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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35889/2023 del 22/12/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società ha proposto opposizione avverso una cartella esattoriale emessa per il recupero di euro 9.237,92, comprensivi di sanzioni aggiuntive, a titolo di premio supplementare per il rischio silicosi relativo al periodo 2012-2013. La società sosteneva di non essere tenuta al versamento del premio e deduceva, inoltre, di essere stata costretta a indicare nella denuncia salari, nel campo "retribuzioni silicosi", l'importo di 1 euro soltanto per evitare il blocco del sistema informatico derivante dall'inserimento di zero. In primo grado il Tribunale ha respinto l'opposizione ritenendo precluso ogni accertamento per effetto del giudicato formatosi su una precedente sentenza tra le stesse parti, relativa a un analogo premio per il periodo 1999-2001, in assenza di allegazioni di modificazioni dell'attività svolta. La Corte d'appello ha confermato, qualificando il credito azionato come il medesimo obbligo contributivo già scrutinato nel precedente giudizio. In cassazione la società ha dedotto: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c., per asserita estensione indebita dell'oggetto del giudizio da parte della Corte territoriale all'accertamento della sussistenza del rischio silicotigeno nel periodo 2012-2013; 2) violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., sostenendo che il giudicato precedente riguardava solo il periodo 1999-2001 e che il presente giudizio avrebbe avuto ad oggetto la diversa questione della illegittimità della richiesta INAIL collegata alla compilazione del campo "retribuzione silicosi".

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi, esaminati congiuntamente. Ha osservato che il giudizio di opposizione a cartella esattoriale ex d.lgs. n. 46 del 1999, art. 24, ha natura di ordinario giudizio di cognizione e che l'INAIL, pur convenuto formalmente, è attore in senso sostanziale rispetto alla pretesa contributiva. L'oggetto del giudizio era dunque il credito preteso dall'INAIL per il premio supplementare silicosi; la deduzione relativa alla necessità di inserire 1 euro nel campo della denuncia salari costituiva solo una difesa, già comunque irrilevante perché coperta dal giudicato formatosi sulla medesima questione dell'obbligo di versare il premio in un periodo precedente. La Corte ha ribadito che il giudicato preclude il riesame di questioni anteriori tra le stesse parti, sul medesimo rapporto giuridico, salvo che siano allegati fatti nuovi e posteriori idonei a modificarne il contenuto; nel caso concreto non era stata prospettata alcuna modifica dell'attività svolta tale da incidere sull'obbligo contributivo. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato

    la Corte esclude la violazione perché il giudice di merito non ha ampliato l'oggetto della domanda oltre il credito contributivo opposto, limitandosi a decidere sulla pretesa azionata dall'INAIL e sulle difese svolte dalla società.

  • art. 2909 c.c.

    il giudicato sostanziale formatosi su un precedente accertamento tra le stesse parti, relativo alla medesima situazione giuridica, preclude il riesame della questione già decisa, salvo fatti nuovi posteriori.

  • art. 324 c.p.c.

    la decisione passata in giudicato vincola le parti e impedisce la nuova contestazione del punto già definito con sentenza irrevocabile.

  • d.lgs. n. 46 del 1999, art. 24

    l'opposizione alla cartella esattoriale per crediti contributivi dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione, in cui l'ente impositore assume la posizione di attore in senso sostanziale.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della parte soccombente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale per crediti contributivi, il credito azionato dall'ente assume la funzione di oggetto sostanziale del processo; le deduzioni dell'opponente costituiscono difese, e l'ente opposto mantiene la posizione di attore in senso sostanziale.
  • Il giudicato formatosi tra le stesse parti su un medesimo rapporto giuridico preclude il riesame della questione già decisa anche in un successivo giudizio che persegua finalità diverse, purché la questione accertata sia comune ad entrambe le cause.
  • L'autorità del giudicato non impedisce la deduzione di fatti nuovi e posteriori idonei a incidere sul diritto già accertato; invece, preclude il riesame di questioni anteriori o di circostanze che non si traducano in un fatto modificativo sopravvenuto.
  • La censura di violazione dell'art. 112 c.p.c. è infondata quando il giudice si limiti a decidere sulla pretesa dedotta in giudizio e sulle difese avversarie, senza attribuire un bene della vita diverso da quello richiesto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenziali
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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