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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30691/2022 del 18/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di collaborazione professionale del 23 agosto 2018 avente ad oggetto assistenza tecnica per la verifica del marmo fornito dalla società a una propria cliente in Senegal. Il collaboratore ha chiesto la condanna della società al risarcimento del danno, sostenendo che il rapporto si fosse interrotto per un tacito recesso della committente e che, quindi, vi fossero i presupposti per il ristoro di € 55.119,87 o della diversa somma ritenuta di giustizia. Il Tribunale prima e la Corte d'appello poi hanno invece ritenuto non provato il recesso della società e hanno ravvisato l'interruzione del rapporto per iniziativa del collaboratore, il quale dal febbraio 2014 avrebbe cessato di prestare la consulenza presso il cantiere di Touba in Senegal. In Cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che la Corte territoriale avrebbe mal governato le presunzioni e le prove (scambio di email e deposizione testimoniale) negando l'esistenza del recesso tacito della committente; 2) nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., per asserita omessa pronuncia sul primo motivo di appello relativo alla valutazione delle presunzioni da parte del Tribunale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché diretto, in realtà, a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti, attività riservata al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità se la motivazione è congrua e non ricorrono i ristretti limiti del vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. Ha escluso la violazione dell'art. 2697 c.c. perché non era in discussione la ripartizione dell'onere della prova, bensì la valutazione delle prove. Ha escluso anche la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., poiché non era stata dedotta una falsa applicazione dei criteri della presunzione, ma solo una diversa lettura degli indizi. Quanto al secondo motivo, lo ha ritenuto manifestamente infondato e comunque in parte inammissibile per difetto di specificità, osservando che la censura di omessa pronuncia non era trascritta come necessario; in ogni caso ha rilevato che la Corte d'appello aveva effettivamente deciso anche sul primo motivo di appello. Il ricorrente è stato condannato alle spese e, ricorrendone i presupposti, al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    La norma è richiamata solo per ribadire che la violazione dell'onere della prova è configurabile quando il giudice ne alteri la ripartizione, non quando si contesti la mera valutazione del compendio probatorio.

  • art. 2727 c.c.

    La censura è infondata se non si denuncia una falsa sussunzione del fatto nel paradigma dell'indizio, ma soltanto una diversa lettura delle risultanze istruttorie.

  • art. 2729 c.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce o nega indebitamente i caratteri di gravità, precisione e concordanza agli indizi; non se si contesti la complessiva valutazione del materiale probatorio.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    Il vizio di omesso esame è proponibile nei limiti rigorosi attualmente vigenti e non consente di rimettere in discussione la valutazione delle prove o delle risultanze istruttorie.

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia ricorre solo quando manchi qualsiasi decisione su un capo di domanda o su un punto decisivo; non sussiste se il giudice d'appello ha comunque esaminato e rigettato il motivo.

  • art. 366, primo comma, nn. 4 e 6 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia o comunque il motivo di ricorso deve essere specifico e autosufficiente, con trascrizione degli atti rilevanti, anche nei casi di error in procedendo.

  • art. 348-ter c.p.c.

    La presenza di doppia conforme rafforza i limiti al sindacato di legittimità sulla ricostruzione in fatto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, ove ne ricorrano i presupposti, va dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • La dedotta violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. non può essere utilizzata per ottenere in cassazione una nuova valutazione del materiale probatorio: il vizio è configurabile solo quando il giudice abbia errato nella ripartizione dell'onere della prova o nella sussunzione del fatto nel paradigma della prova presuntiva.
  • Il sindacato di legittimità sulla motivazione non consente di censurare la mera preferenza accordata dal giudice di merito ad alcune prove rispetto ad altre, salvo il rigoroso vizio di omesso esame di un fatto storico decisivo nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
  • L'omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sussiste solo se il giudice non si è pronunciato su un capo di domanda o su una questione decisiva; non ricorre quando il motivo d'appello sia stato, anche sinteticamente, esaminato e rigettato.
  • Nel ricorso per cassazione le doglianze devono essere specifiche e autosufficienti: la lamentata omissione decisionale deve essere trascritta o comunque riportata con precisione, altrimenti la censura è inammissibile.
  • Quando esiste una doppia conforme, la revisione in sede di legittimità della ricostruzione dei fatti è ulteriormente circoscritta, restando riservata al giudice di merito la valutazione complessiva delle prove e degli indizi.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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