Sentenza del 20/10/2025 n. 677 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Crotone
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l'atto di recupero notificato il 17 settembre 2024, con cui l'Agenzia delle Entrate, a seguito di una verifica della Guardia di Finanza, ha richiesto la restituzione dei contributi a fondo perduto previsti dai D.L. n. 41/2021 e n. 73/2021 e applicato la sanzione di cui all'art. 13, comma 5, D.Lgs. n. 471/1997. Ha sostenuto che l'interdittiva antimafia ricevuta non impediva l'accesso ai contributi, non essendo una misura cautelare prevista dal D.Lgs. n. 159/2011, e ha richiamato l'archiviazione, disposta il 24 giugno 2022, del procedimento penale originato dalla verifica, per insussistenza del fatto. L'Agenzia ha chiesto il rigetto del ricorso e, con memoria successiva, ha eccepito il difetto di giurisdizione della Corte tributaria in base alla sentenza della Corte costituzionale n. 124/2025.
La decisione
Con decisione del 14 ottobre 2025, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Crotone, Sezione II, ha dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario. Applicando la sentenza della Corte costituzionale n. 124/2025, ha ritenuto che i contributi dei D.L. n. 41/2021 e n. 73/2021 siano misure di sostegno economico, non tributi né benefici fiscali; le controversie sugli atti di recupero non appartengono quindi alla giurisdizione tributaria. La Corte non ha deciso nel merito le censure della società sull'interdittiva antimafia e sull'archiviazione penale. Spese integralmente compensate per la particolarità e novità della questione.
Norme richiamate
Art. 25, comma 12, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla L. 17 luglio 2020, n. 77
Non venendo pertanto qui in rilievo benefici di natura tributaria la controversia è sottratta alla giurisdizione alla giurisdizione tributaria per essere attratta a quella ordinaria.
La disposizione che devolveva alla giurisdizione tributaria le controversie sugli atti di recupero dei contributi è stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte pertinente. Poiché il contributo è un aiuto economico e non un beneficio tributario, la controversia sul suo recupero spetta al giudice ordinario.
Art. 1, comma 10, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176
Come anche evidenziato dall'Agenzia delle Entrate con le memorie illustrative, la Corte Costituzionale con sentenza n. 124/2025 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 10, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 25, comma 12, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, nella parte in cui prevedono che le controversie relative all'atto di recupero del contributo a fondo perduto, previsto dal comma 1 del citato art. 1, sono devolute alla giurisdizione tributaria.
La norma, nella parte in cui attribuiva alla giurisdizione tributaria le controversie sugli atti di recupero del contributo a fondo perduto, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale n. 124/2025.
Il contributo previsto dal cosiddetto decreto Sostegni è qualificato, come quelli disciplinati dai decreti emergenziali precedenti, quale aiuto e sostegno economico a operatori privati, non agevolazione fiscale. Le controversie sul recupero ricadono pertanto nella giurisdizione ordinaria.
Il contributo previsto dal cosiddetto decreto Sostegni bis ha natura di misura di sostegno economico, non tributaria; la relativa controversia sul recupero non è quindi devoluta al giudice tributario.
Art. 102, secondo comma, Costituzione
L'art. 102, secondo comma, Cost. vieta l'istituzione di giudici speciali diversi da quelli espressamente nominati nella Carta costituzionale e la VI disposizione transitoria e finale della Costituzione - a integrazione della disciplina posta dal citato art. 102 Cost. - impone l'obbligo di effettuare la revisione degli organi speciali di giurisdizione preesistenti («salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei tribunali militari») entro il termine ordinatorio di cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione medesima (ex multis, sentenza n. 39 del 2010; ordinanza n. 144 del 1998).
La disposizione costituzionale è richiamata nel quadro dei limiti costituzionali alla giurisdizione speciale tributaria; la giurisdizione tributaria non può essere estesa a controversie che, per la natura non tributaria del rapporto, non le sono attribuite.
Massime di principio
- Per stabilire se una controversia su un contributo pubblico spetti al giudice tributario, conta la natura sostanziale della misura: un'erogazione di sostegno economico non diventa tributaria solo perché l'accesso o l'importo dipendono da dati fiscali, come partita IVA o calo del fatturato.
- Se il contributo è un aiuto economico e non un beneficio fiscale, le controversie relative alla concessione, al diniego o al recupero non appartengono, in linea generale, alla giurisdizione tributaria; nel caso deciso, la giurisdizione è stata dichiarata spettante al giudice ordinario.
- Quando il giudice dichiara il difetto di giurisdizione, non decide nel merito le contestazioni sull'indebita percezione, sulle cause di esclusione o sulle sanzioni: tali questioni restano da sottoporre al giudice munito di giurisdizione.
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