Cassazione Penale, Sentenza n. 47687/2023 del 29/11/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Tribunale di Cassino che aveva dichiarato la ricorrente colpevole della contravvenzione prevista dagli artt. 81 cod. pen., 17, comma 1, 18, comma 1, lett. g) d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e la aveva condannata a 1.638,00 euro di ammenda. La ricorrente deduceva: 1) nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa, poiché non erano stati escussi i testi indicati in lista dalla difesa; 2) mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., ritenendo ricorrenti i presupposti, compresa la successiva regolarizzazione del lavoratore; 3) apparente carenza motivazionale sulla qualificazione giuridica dei fatti e sul trattamento sanzionatorio, con specifico riferimento ad aumenti per continuazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso parzialmente fondato. Ha ritenuto inammissibile il motivo relativo alla violazione del contraddittorio (mancata escussione dei testi), perché non era indicato in che cosa le dichiarazioni dei testi avrebbero inciso sulla decisione e non erano state sollevate eccezioni in udienza. Ha altresì ritenuto infondata la censura sulla qualificazione dei fatti e sul trattamento sanzionatorio (nessun aumento per continuazione applicato e motivazione adeguata sulla pena). Tuttavia ha ritenuto fondato il motivo relativo alla mancata valutazione, anche implicita, dell'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.: la Corte ha quindi annullato la sentenza impugnata limitatamente a quella valutazione e ha disposto il rinvio al Tribunale di Cassino, in diversa persona fisica, per un nuovo giudizio esclusivamente sul punto dell'applicabilità dell'art. 131-bis. Ha dichiarato inammissibili le altre censure. Ha inoltre precisato che, in sede di rinvio, non potrà essere dichiarata la prescrizione del reato qualora nel frattempo sia maturata, perché gli elementi costitutivi del reato risultano definitivamente accertati.
Norme richiamate
art. 131-bis cod. pen.
Norma sulla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte richiede che il giudice valuti e motivi esplicitamente (anche implicitamente) l'applicabilità di tale causa, altrimenti la decisione è annullabile e va rinviata per nuovo esame sul punto
art. 81 cod. pen.
Richiamato in rubrica; interpretazione operata dalla Corte: la condotta contestata è stata adeguatamente individuata e riconducibile alle imputazioni; nessuna illegittimità nella qualificazione giuridica rilevata rispetto a quanto contestato
art. 17, comma 1, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81
Norma del d.lgs. 81/2008 richiamata per la responsabilità del datore di lavoro in materia di salute e sicurezza; la Corte ha ritenuto che gli elementi fattuali (lavoratore non assunto, privo di documentazione, non sottoposto a visita e formazione) emergono dagli accertamenti e giustificano la condanna
art. 18, comma 1, lett. g), d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81
Lettera richiamata a specificazione delle condotte contestate; la Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza di merito, sebbene sintetica, sia sufficiente a riscontrare gli elementi della fattispecie
Massime di principio
- La causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. deve essere espressamente valutata dal giudice e la relativa decisione deve essere motivata; l'omessa valutazione è motivo di annullamento con rinvio limitato a quel punto
- Le doglianze sul mancato esame di testi indicati dalla difesa richiedono che sia specificato quali fatti i testi avrebbero provato e in che modo tali prove avrebbero inciso sulla decisione; in mancanza, la censura è destinata a essere dichiarata infondata
- Se la sentenza di merito individua adeguatamente le condotte accertate (anche in modo sintetico) e rimanda agli accertamenti compiuti, la qualificazione giuridica e il trattamento sanzionatorio sono difficilmente censurabili per insufficiente motivazione, salvo specifiche lacune
- In caso di annullamento limitato, la Corte di Cassazione può disporre il rinvio per nuovo giudizio soltanto sul punto insufficientemente motivato; punti già definitivamente accertati non possono essere riesaminati (ad esempio non si può dichiarare prescrizione sul rinvio se gli elementi del reato sono già definitivamente accertati)
- Per evitare decisioni parzialmente annullate, la difesa deve formulare e documentare con precisione le richieste relative a misure estintive o cause esimenti (es. 131-bis) durante il dibattimento, e il giudice di merito deve pronunciarsi esplicitamente su tali istanze
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