Cassazione Penale, Ordinanza n. 13237/2025 del 04/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure non si confrontassero con la motivazione della Corte territoriale e che si risolvessero nella mera reiterazione delle doglianze già esaminate e disattese in appello. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per una violazione del Codice della strada. I motivi dedotti sono stati tre: 1) violazione di legge e vizio di motivazione, perché la decisione di merito sarebbe stata resa solo per relationem e senza un effettivo esame delle doglianze difensive; 2) mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale; 3) omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., oltre alla mancata conversione della pena detentiva in pena pecuniaria. La Corte di cassazione ha rilevato che i motivi si limitavano a riproporre le stesse censure già formulate in appello e già respinte con motivazione congrua e logica, senza un reale confronto critico con la sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Norma incriminatrice posta a fondamento della condanna confermata in appello; dal testo non emerge la specifica fattispecie concreta oltre al richiamo alla disposizione del Codice della strada.
La difesa ne aveva chiesto l'applicazione, ma la Corte non entra nel merito della causa di non punibilità perché il ricorso è dichiarato inammissibile.
I motivi di impugnazione devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno della richiesta; la loro genericità comporta inammissibilità.
La mancanza di specificità dei motivi di ricorso determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
Richiamato implicitamente nella parte sulla funzione dell'impugnazione come critica argomentata; non è indicato espressamente nel testo, quindi non viene incluso come norma citata.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere una critica argomentata e specifica alla motivazione della sentenza impugnata; non è sufficiente riproporre in modo generico le stesse doglianze già formulate in appello.
- È inammissibile il ricorso che si limiti a lamentare apoditticamente carenze o illogicità della motivazione senza confrontarsi con gli argomenti effettivamente svolti dal giudice di merito.
- La reiterazione dei motivi già dedotti nel grado di appello, se non accompagnata da un confronto puntuale con la decisione impugnata, integra una causa di inammissibilità dell'impugnazione in sede di legittimità.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo esonero specificamente ravvisabile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 4 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13166/2025 del 04/04/2025
- ordinanza_penale · 4 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13209/2025 del 04/04/2025
- ordinanza_penale · 4 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13210/2025 del 04/04/2025
- ordinanza_penale · 4 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13211/2025 del 04/04/2025
- ordinanza_penale · 4 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13212/2025 del 04/04/2025
- ordinanza_penale · 4 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13213/2025 del 04/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →