Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47688/2023 del 29/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza del 25/01/2023 che li aveva condannati per detenzione e, per Thomas, anche per abbattimento di uno stambecco. Hanno dedotto: (1) omissione di motivazione sul possibile applicarsi della causa di non punibilità per particolare tenuità prevista dall'art. 131-bis c.p.; (2) contraddittorietà/illogicità nella valutazione della prova dell'abbattimento (rilevando tra l'altro la testimonianza della difesa e la mancata acquisizione di accertamenti veterinari); (3) errata applicazione della L. 157/1992 sostenendo che la disciplina riguarda animali vivi e non cadaveri naturali; (4) errata qualificazione della colpa di Giovanni come negligente nella sua attività agricola; (5) ingiustificata parità di trattamento sanzionatorio tra padre e figlio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato solo il primo motivo: la sentenza impugnata ha omesso di valutare la richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.), pertanto ha annullato la sentenza limitatamente a tale profilo e rinviato per nuovo esame alla Corte d'Appello di Torino (art. 569, comma 4 c.p.p.). Gli altri motivi (prove, applicazione della L.157/1992, profilo di colpa e trattamento sanzionatorio) sono stati dichiarati inammissibili o manifestamente infondati, con conferma della correttezza della valutazione di merito circa la disponibilità della testa dello stambecco (fotografia sul telefono, riscontro nella cella frigorifera con tracce ematiche) e della applicabilità delle sanzioni penali previste dalla L.157/1992 anche per preparazioni tassidermiche non autorizzate. La Corte ha inoltre precisato che il giudice di merito non è tenuto a motivare la comparazione delle pene tra concorrenti e che la determinazione delle pene è conforme ai parametri degli artt.132-133 c.p.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Norma richiamata per il concorso di persone nel reato; qui usata per contestare la condotta in concorso tra padre e figlio

  • art. 30, comma 1, lett. c), L. 11 febbraio 1992, n. 157

    "l'arresto da tre mesi ad un anno e l'ammenda da lire 2.000.000 a lire 12.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo"

    La Corte conferma l'applicabilità della sanzione penale prevista per l'abbattimento e la detenzione di specie protetta anche quando la detenzione sia funzionale a imbalsamazione/tassidermia non autorizzata

  • art. 30, comma 2, L. 11 febbraio 1992, n. 157

    Richiamata per estendere la sanzione penale alla violazione delle disposizioni in materia di imbalsamazione e tassidermia

  • art. 6 L. 157/1992

    Norma richiamata in relazione alla disciplina della tassidermia; la detenzione di parti di animali destinati a tassidermia è soggetta alle sanzioni della L.157/1992

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte ha ritenuto che la mancata considerazione della richiesta da parte del giudice di merito configura vizio da rimuovere e richiede nuovo esame di merito

  • art. 507 cod. proc. pen.

    Richiamato come possibile strumento che il giudice di merito avrebbe potuto utilizzare per acquisire accertamenti (es. veterinari) ma non decisivo alla decisione di Corte di Cassazione, che limita il suo esame al vizio di omissione sul 131-bis

  • Decreto Regione Piemonte 19 febbraio 2001, n. 2

    Regolamento regionale sull'attività di tassidermia e detenzione di trofei; la Corte ricorda che, sebbene il regolamento preveda sanzioni amministrative, prevalgono le sanzioni penali previste dalla legge statale (art. 9 L. 689/1981)

  • art. 9, comma secondo, L. 24 novembre 1981, n. 689

    Principio secondo cui sanzioni penali statali prevalgono su sanzioni amministrative regionali in materia penale rilevante

  • art. 132 e 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena: la Corte ricorda che la commisurazione deve essere individualizzata e non richiede confronto comparativo tra coimputati

  • art. 569, comma 4, cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il rinvio per nuovo esame al giudice del merito (qui: Corte d'Appello di Torino) dopo annullamento parziale della sentenza

Massime di principio

  • La mancata motivazione espressa o implicita sulla richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. configura vizio rilevante: la Cassazione può annullare e disporre il rinvio perché il giudice di merito riesamini la tenuità del fatto e la personalità dell'imputato
  • In Cassazione non è consentito riesaminare liberamente le risultanze probatorie per sostituirsi al giudice di merito: le valutazioni logiche e basate su regole di esperienza (es. foto, repertazioni, ritrovamenti) sono sindacabili solo se la motivazione del giudice è manifestamente illogica
  • La detenzione di parti di animali protetti destinate alla tassidermia è soggetta alla disciplina penale della L.157/1992 anche se esistono regolamenti regionali con sanzioni amministrative; le sanzioni penali prevalgono
  • Se si contesta che la morte dell'animale sia avvenuta per cause naturali, è opportuno chiedere e documentare accertamenti veterinari in sede di merito (art. 507 c.p.p.) perché la mancanza di tali accertamenti rende più difficile la contestazione della ricostruzione probatoria opposta
  • Nella determinazione delle pene il giudice di merito non è obbligato a motivare un confronto comparativo tra più imputati: la commisurazione è personale e basata sugli artt.132-133 c.p.
  • Quando si prospetta la possibilità di estinzione del reato per prescrizione successiva alla sentenza di annullamento parziale, la Cassazione può escludere l'accoglimento del ricorso limitandosi al motivo fondato, impedendo così automatica declaratoria di estinzione se non decisa dal giudice di rinvio

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.