Cassazione Civile, Ordinanza n. 26381/2022 del 07/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo al reddito 2012, rideterminato a seguito di indagini bancarie in circa euro 120.031,00. L'Ufficio ha ricostruito maggiori ricavi in relazione a un'attività ritenuta commerciale, consistente nella vendita su eBay di vini e liquori pregiati. I giudici di merito hanno confermato l'accertamento escludendo che si trattasse di mero hobby, valorizzando il volume d'affari e ritenendo utilizzabili i prelievi bancari come ricavi. In cassazione il contribuente ha proposto tre motivi: 1) violazione dell'art. 12, comma 7, Statuto del contribuente, sostenendo l'applicabilità del termine dilatorio di 60 giorni anche alle verifiche bancarie; 2) violazione/falsa interpretazione dell'art. 32, comma 2, d.P.R. 600/1973, per la mancata applicazione delle soglie introdotte dal d.l. 193/2016 conv. in l. 225/2016 sui prelievi bancari; 3) violazione dell'art. 53 Cost. e degli artt. 38, 39 e 41 d.P.R. 600/1973, per non avere considerato i costi sostenuti dal contribuente nell'ambito di un accertamento induttivo del reddito.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, Statuto del contribuente si applica solo agli accertamenti fondati su accessi, ispezioni e verifiche nei locali e non alle sole indagini bancarie; inoltre il ricorrente non ha specificamente censurato il profilo del contraddittorio endoprocedimentale. Ha respinto il secondo motivo perché la novella dell'art. 32 d.P.R. 600/1973 introdotta dal d.l. 193/2016 non ha natura interpretativa e non si applica retroattivamente agli accertamenti non ancora definiti. Ha respinto anche il terzo motivo affermando che la considerazione forfetaria dei costi è propria dell'accertamento induttivo, non dell'accertamento basato su indagini bancarie, nel quale opera una presunzione legale sui movimenti bancari che il contribuente deve superare; nel caso concreto non era stata offerta prova dei costi sostenuti. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 12, comma 7, L. 27 luglio 2000, n. 212
termine dilatorio di sessanta giorni
Il termine dilatorio opera per accessi, ispezioni e verifiche nei locali, non per gli accertamenti fondati esclusivamente su indagini bancarie; per il tributo armonizzato resta distinta la verifica del contraddittorio endoprocedimentale.
art. 32, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
In tema di indagini bancarie, i prelevamenti possono essere posti a base dell'accertamento secondo la disciplina vigente; la modifica introdotta dal d.l. 193/2016 non ha efficacia retroattiva sugli accertamenti non definiti.
art. 53 Cost.
Il principio di capacità contributiva non consente di imporre la considerazione di costi forfetari nell'accertamento fondato su presunzioni legali da movimentazioni bancarie, se il contribuente non prova i costi sostenuti.
artt. 38, 39 e 41 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamati come base dell'accertamento del reddito e dell'attività commerciale; la Corte osserva che la quantificazione dei costi non è forfetizzabile nel caso di accertamento bancario senza prova specifica del contribuente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Le indagini bancarie ex art. 32 d.P.R. 600/1973 costituiscono un procedimento distinto rispetto ad accessi, ispezioni e verifiche nei locali: il termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente non si applica agli accertamenti fondati soltanto su risultanze bancarie.
- La disciplina introdotta in tema di soglie per l'utilizzo dei prelevamenti bancari ai fini dell'accertamento non ha natura interpretativa e, quindi, non opera retroattivamente sugli accertamenti ancora pendenti se riferiti a periodi d'imposta anteriori.
- Nell'accertamento basato su movimentazioni bancarie opera una presunzione legale a favore dell'Amministrazione finanziaria: è il contribuente che deve fornire prova idonea a superare la presunzione e a giustificare i movimenti contestati.
- La deduzione forfetaria dei costi è propria della rettifica induttiva dei ricavi, ma non dell'accertamento fondato su indagini bancarie, salvo che il contribuente dimostri specificamente l'esistenza e l'entità dei costi sostenuti.
- In sede di legittimità, il motivo che invochi il difetto di contraddittorio endoprocedimentale deve essere specificamente dedotto; in mancanza, la censura non può essere esaminata.
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