Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47690/2023 del 29/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia che aveva confermato la condanna di Mario Cocconi, legale rappresentante della S.r.l. Pico Pelli. I motivi principali: 1) censura di errata applicazione della disciplina sui sottoprodotti di origine animale vs normativa sui rifiuti (richiamo a d.lgs. n.152/2006, art.184-bis e al Regolamento CE 1069/2009) sostenendo che i materiali raccolti erano sottoprodotti e non rifiuti; 2) vizio di motivazione e travisamento delle prove sulla natura dell'attività svolta e sulla destinazione finale dei materiali; 3) mancanza dell'elemento soggettivo per errore scusabile sulla normativa applicabile; 4) censure relative all'art. 674 c.p. (molestie olfattive) per presunti accertamenti contraddittori; 5-6) invocazione della causa di giustificazione della forza maggiore (art.45 c.p.) per l'impossibilità di adempiere alle prescrizioni a seguito del sequestro dell'azienda e della risoluzione dei rapporti di lavoro; 7) vizio di motivazione relativo all'art. 650 c.p. in relazione all'inosservanza di un'ordinanza sindacale, giustificata dal comportamento del Comune e dall'applicazione contestata della normativa sui rifiuti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha respinto. I giudici di legittimità hanno ritenuto corretta la qualificazione degli scarti di origine animale come rifiuti, non come sottoprodotti, alla luce delle condizioni previste dall'art.184-bis d.lgs. n.152/2006 e del Regolamento CE 1069/2009: gli scarti erano in stato di avanzata decomposizione, conservati senza misure igienico-sanitarie e non gestiti in modo compatibile con il riutilizzo. È stato inoltre ricordato che l'onere della prova circa la sussistenza della qualifica di sottoprodotto incombe sul detentore. Le doglianze su travisamento probatorio e su errori soggettivi sono state ritenute infondate o inammissibili; le invocate cause di giustificazione per forza maggiore sono state rigettate per genericità e insussistenza; la notifica perfezionata per compiuta giacenza produce presunzione di conoscenza non superata. Pertanto sono stati confermati i reati e le pene già inflitte in grado di merito.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 152 del 2006 (normativa ambientale - parte quarta)

    Applicato per stabilire che la disciplina sui rifiuti è applicabile quando i materiali non soddisfano i requisiti di sottoprodotto (art.183, 184-bis, art.185 richiamo). La Corte ha ritenuto che, per i materiali trovati, mancasse la certezza di riutilizzo prevista dall'art.184-bis, quindi erano rifiuti.

  • Regolamento CE 1069/2009

    Classifica i sottoprodotti di origine animale per categorie (1, 2, 3) e dispone le modalità di smaltimento; la Corte lo ha assunto come riferimento primario per la qualificazione dei materiali e per affermare che materiali in decomposizione e gestiti per lo smaltimento rientrano nella disciplina sui rifiuti.

  • Regolamento CE 1774/2002 (abrogato, menzionato nel processo)

    Richiamato nella disamina storica della normativa; la Corte ha considerato la disciplina vigente (1069/2009) ma ha ribadito i principi consolidati di giurisprudenza che distinguono rifiuti e sottoprodotti.

  • D.M. 13 ottobre 2016, n. 264 (Ministero dell'Ambiente)

    Fornisce criteri indicativi per dimostrare che un residuo è sottoprodotto e sottolinea l'esigenza di continuità e tracciabilità nella gestione; la Corte ha richiamato tale decreto per sostenere che la qualificazione richiede prova del rispetto delle condizioni in tutte le fasi di gestione.

  • Regolamento CE 1069/2009, artt. 8, 10, 12, 14

    Articoli che definiscono le categorie di materiali di origine animale e le modalità di smaltimento; la Corte li ha usati per affermare che materiali di categoria 1 e 3, se destinati allo smaltimento o trovati in condizioni di non riutilizzo, devono essere trattati come rifiuti e smaltiti presso impianti autorizzati.

