Cassazione Penale, Sentenza n. 33537/2025 del 10/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Roma che confermava la responsabilità per reati connessi allo spaccio e all'acquisto di ingenti quantitativi di marijuana e riformava parzialmente la sentenza di primo grado riducendo la pena a 9 anni. Il ricorrente deduceva: 1) vizio di motivazione in ordine alla responsabilità associativa, per la brevità del periodo in cui risulta coinvolto, per l'assenza di intercettazioni sulla sua utenza e per la partecipazione a solo cinque episodi su ventiquattro; 2) violazione di legge e vizio motivazionale sulla contestazione dei reati-fine in mancanza di sequestri e di indicazioni ponderali nelle intercettazioni; 3) mancata riqualificazione ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 (fatto di lieve entità); 4) mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità dei motivi, ritenendo che le questioni sollevate attengono alla valutazione di merito e non a questioni di diritto sindacabili in sede di legittimità. Ha ritenuto esauriente la motivazione dei giudici di merito: le intercettazioni, l'uso esclusivo dell'utenza attribuita all'imputato e gli accordi per forniture di diversi chilogrammi di marijuana consentivano di ritenere la partecipazione ad una associazione dedita alla commercializzazione di stupefacenti; l'entità delle forniture e gli importi trattati (migliaia di euro) escludevano la lieve entità ex art. 73, comma 5; la mancata concessione delle attenuanti generiche è giustificata dall'assenza di elementi positivi dopo la riforma dell'art. 62-bis cod. pen. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare 3.000 euro alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo Unico stupefacenti), art. 74
art. 74 d.P.R. 9/10/1990 n. 309
Reato contestato (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti) ritenuto accertato in base a intercettazioni e riscontri indiziari; la Cassazione ha ritenuto che la valutazione delle prove spettasse al giudice di merito.
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo Unico stupefacenti), art. 73, commi 4 e 5
art. 73, comma 4 e comma 5 d.P.R. 9/10/1990 n. 309
Comma 4 relativo ai reati-fine per detenzione ai fini di spaccio confermato sulla base di intercettazioni e accordi per forniture di più chili; comma 5 (fatto di lieve entità) escluso in presenza di rilevanti quantitativi e valori economici congrui con attività commerciale continuativa.
art. 62-bis cod. pen. (riformato dal d.l. 23/05/2008 n. 92, conv. L. 24/07/2008 n.125)
Per il riconoscimento delle attenuanti generiche non è più sufficiente lo stato di incensuratezza; occorrono elementi di segno positivo, che nel caso concreto non sono stati forniti.
Codice di procedura penale, art. 616
Conseguenze della declaratoria di inammissibilità: condanna al pagamento delle spese e a una somma in favore della Cassa delle ammende, qui determinata in 3.000 euro.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non entra nel merito della valutazione precettiva e probatoria svolta dai giudici di merito salvo che vi sia un travisamento incontestabile della prova; censure generiche sulla valutazione dei fatti sono inammissibili.
- Le intercettazioni telefoniche e l'attribuzione di uso esclusivo di una utenza possono costituire base probatoria per accertare la partecipazione ad associazioni e per desumere quantitativi di stupefacente, soprattutto se corroborate da elementi economici (importi, prezzi) e riscontri.
- L'ipotesi del fatto di lieve entità ex art. 73, comma 5 T.U. stupefacenti è esclusa quando emergono quantitativi o modalità commerciali (forniture ripetute, importi elevati) incompatibili con la lieve entità, anche in assenza di perizia tecnica o sequestri diretti.
- Dopo la riforma dell'art. 62-bis cod. pen., il riconoscimento delle attenuanti generiche richiede elementi positivi concreti; la mera limitata partecipazione numerica a episodi non è sufficiente se il ruolo e i quantitativi rilevati sono significativi.
- In sede di legittimità è ammissibile una diversa interpretazione delle intercettazioni solo se si dimostra un travisamento decisivo del loro contenuto; interpretazioni alternative non fondate su errori logici o di fatto non sono idonee a rendere ammissibile il ricorso.
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