione di elementi istruttori o difese.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorrente deve indicare in modo puntuale il contenuto e la collocazione degli atti e documenti richiamati, altrimenti la censura è inammissibile.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
La produzione degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda deve essere rispettata secondo i requisiti di legge per consentire il controllo di legittimità.
La doglianza sulla data certa dei documenti, se orientata a contestare la ricostruzione del merito, è inammissibile in cassazione.
Richiamato insieme all’art. 2700 c.c. in relazione al valore probatorio dell’atto notarile.
Richiamato insieme all’art. 2699 c.c. in relazione al valore probatorio dell’atto notarile.
La censura sulle spese deve essere specifica; non basta dedurre genericamente l’erronea commisurazione all’attività processuale svolta.
La contestazione della liquidazione delle spese non può tradursi in una richiesta di nuovo apprezzamento di fatto.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Sussistendo i presupposti processuali, il ricorrente è tenuto al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma richiamata quale fonte dell’integrazione dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il ricorrente deve indicare in modo specifico i documenti su cui fonda la domanda o l’opposizione; la mancata specificazione rende la censura inammissibile, anche se quei documenti risultano già nel fascicolo della procedura.
- In cassazione il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo un fatto storico decisivo e discusso, non la mancata considerazione di note difensive, memorie o singoli elementi istruttori.
- La censura per violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione del merito, specie su questioni di data certa, opponibilità dei documenti e apprezzamento del contenuto probatorio degli atti.
- Il motivo di ricorso deve colpire la ratio decidendi effettivamente posta a base della decisione impugnata; se resta incontestato il nucleo logico della motivazione, la censura è irrilevante.
- Le doglianze sulla liquidazione delle spese di lite devono essere puntuali e specifiche; non è sufficiente una contestazione generica dell’importo o del criterio utilizzato.
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