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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12181/2025 del 08/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società postale)

La controversia

La controversia riguarda la determinazione del rendimento di un buono postale fruttifero appartenente alla serie Q/P nel periodo compreso tra il ventunesimo e il trentesimo anno dall’emissione. La Corte di appello aveva ritenuto applicabile la disciplina del d.m. 13 giugno 1986, valorizzando il dato testuale del titolo, sul quale comparivano entrambe le timbrature richieste e la chiara indicazione della sigla Q/P. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 173 d.P.R. n. 156/1973, dell’art. 1370 c.c. e dei principi affermati dalle Sezioni Unite n. 3963/2019, sostenendo che, quando sul titolo siano annotate condizioni economiche e di rimborso difformi rispetto a quelle previste dal precedente decreto ministeriale, deve prevalere quanto riportato sul buono. Ha inoltre contestato la lettura della Corte di merito, richiamando la giurisprudenza più recente sui buoni della serie Q/P.

La decisione

La Corte di cassazione ha condiviso la proposta del consigliere relatore e ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura si ponesse in contrasto con la giurisprudenza consolidata in materia di buoni postali Q/P, secondo cui l’interpretazione del titolo deve considerare il testo nel suo complesso e la chiara indicazione della serie Q/P; in presenza di una tabella sostitutiva e di una espressione negoziale incompleta o ambigua, opera l’integrazione suppletiva con i tassi del decreto ministeriale richiamato dall’art. 173 d.P.R. n. 156/1973. La Corte ha inoltre osservato che l’art. 1370 c.c. non può sovvertire il dato ermeneutico valorizzato dal giudice di merito e che l’accertamento sulla volontà negoziale, fondato sulla stampigliatura Q/P, è di fatto non sindacabile in sede di legittimità. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, ha posto le spese a carico del ricorrente e ha applicato le ulteriori statuizioni sanzionatorie e accessorie previste dalla decisione.

Norme richiamate

  • art. 173 d.P.R. n. 156/1973

    Per i buoni postali fruttiferi di nuova emissione, in caso di incompletezza o ambiguità della regolamentazione sul titolo, trova applicazione integrativa la disciplina ministeriale richiamata dalla norma.

  • art. 1370 c.c.

    Il criterio interpretativo contro il predisponente non è idoneo a sovvertire il dato testuale e l’esito raggiunto applicando i criteri principali di interpretazione del contratto.

  • art. 1362 c.c.

    L’interpretazione deve ricercare l’intenzione delle parti considerando il testo complessivo del titolo e non il senso letterale isolato di singole indicazioni.

  • art. 1363 c.c.

    Le clausole o indicazioni del titolo devono essere lette in collegamento sistematico tra loro, non in modo atomistico.

  • art. 1365 c.c.

    I criteri integrativi operano solo dopo e nei limiti in cui non sia possibile ricavare il significato della dichiarazione dai criteri principali.

  • art. 1366 c.c.

    La lettura del titolo deve restare coerente con la comune intenzione negoziale desumibile dal complesso delle indicazioni apposte sul buono.

  • art. 1367 c.c.

    L’interpretazione deve preferire un significato che consenta di dare efficacia alla previsione contrattuale, in armonia con la disciplina applicabile.

  • art. 1371 c.c.

    I criteri sussidiari non prevalgono sui criteri interpretativi primari quando il senso della dichiarazione sia già ricavabile dal testo complessivo.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Il ricorso è inammissibile quando la censura si pone in contrasto con un orientamento giurisprudenziale consolidato e non offre elementi idonei a superarlo.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È richiamata la procedura di definizione accelerata del giudizio di legittimità mediante proposta del consigliere delegato.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    Sono applicate le statuizioni accessorie per responsabilità processuale aggravata previste dalla norma.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    La Corte dispone una ulteriore somma a carico della parte soccombente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    La norma è richiamata quale fonte dell’inserimento del comma 1-quater all’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Nel giudizio relativo ai buoni postali fruttiferi, l’interpretazione del titolo deve essere svolta considerando il testo negoziale nel suo complesso; non è consentito valorizzare un frammento testuale in modo isolato se la complessiva indicazione del titolo consente di individuare la serie e la disciplina applicabile.
  • Per i buoni della serie Q/P, la mera presenza di rendimenti relativi alla serie P non è di per sé decisiva se sul titolo compare una tabella sostitutiva e la chiara indicazione della serie Q/P; in presenza di ambiguità o incompletezza, opera l’integrazione suppletiva con i tassi del decreto ministeriale richiamato dall’art. 173 d.P.R. n. 156/1973.
  • Il criterio ermeneutico dell’art. 1370 c.c. ha natura sussidiaria e non può prevalere sui criteri principali di interpretazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., quando dal complesso del testo risulti già ricostruibile la volontà negoziale.
  • L’accertamento della volontà negoziale compiuto dal giudice di merito, quando fondato su elementi testuali specifici del titolo, è un apprezzamento di fatto non sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio di legittimità.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. quando si pone contro un orientamento di legittimità consolidato senza offrire argomenti idonei a superarlo.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaNullità

Testo integrale

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