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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09909/2023 del 13/04/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto di lavoro di una dipendente di un ente pubblico di ricerca, assunta inizialmente con una serie di contratti a tempo determinato e poi stabilizzata a tempo indeterminato. La lavoratrice ha chiesto il riconoscimento integrale dell'anzianità maturata durante il servizio a termine, con conseguente corretto inquadramento nella fascia stipendiale del profilo di appartenenza e pagamento delle differenze retributive. Il tribunale aveva riconosciuto il diritto limitandolo ai periodi di effettiva prestazione e facendo decorrere le differenze retributive da una certa data, mentre la corte d'appello aveva accolto l'appello principale dell'ente e respinto l'incidentale della lavoratrice. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti cinque motivi: violazione della disciplina nazionale ed eurounitaria sulla non discriminazione del lavoratore a termine, per avere la corte territoriale ritenuto che la progressione stipendiale dipendesse da un criterio meritocratico e da una valutazione commissionale; erronea esclusione della identità di attività e mansioni tra il personale a termine e quello a tempo indeterminato; violazione dell'art. 2697 c.c. per l'erroneo riparto dell'onere della prova; omesso esame di un fatto decisivo relativo alla sostituzione di un dipendente stabile e alla mancata ammissione della prova testimoniale; ulteriore violazione della clausola di non discriminazione per avere attribuito rilievo alla sola novità del rapporto a tempo indeterminato rispetto a quello a termine.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i motivi, esaminandoli congiuntamente, e ha affermato che, in caso di stabilizzazione di lavoratore pubblico già assunto a termine, l'anzianità maturata va riconosciuta quando le mansioni svolte prima e dopo la stabilizzazione siano identiche, salvo che il datore provi una concreta ragione oggettiva di differenziazione attinente alle modalità di lavoro e alla natura delle mansioni. Ha precisato che la mera precarietà del rapporto, la diversa disciplina di accesso, la natura pubblica del datore o la mancata valutazione del servizio pre-ruolo non costituiscono di per sé ragioni oggettive idonee a giustificare la disparità di trattamento; inoltre l'onere di provare tali ragioni grava sul datore di lavoro. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Ancona in diversa composizione, che dovrà riesaminare la causa applicando tali principi e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 6 d.lgs. n. 368/2001

    è la disposizione interna che recepisce il principio di non discriminazione del lavoratore a tempo determinato, imponendo il medesimo trattamento economico e normativo, salvo incompatibilità oggettiva con la natura a termine del rapporto.

  • clausola 3 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE

    viene richiamata nel quadro della disciplina del lavoro a termine, ma la decisione valorizza soprattutto la clausola 4 sul divieto di discriminazione.

  • clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE

    impone di evitare disparità di trattamento non obiettivamente giustificate tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato comparabili; è direttamente invocabile e vincola il giudice nazionale a disapplicare norme interne incompatibili.

  • art. 4, comma 5, sez. II, CCNL 5 marzo 1998

    è richiamato come fonte collettiva che disciplina la progressione stipendiale, la quale non può essere interpretata in senso tale da escludere la rilevanza del servizio pre-ruolo in assenza di ragioni oggettive.

  • art. 2697 c.c.

    la Corte ribadisce che le ragioni oggettive idonee a giustificare la disparità costituiscono fatto impeditivo e devono essere provate dal datore di lavoro che intenda sottrarsi all'equiparazione.

  • art. 25 d.lgs. n. 81/2015

    è citato come successiva recezione del principio di non discriminazione nell'intero trattamento economico e normativo dei lavoratori a termine, salva l'obiettiva incompatibilità con la natura del rapporto.

  • legge n. 296 del 2006

    è richiamata come disciplina di stabilizzazione in casi analoghi; il principio affermato dalla Corte ha valenza generale oltre il singolo schema normativo.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, il dipendente stabilizzato dopo un periodo di lavoro a termine ha diritto al riconoscimento dell'anzianità pregressa quando le funzioni svolte prima e dopo l'immissione in ruolo siano identiche o comunque comparabili.
  • Il divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato opera anche sul piano retributivo: le maggiorazioni o progressioni connesse all'anzianità rientrano nelle condizioni di impiego e possono essere negate solo per una giustificazione oggettiva concreta.
  • La mera natura temporanea del rapporto, la diversa forma di reclutamento, la qualità pubblica del datore di lavoro o la mancata previsione contrattuale di valutazione del servizio non integrano, di per sé, una ragione oggettiva idonea a escludere il computo del pre-ruolo.
  • Quando il lavoratore allega l'inadempimento all'obbligo di parità di trattamento, il datore di lavoro deve provare o l'esatto adempimento o la sussistenza di fatti impeditivi; l'onere probatorio delle ragioni oggettive della deroga grava su chi le invoca.
  • Se la progressione stipendiale dipende sia dall'anzianità sia da una valutazione positiva dell'attività, il servizio a termine va computato ai fini della maturazione dell'anzianità e, raggiunto il periodo previsto, il datore deve attivare la procedura valutativa alle medesime condizioni previste per il personale comparabile.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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