  • art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152/2006 (illeciti ambientali)

    Norma penale contestata per gestione illecita di rifiuti; la Corte ha ritenuto correttamente applicata alla condotta di raccolta, deposito e cessione dei materiali non conformi alla disciplina sui rifiuti.

  • art. 184-bis d.lgs. n. 152/2006 (definizione e requisiti del sottoprodotto)

    Stabilisce le condizioni perché un residuo possa essere qualificato come sottoprodotto (certezza di utilizzo, idoneità senza trattamenti ulteriori, legittimità dell'uso). La Corte ha affermato che tali condizioni non ricorrevano per i materiali custoditi nella Pico Pelli.

  • Sentenza Corte di Giustizia (causa C-113/12, Brady)

    Principio richiamato: il detentore è tipicamente l'unico in grado di dimostrare l'intenzione di non disfarsi del materiale; la Corte di Cassazione ha ricordato questo principio per sottolineare l'onere della prova a carico della società.

  • art. 674 c.p. (getto pericoloso di cose / molestia)

    Contestato per emissioni maleodoranti; la Corte ha ritenuto che le risultanze probatorie (segnalazioni dei residenti, sopralluoghi ARPA/ASL) giustificassero la responsabilità, respingendo la censura sul travisamento probatorio.

  • art. 45 c.p. (forza maggiore come causa di giustificazione)

    Invocato per giustificare l'inadempimento alle prescrizioni a seguito del sequestro; la Corte ha ritenuto la doglianza generica e infondata perché le violazioni erano già consumate e il sequestro non impediva in concreto l'adempimento né giustificava l'inerzia.

  • art. 650 c.p. (inosservanza di un ordine dell'Autorità)

    Relativa all'inosservanza dell'ordinanza sindacale di smaltimento: la Corte ha ritenuto legittimo il richiamo del Comune all'osservanza della disciplina sui rifiuti e ha escluso che l'ostacolo addotto giustificasse l'inottemperanza.

  • I. n. 628 del 1961, art. 4 comma 7

    Contestazione relativa alla mancata trasmissione di dischi cronotachigrafici; la Corte ha ritenuto infondata la doglianza sulla notifica per compiuta giacenza, che produce presunzione di conoscenza salvo prova contraria non fornita.

Massime di principio

  • Perché un materiale di origine animale sia qualificato come sottoprodotto (e non come rifiuto) è necessario provare la sussistenza, in tutte le fasi di gestione, dei requisiti di cui all'art. 184-bis: certezza di riutilizzo, idoneità senza trattamenti non ordinari e conformità alle norme di sicurezza e sanitarie.
  • L'onere della prova della qualifica di sottoprodotto grava sul detentore/gestore del materiale: in caso di dubbio o di gestione non conforme, il materiale è presumibilmente rifiuto.
  • La semplice cessione a terzi non è sufficiente a dimostrare che un residuo sia un sottoprodotto: conta lo stato effettivo del materiale (es. avanzata decomposizione), le condizioni di conservazione e la certezza della destinazione a riutilizzo, non la mera destinazione dichiarata.
  • La presenza di materiali in avanzata decomposizione, conservati senza adeguata refrigerazione o misure igieniche, e la loro gestione in vista dello smaltimento sono indici forti della natura di rifiuto e legittimano l'applicazione della normativa sui rifiuti e delle relative sanzioni penali.
  • La forza maggiore o impedimenti amministrativi (sequestro, cessazione rapporti di lavoro) devono essere provati concretamente e non possono essere invocati in modo generico per esonerare da violazioni già consumate: il giudice valuta se l'ostacolo abbia realmente reso impossibile l'adempimento.
  • Le notificazioni perfezionate secondo le forme previste producono una presunzione di conoscenza che il destinatario deve superare con prove specifiche di impossibilità oggettiva e non superabile con diligenza ordinaria.
  • In caso di conflitto o incertezza normativa tra disciplina comunitaria e normativa nazionale sui rifiuti/sottoprodotti, occorre applicare i principi della gerarchia delle fonti e le indicazioni della giurisprudenza: ma la chiave pratica resta la verifica delle condizioni di fatto (gestione, conservazione, destinazione).

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.