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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10036/2024 del 12/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società impugnava un avviso di accertamento relativo all'anno 2005 con cui l'Ufficio aveva rideterminato reddito d'impresa e IVA, contestando l'utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti emesse, secondo l'Amministrazione, da soggetti commercialmente inesistenti o interposti. In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso limitatamente ai recuperi IRES e IRAP e lo aveva rigettato per l'IVA; la CTR del Lazio aveva respinto l'appello della contribuente ritenendo irrilevante l'esito favorevole del procedimento penale e affermando che l'Ufficio avesse provato la provenienza delle fatture da soggetti inesistenti, con conseguente onere del contribuente di provare il contrario o la propria buona fede. In cassazione la società ha dedotto: violazione del giudicato esterno interno ex art. 2909 c.c.; errata distribuzione dell'onere della prova in tema di IVA e operazioni soggettivamente inesistenti; omesso esame di un fatto decisivo relativo alla delega a un terzo della gestione dei rapporti con i fornitori; violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e omessa valutazione degli esiti del procedimento penale; omesso esame del fatto che una delle società emittenti, IDRA ENTERTAINMENT s.r.l., era esistente all'epoca delle fatture; violazione delle regole sull'onere probatorio e sulle presunzioni quanto alla successiva cessazione di tale società.

La decisione

La Corte ha accolto soltanto il sesto motivo, rilevando che la CTR non aveva esaminato il fatto storico decisivo relativo all'esistenza, all'epoca delle fatture, di IDRA ENTERTAINMENT s.r.l.; ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, rigettato gli altri motivi e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, limitatamente al profilo accolto. Il motivo accolto ha riguardato un fatto decisivo non esaminato, idoneo a incidere sulla verifica dell'inesistenza soggettiva dell'operazione e sulla consapevolezza della contribuente. Il restante impianto motivazionale della CTR, invece, è stato ritenuto conforme ai principi sull'onere della prova nelle operazioni soggettivamente inesistenti e sulla non automatica efficacia del giudicato penale nel processo tributario.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    il giudicato è irrilevante se riguarda la reale esistenza delle operazioni mentre nel processo tributario si controverte solo della loro inesistenza soggettiva; non vi è contrasto quando il tema decidente è diverso

  • art. 19, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972

    il diritto alla detrazione dell'IVA può essere negato se l'Amministrazione prova, anche in via indiziaria, che difettano le condizioni oggettive e soggettive del diritto, specie in presenza di operazioni soggettivamente inesistenti

  • art. 26, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato nel quadro della disciplina IVA e della ripartizione dell'onere probatorio nelle fatture contestate

  • art. 2697 c.c.

    l'Amministrazione deve provare la fittizietà soggettiva del fornitore e la conoscenza o conoscibilità della frode da parte del cessionario; solo dopo grava sul contribuente la prova contraria della buona fede

  • art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato in relazione alla prova presuntiva dell'inesistenza soggettiva e alla dedotta violazione delle regole probatorie

  • art. 2727 c.c.

    richiamato con riferimento alle presunzioni semplici poste a fondamento della prova dell'Ufficio

  • art. 2729 c.c.

    richiamato con riferimento ai requisiti di gravità, precisione e concordanza degli indizi valorizzati dall'Amministrazione

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per censurare un preteso travisamento della domanda, ma la doglianza è stata ritenuta infondata perché la CTR aveva esaminato l'efficacia probatoria del procedimento penale

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    ammissibile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo; non consente di sollecitare una nuova valutazione del merito

Massime di principio

  • Nelle controversie su fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria deve provare non solo la natura fittizia del fornitore o dell'interposto, ma anche che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l'ordinaria diligenza, che l'operazione si inseriva in una frode IVA.
  • Il contribuente, una volta che l'Ufficio abbia fornito una prova indiziaria idonea della fittizietà soggettiva e della conoscibilità della frode, deve dimostrare la propria buona fede e l'adozione di una diligenza massima esigibile da un operatore accorto.
  • In tema di detrazione IVA, il diniego del diritto costituisce eccezione al principio di neutralità dell'imposta e richiede una prova articolata sui profili oggettivo e soggettivo dell'operazione contestata.
  • Il giudicato penale non spiega automatica efficacia vincolante nel processo tributario; può essere valutato come elemento indiziario, ma il giudice tributario deve decidere sulla base dell'intero compendio probatorio acquisito nel giudizio fiscale.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5 c.p.c. ricorre solo se il giudice omette di considerare un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti, non quando la censura mira a rivalutare le risultanze di causa.
  • Se un fatto storico decisivo, come l'esistenza del soggetto emittente alla data delle fatture, non viene affatto esaminato dal giudice di merito, la sentenza va cassata con rinvio per nuovo esame su quel punto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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