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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10069/2024 del 15/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di insinuazione al passivo di fallimento proposta da una società che vantava un credito residuo derivante da rapporti contrattuali e da un accordo transattivo stipulato con la società poi fallita. Il giudice delegato aveva ammesso il credito solo in misura inferiore rispetto a quella richiesta, escludendo: a) gli interessi moratori richiesti dalla creditrice, sul presupposto che un decreto ingiuntivo non opposto, ottenuto in precedenza sulla base dell'accordo transattivo, avesse riconosciuto solo interessi legali; b) la rivalsa IVA richiesta su parte del credito, ritenendo che il relativo diritto sorgesse solo con l'emissione della fattura. La ricorrente ha impugnato il decreto del tribunale ex art. 98 l. fall. con tre motivi: 1) omesso esame dell'accordo transattivo del 21.1.2013, posto a base del ricorso monitorio e ritenuto opponibile al fallimento; 2) violazione dell'art. 2909 c.c., sostenendo che il decreto ingiuntivo non opposto fa giudicato solo sul credito accolto e non anche sulla parte non riconosciuta, quindi non preclude la domanda di interessi moratori in sede di verifica del passivo; 3) violazione dell'art. 18 d.P.R. 633/1972, assumendo che il credito di rivalsa IVA sorge per effetto della prestazione eseguita e non è condizionato alla fatturazione. La Corte ha accolto il secondo motivo nella parte in cui censurava il giudicato esteso alla parte di domanda non accolta, ha dichiarato assorbito il primo motivo e la prima censura del secondo, ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, e ha cassato il decreto con rinvio al tribunale in diversa composizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo relativo alla portata del giudicato del decreto ingiuntivo non opposto: tale decreto acquista autorità di cosa giudicata solo per il diritto effettivamente consacrato e non anche per i capi o le domande non accolti, sicché il tribunale non poteva considerarsi vincolato dal precedente monitorio nella parte in cui non aveva riconosciuto gli interessi moratori. Per effetto di ciò, il decreto impugnato è stato cassato con rinvio al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, affinché riesamini la domanda di insinuazione al passivo sulla base del principio di diritto affermato e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. Il motivo sulla rivalsa IVA è stato invece dichiarato inammissibile, perché contrastante con un orientamento già consolidato secondo cui la fatturazione costituisce l'evento generatore del credito di rivalsa IVA in senso civilistico.

Norme richiamate

  • art. 98 legge fallimentare

    norma processuale invocata per l'opposizione allo stato passivo e per il sindacato del tribunale sul decreto di ammissione o esclusione del credito

  • art. 133 d.lgs. n. 163/2006

    richiamato quale base normativa degli interessi moratori richiesti dalla creditrice in relazione all'accordo transattivo e al rapporto di appalto

  • art. 240, comma 17, d.lgs. n. 163/2006

    citato quale riferimento dell'accordo transattivo sottoscritto tra le parti

  • art. 2909 c.c.

    il giudicato del decreto ingiuntivo non opposto copre solo il diritto consacrato nel provvedimento e non si estende alle domande o ai capi non accolti

  • art. 640 c.p.c.

    la regola sulla riproponibilità della domanda non accolta si applica anche al rigetto parziale del ricorso monitorio

  • art. 360 bis c.p.c.

    il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché contrastante con un orientamento giurisprudenziale consolidato

  • art. 18 d.P.R. n. 633/1972

    invocato dalla ricorrente sul tema della rivalsa IVA; la Corte ha però ribadito che, sul piano civilistico, il credito di rivalsa è generato dalla fatturazione

Massime di principio

  • Il decreto ingiuntivo non opposto fa stato solo sul diritto concretamente accolto, non anche sulle parti della domanda respinte o non esaminate in senso favorevole all'istante.
  • La mancata opposizione al decreto monitorio non impedisce al creditore di riproporre, in altro giudizio o in sede concorsuale, la pretesa relativa alla parte della domanda non accolta.
  • In sede di verifica dello stato passivo il giudice può accertare pienamente il credito dedotto, senza essere vincolato dal precedente decreto ingiuntivo per la parte di rigetto parziale.
  • Il credito di rivalsa IVA, in chiave civilistica, non nasce dal solo compimento della prestazione, ma è collegato alla fatturazione, che costituisce l'evento generatore del diritto di rivalsa.
  • Quando esiste un orientamento di legittimità consolidato contrario alla tesi proposta, il motivo di ricorso può essere dichiarato inammissibile ex art. 360 bis c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoDecreto ingiuntivoContenzioso tributario
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileBancario e finanziario
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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