Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47696/2023 del 29/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Roma (24/04/2023) che aveva rigettato il riesame del decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP di Tivoli (15/03/2003) concernente un autocarro di proprietà del Sarbu con circa 70 pezzi (alternatori, motorini di avviamento, compressori aria condizionata) ritenuti rifiuti. Il ricorrente deduceva: (i) errata qualificazione come rifiuti degli organi meccanici (violazione art.183 comma 1 lett. a) d.lgs.152/2006), per mancanza di verifica della funzionalità; (ii) erronea esclusione della portata dell'art.15 comma 7 d.lgs.209/2003 che permetterebbe il commercio di parti recuperate, avendo egli un'impresa di commercializzazione di ricambi usati; (iii) motivazione apparente del Tribunale e mancata considerazione della sua attività imprenditoriale; (iv) richiamo improprio al divieto di miscelazione (art.187) e confusione tra reati diversi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure fossero, in larga parte, doglianze di merito sulla motivazione del Tribunale e dunque non proponibili in sede di cassazione per ordinanze di sequestro preventivo, ammessa solo per vizio di legge o vizi motivazionali radicali. La Corte ha confermato che sussisteva il fumus commissi delicti: veicolo di proprietà del ricorrente non iscritto all'albo, assenza di documentazione sulla provenienza dei beni, verbale dei militari che descriveva circa 70 pezzi "tutti miscelati tra di loro" e modalità di trasporto non indicanti destinazione alla vendita. La Corte ha inoltre ricordato i principi secondo cui i veicoli fuori uso e i prodotti del loro smantellamento sono rifiuti (voce '16 01' allegato D) e che un rifiuto cessa di essere tale solo se sottoposto a operazione di recupero che soddisfi i criteri dell'art.184-ter; nel caso non risultava attività di recupero autorizzata. Il quarto motivo è stato dichiarato aspecifico e non pertinente al decisum. Per l'inammissibilità del ricorso è stata disposta condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.lgs. 152/2006, art. 256, comma 1, lett. a)

    Norma richiamata quale fattispecie penale relativa alla gestione illecita di rifiuti; la Corte ha ritenuto sussistente il fumus commissi delicti per la detenzione/trasporto di parti di autoveicoli senza documentazione e con modalità compatibili con rifiuto.

  • d.lgs. 152/2006, art. 183, comma 1, lett. a)

    Richiamato dal ricorrente per contestare la qualificazione dei beni come rifiuti; la Corte ha richiamato la nozione normativa e la giurisprudenza che qualificano i veicoli fuori uso e i prodotti del loro smantellamento come rifiuti (voce '16 01' allegato D).

  • d.lgs. 152/2006, art. 184-ter (commi 1 e 4)

    "i veicoli fuori uso e i prodotti del loro smantellamento" (richiamato nella motivazione)

    Stabilisce che un rifiuto cessa di essere tale solo se sottoposto a operazione di recupero che rispetti i criteri previsti; la Corte ha rilevato l'assenza di prove sull'esistenza di un'attività di recupero autorizzata per i beni sequestrati.

  • d.lgs. 209/2003, art. 15, comma 7

    Norma richiamata dal ricorrente per sostenere la legittimità del commercio di parti recuperate; la Corte ha osservato che la possibilità prevista dal decreto per parti provenienti da operazioni autorizzate non può essere invocata in assenza di prova che i pezzi sequestrati siano il frutto di operazioni di recupero svolte nei termini normativi.

  • d.lgs. 152/2006, art. 187

    Richiamato dal ricorrente in relazione al divieto di miscelazione; la Corte ha ritenuto che il richiamo a tale divieto fosse estraneo al decisum, essendo la decisione fondata sull'art.256 comma 1 lett. a) e non su fattispecie diverse cui l'art.187 si riferisce.

  • cod. proc. pen., art. 616

    Norma procedurale applicata per disporre la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • In materia di sequestro preventivo, il ricorso per cassazione è ammesso principalmente per violazioni di legge o vizi motivazionali così gravi da rendere la motivazione inesistente o del tutto illogica; contestazioni meramente di fatto o di valutazione probatoria sono inammissibili.
  • La qualificazione di parti di veicoli come rifiuti si basa non solo sulla natura materiale dei beni, ma anche sulle modalità di raccolta/trasporto, sulla documentazione di provenienza e sull'esistenza di operazioni di recupero autorizzate: la semplice titolarità di un'impresa di ricambi non è sufficiente a dimostrare che i pezzi abbiano cessato di essere rifiuti.
  • La cessazione della qualifica di rifiuto richiede prova che le operazioni di recupero siano state effettivamente svolte e rispettino i criteri dell'art.184-ter; in mancanza, gli elementi rinvenuti restano soggetti alla normativa sui rifiuti.
  • La mancanza di documentazione attestante la provenienza e la presenza di merci "miscelate" e non suddivise per categorie può costituire elemento significativo a fondamento del fumus commissi delicti nella gestione illecita di rifiuti.
  • Nelle impugnazioni è importante che i motivi siano pertinenti al decisum impugnato: censure in relazione a reati o profili diversi da quelli effettivamente decisivi nel provvedimento impugnato possono essere dichiarate inammissibili per aspecificità.
  • Per chi agisce nel commercio di ricambi usati, è consigliabile conservare e poter esibire documentazione formale di provenienza e ogni autorizzazione/attestazione relativa alle attività di recupero, per contrastare efficacemente accuse di illecita gestione di rifiuti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.