Cassazione Civile, Ordinanza n. 28948/2024 del 11/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un verbale di accertamento elevato dalla Polizia Stradale per la violazione dell'art. 175, comma 12, del Codice della strada, contestata a una società che aveva prestato assistenza a un veicolo in avaria fermo in autostrada, rimuovendolo per trasporto e riparazione/deposito senza la preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada. La società aveva ottenuto accoglimento dell'opposizione in primo grado, ma la Prefettura aveva appellato sostenendo che l'attività svolta integrasse soccorso stradale in autostrada, riservato a soggetti autorizzati. Con il ricorso per cassazione la società deduce un unico motivo di violazione e falsa applicazione dell'art. 175 C.d.S., sostenendo che l'intervento dovesse essere qualificato come mero soccorso automobilistico o trasporto in conto proprio di veicolo in avaria, distinto dal soccorso stradale in senso proprio e non soggetto ad autorizzazione; invocava inoltre direttive ministeriali e il proprio titolo autorizzativo per il trasporto in conto proprio, oltre al rilievo che non vi fosse intralcio alla circolazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso e ha confermato la decisione del Tribunale che aveva riformato la sentenza di primo grado e rigettato l'opposizione al verbale. La Corte ha interpretato in senso letterale e sistematico gli artt. 11, 12, 175 e 176 C.d.S., affermando che il soccorso stradale con rimozione del veicolo in autostrada è consentito solo a enti e imprese preventivamente autorizzati dall'ente proprietario della strada, salvo le Forze armate e di polizia. Ha escluso che esista, nella normativa vigente, una categoria autonoma di "soccorso conto proprio" idonea a sottrarre l'attività all'obbligo autorizzatorio. Ha inoltre ritenuto irrilevanti le direttive ministeriali richiamate dalla ricorrente, perché non vincolanti e comunque incapaci di prevalere sul dato legislativo, e irrilevante anche l'assenza di intralcio concreto alla circolazione, poiché la disciplina impone comunque requisiti soggettivi e autorizzativi specifici. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la sola costituzione del Ministero dell'Interno ai fini della discussione. È stato altresì dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 175, comma 12, Codice della strada
"il soccorso stradale e la rimozione dei veicoli sono consentiti solo agli enti e alle imprese autorizzati, anche preventivamente, dall'ente proprietario della strada, salvo che non si tratti delle Forze armate e di polizia"
La disposizione va letta nel senso che, in autostrada, il soccorso stradale con rimozione del veicolo richiede la preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada, salvo l'intervento delle Forze armate e di polizia.
Le funzioni di polizia stradale comprendono anche il concorrere alle operazioni di soccorso automobilistico e stradale in genere; la norma è richiamata per distinguere le competenze degli organi di polizia da quelle dei privati.
Individua gli organi deputati ai servizi di polizia stradale; letto in coordinamento con l'art. 11, conferma che le attività tipiche di polizia spettano agli organi elencati, mentre il soccorso può essere svolto dai privati solo nei limiti previsti dalla legge.
art. 176, comma 12, lett. c), Codice della strada
È richiamato per evidenziare che il traino di veicoli in avaria in autostrada è una manovra consentita solo in condizioni di emergenza e nei limiti fissati dalla disciplina, coerentemente con il regime autorizzatorio dell'art. 175.
art. 176, comma 13, Codice della strada
Le manovre consentite devono essere eseguite con la massima prudenza e cautela e con l'uso del dispositivo di segnalazione visiva; ciò conferma il carattere rigoroso della disciplina delle operazioni in autostrada.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Costituisce il parametro del motivo di ricorso, proposto per violazione e falsa applicazione di legge.
Indica il rito camerale di trattazione del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002
È richiamato quale parametro per quantificare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel regime del Codice della strada, il soccorso stradale con rimozione del veicolo in autostrada è attività soggetta ad autorizzazione preventiva dell'ente proprietario della strada, salvo i casi espressamente riservati alle Forze armate e di polizia.
- Non è consentito introdurre, per via interpretativa o sulla base di direttive amministrative, una categoria autonoma di soccorso automobilistico in conto proprio idonea a elidere il requisito autorizzatorio previsto dalla legge per gli interventi di rimozione in autostrada.
- Gli atti interni o le direttive ministeriali che esprimano un'interpretazione della norma non vincolano il giudice e non possono prevalere sul dato letterale e sistematico della legge.
- Ai fini della sussistenza dell'illecito amministrativo in materia di soccorso stradale in autostrada, non è decisivo che l'intervento non abbia concretamente creato intralcio alla circolazione, se la normativa richiede comunque requisiti soggettivi e autorizzativi specifici.
- Le disposizioni che regolano le manovre e il traino in autostrada hanno carattere rigoroso e si coordinano con la disciplina autorizzatoria del soccorso, a tutela della sicurezza degli utenti della strada.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 11 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28895/2024 del 11/11/2024
- ordinanza_civile · 11 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28896/2024 del 11/11/2024
- ordinanza_civile · 11 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28897/2024 del 11/11/2024
- ordinanza_civile · 11 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28899/2024 del 11/11/2024
- ordinanza_civile · 11 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28900/2024 del 11/11/2024
- ordinanza_civile · 11 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28901/2024 del 11/11/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →