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Sentenza

Sentenza del 20/10/2025 n. 27859 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l’avviso di accertamento IMU per l’anno 2014 relativo a un terreno edificabile. In primo grado il ricorso era stato parzialmente accolto, rideterminando il valore imponibile in 267 euro al metro quadrato; la CGT aveva poi rigettato l’appello della società. In Cassazione la contribuente ha proposto cinque motivi: (1) ha sostenuto che il soggetto passivo IMU fosse il fondo immobiliare, non la SGR; (2) ha contestato la determinazione del valore venale del terreno, denunciando anche l’omesso esame di fatti; (3) ha eccepito la decadenza del Comune, sostenendo che l’avviso, notificato il 17 dicembre 2020, fosse tardivo e che non sussistesse obbligo dichiarativo; (4) ha lamentato l’omessa pronuncia e l’insufficiente motivazione dell’avviso; (5) ha denunciato l’omessa pronuncia sulla contestazione delle sanzioni, sostenendo che il pagamento parziale non giustificasse la sanzione applicata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Il primo motivo è infondato: il fondo non ha autonoma soggettività giuridica e la SGR, intestataria dell’immobile, è tenuta al pagamento dell’IMU, nei limiti del patrimonio del fondo; nel caso concreto non era stato dedotto che tali limiti impedissero il pagamento. Il secondo motivo è inammissibile nella parte riferita al vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché, in presenza di doppia conforme, la ricorrente non ha dimostrato la diversità delle ragioni di fatto delle due decisioni. Il terzo motivo è risolto nel merito, pur rilevata l’omessa pronuncia: trattandosi di terreno edificabile, era dovuta la dichiarazione e il termine quinquennale decorreva dalla scadenza del termine per presentarla; l’avviso del 17 dicembre 2020 non era quindi tardivo. Il quarto motivo è inammissibile e comunque infondato: la censura era generica, non riportava il contenuto dell’avviso e non attaccava specificamente la motivazione della sentenza di primo grado. Il quinto motivo è ammissibile, perché la sentenza d’appello non aveva esaminato la specifica censura sulle sanzioni, ma è infondato: essendovi stato soltanto un pagamento parziale, la sanzione pari al 100% della somma non dichiarata corrispondeva al minimo edittale applicabile. La ricorrente è stata condannata a pagare le spese del giudizio di legittimità: 7.000 euro per compensi, 15% per spese forfettarie, 200 euro per esborsi e accessori di legge. È stato inoltre disposto il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • Art. 36, comma 4, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

    Ciascun fondo comune di investimento, o ciascun comparto di uno stesso fondo, costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della società di gestione del risparmio e da quello di ciascun partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima società; delle obbligazioni contratte per conto del fondo, la Sgr risponde esclusivamente con il patrimonio del fondo medesimo.

    Il fondo è un patrimonio separato, non un autonomo soggetto giuridico: per le obbligazioni contratte per suo conto risponde la SGR, sebbene esclusivamente nei limiti del patrimonio del fondo.

  • Art. 5, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    La norma è richiamata dalla contribuente per contestare la determinazione del valore venale, ma la Corte non esamina nel merito tale doglianza perché il motivo, formulato anche come vizio di omesso esame, è inammissibile in presenza di doppia conforme.

  • Art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Nell'ipotesi di doppia conforme, prevista dall'art. 348-ter, comma 5, c.p.c., il ricorso per cassazione proposto per il motivo di cui al n. 5) dell'art. 360 c.p.c. è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse.

    Quando le decisioni di merito hanno lo stesso esito, il motivo di omesso esame è inammissibile se il ricorrente non confronta le rispettive ragioni di fatto e non dimostra che sono diverse.

  • Art. 384 c.p.c.

    Nel giudizio di legittimità, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 c.p.c., una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può evitare la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito sempre che si tratti di questione di diritto che non richiede ulteriori accertamenti di fatto.

    Se il giudice d’appello ha omesso di pronunciarsi, la Cassazione può decidere direttamente la questione quando è di diritto e non richiede ulteriori accertamenti fattuali.

  • Art. 13, comma 12-ter, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, nel testo vigente per il periodo rilevante

    Nel caso in giudizio, trattandosi di terreni edificabili era necessaria la dichiarazione da presentarsi entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello di imposta.

    Per i terreni edificabili considerati nella controversia sussisteva l’obbligo dichiarativo; la scadenza di tale obbligo rileva per individuare il momento da cui decorre il termine di decadenza dell’accertamento.

  • Art. 1, comma 161, L. 27 dicembre 2006, n. 296

    In tema di ICI, ai fini dell'individuazione del "dies a quo" del termine quinquennale di decadenza del potere di accertamento da parte degli enti locali, previsto dall'art. 1, comma 161, della L. n. 296 del 2006, occorre distinguere l'ipotesi di omesso versamento dell'imposta (in relazione alla quale deve farsi riferimento al termine entro cui il tributo avrebbe dovuto essere pagato) da quella di omessa dichiarazione (in ordine alla quale deve farsi riferimento al termine entro cui avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione omessa).

    Il termine quinquennale decorre dalla scadenza del pagamento in caso di omesso versamento, mentre in caso di omessa dichiarazione decorre dalla scadenza del termine entro il quale la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Applicando tale criterio, l’avviso notificato il 17 dicembre 2020 non è stato ritenuto decaduto.

  • Art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Con i motivi di ricorso per cassazione la parte non può limitarsi a riproporre le tesi difensive svolte nelle fasi di merito e motivatamente disattese dal giudice..., senza considerare le ragioni offerte da quest'ultimo, poiché in tal modo si determina una mera contrapposizione della propria valutazione al giudizio espresso dalla sentenza impugnata che si risolve, in sostanza, nella proposizione di un non motivo, come tale inammissibile ex art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il ricorso per Cassazione deve confrontarsi con le ragioni della sentenza impugnata e indicare una critica specifica; la mera riproposizione delle difese di merito costituisce un motivo inammissibile.

  • Art. 366 c.p.c.

    Nel giudizio tributario, in base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall'art. 366 cod. proc. civ., qualora il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria regionale sotto il profilo della congruità del giudizio espresso in ordine alla motivazione di un avviso di accertamento (nella specie, risultante "per relationem" ad un processo verbale di constatazione) è necessario, a pena di inammissibilità, che il ricorso ne riporti testualmente i passi che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi, al fine di consentirne la verifica esclusivamente in base al ricorso medesimo.

    Chi contesta in Cassazione la valutazione sulla motivazione dell’avviso deve riportare nel ricorso i passaggi rilevanti dell’atto e spiegare la lesione difensiva, così da rendere verificabile la censura.

  • Art. 14, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473

    Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di Lire centomila.

    La disciplina graduava la sanzione in rapporto alla violazione e all’imposta evasa. Nel caso deciso, poiché l’imposta era stata versata solo parzialmente, la sanzione del 100% della somma non dichiarata è stata considerata il minimo edittale e quindi legittima.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In seguito al rigetto del ricorso, la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte della ricorrente di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • I fondi comuni d’investimento privi di autonoma soggettività giuridica non sono, di regola, soggetti passivi IMU: l’obbligo grava sulla SGR che detiene formalmente l’immobile, anche se la responsabilità per le obbligazioni del fondo è limitata al patrimonio separato del fondo stesso.
  • Per stabilire se un accertamento locale è decaduto occorre distinguere tra omesso versamento e omessa dichiarazione: nel secondo caso il termine decorre dalla scadenza prevista per presentare la dichiarazione, non dalla scadenza del pagamento.
  • In presenza di una doppia conforme, il motivo di omesso esame di un fatto è inammissibile se il ricorrente non illustra le ragioni fattuali di entrambe le decisioni e non dimostra che sono diverse.
  • Una censura sulla motivazione dell’avviso di accertamento deve riprodurne i passaggi contestati e spiegare concretamente come l’atto abbia compromesso la difesa; inoltre, in appello occorre contestare in modo specifico le ragioni della sentenza di primo grado.
  • La mera riproposizione in Cassazione delle tesi già respinte nei gradi di merito, senza confronto con la motivazione impugnata, non costituisce una critica specifica e può essere dichiarata inammissibile.
  • L’omessa pronuncia del giudice d’appello non comporta necessariamente rinvio: la Cassazione può decidere direttamente una questione esclusivamente giuridica che non richieda ulteriori accertamenti di fatto.
  • Per le violazioni dichiarative, la graduazione della sanzione dipende dal tipo di omissione e dall’imposta non versata; nel caso di pagamento solo parziale, la sanzione del 100% della somma non dichiarata è stata ritenuta il minimo edittale applicabile.

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