Sentenza del 20/10/2025 n. 27854 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento IMU 2016, contestando: 1) di essere soggetto passivo dell'imposta, sostenendo che dovesse risponderne il fondo immobiliare; 2) la determinazione del valore venale del fondo; 3) l'omessa pronuncia della CGT sulle sanzioni; 4) l'omessa pronuncia sulla motivazione dell'avviso di accertamento. La Corte ha esaminato inoltre la censura sulle sanzioni, rilevando che la contribuente aveva versato solo parzialmente l'imposta richiesta.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando l'esito della controversia: la CGT aveva rigettato l'appello e confermato la decisione di primo grado, che aveva respinto il ricorso contro l'accertamento. Il primo motivo è infondato: il fondo non ha autonoma soggettività giuridica e la SGR, intestataria formale degli immobili, è tenuta al pagamento dell'IMU, nei limiti del patrimonio del fondo; nel caso concreto non era stato allegato che tale limite impedisse il pagamento. Il secondo motivo è inammissibile perché, sostanzialmente formulato ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., non supera il limite della doppia conforme: non sono indicate le ragioni di fatto diverse poste a base delle due decisioni di merito. Il terzo motivo, pur ammissibile perché la sentenza d'appello non si era pronunciata espressamente sulla specifica censura relativa alle sanzioni, è stato respinto nel merito: la sanzione pari al 100% della maggiore imposta non dichiarata è conforme al minimo edittale applicabile alla dichiarazione infedele, dato che il versamento era stato solo parziale. Il motivo sulla motivazione dell'avviso è inammissibile e comunque infondato: era generico, non riproduceva l'avviso né indicava la lesione del diritto di difesa e non censurava specificamente le ragioni della sentenza di primo grado. La ricorrente è stata condannata a pagare al Comune le spese del giudizio di cassazione: 6.800 euro per compensi, oltre al 15% per spese forfettarie, 200 euro per esborsi e accessori di legge; è stato inoltre disposto il versamento dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504, art. 2, e D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 36, quarto comma
I fondi comuni d'investimento (nella specie, fondi immobiliari chiusi), disciplinati dal D.Lgs. n. 58 del 1998 e succ. mod., non sono soggetti passivi dell'imposta municipale gravante sugli immobili che ne fanno parte, in quanto detti fondi sono privi di un'autonoma soggettività giuridica e costituiscono patrimoni separati della società di gestione del risparmio, la quale è tenuta al pagamento dell'IMU.
Il fondo immobiliare, privo di autonoma soggettività giuridica, non è il soggetto passivo IMU: l'obbligazione ricade sulla società di gestione, titolare formale degli immobili, con responsabilità limitata al patrimonio del fondo. Per invocare tale limite come impedimento al pagamento occorre allegare che il patrimonio sia insufficiente.
Codice di procedura civile, art. 360, primo comma, n. 5, e art. 348-ter, comma 5
Nell'ipotesi di doppia conforme, prevista dall'art. 348-ter, comma 5, c.p.c., il ricorso per cassazione proposto per il motivo di cui al n. 5) dell'art. 360 c.p.c. è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse.
Quando primo e secondo grado hanno deciso nello stesso senso, una censura sull'omesso esame di un fatto è ammissibile solo se il ricorrente confronta le motivazioni di fatto delle due decisioni e dimostra che sono diverse.
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 14, come modificato dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473
Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.
In caso di dichiarazione infedele la sanzione può arrivare al 100% della maggiore imposta. Nel caso deciso, l'applicazione del minimo edittale del 100% sulla somma non dichiarata è stata ritenuta legittima perché il pagamento dell'imposta era stato soltanto parziale.
Codice di procedura civile, art. 366, primo comma, n. 4
Con i motivi di ricorso per cassazione la parte non può limitarsi a riproporre le tesi difensive svolte nelle fasi di merito e motivatamente disattese dal giudice..., senza considerare le ragioni offerte da quest'ultimo, poiché in tal modo si determina una mera contrapposizione della propria valutazione al giudizio espresso dalla sentenza impugnata che si risolve, in sostanza, nella proposizione di un non motivo, come tale inammissibile ex art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve confrontarsi con le ragioni effettive della decisione impugnata; riproporre le difese già disattese senza confutarne la motivazione integra un motivo inammissibile.
Codice di procedura civile, art. 366, e art. 366, primo comma, n. 4
Nel giudizio tributario, in base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall'art. 366 cod. proc. civ., qualora il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria regionale sotto il profilo della congruità del giudizio espresso in ordine alla motivazione di un avviso di accertamento (nella specie, risultante "per relationem" ad un processo verbale di constatazione) è necessario, a pena di inammissibilità, che il ricorso ne riporti testualmente i passi che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi, al fine di consentirne la verifica esclusivamente in base al ricorso medesimo, essendo il predetto avviso non un atto processuale, bensì amministrativo, la cui legittimità è necessariamente integrata dalla motivazione dei presupposti di fatto e dalle ragioni giuridiche poste a suo fondamento.
Chi contesta in cassazione la valutazione della motivazione di un avviso tributario deve riportarne i passaggi rilevanti e indicare in modo specifico l'errore attribuito alla sentenza; una censura astratta o non autosufficiente è inammissibile.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Il rigetto integrale del ricorso comporta, quando ne ricorrono i presupposti, il pagamento da parte della ricorrente di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Massime di principio
- Nei fondi immobiliari privi di autonoma soggettività giuridica, il soggetto tenuto all'IMU è la società di gestione, normalmente intestataria formale dell'immobile; la separazione patrimoniale limita l'esecuzione al patrimonio del fondo, ma non trasferisce al fondo la soggettività tributaria.
- Se le decisioni di primo e secondo grado sono conformi, una censura per omesso esame di un fatto non può limitarsi a riproporre la ricostruzione del contribuente: deve indicare e confrontare le ragioni di fatto delle due decisioni, dimostrandone la diversità.
- La sanzione per dichiarazione infedele può essere applicata nella misura del 100% della maggiore imposta. Il versamento parziale non equivale all'integrale pagamento e non esclude la sanzione sul tributo non dichiarato.
- La censura di omessa pronuncia va distinta dalla contestazione del merito: la mancata risposta espressa a una questione può rendere ammissibile il motivo, ma non comporta accoglimento se la pretesa sostanziale è comunque infondata.
- In cassazione, chi contesta la motivazione di un avviso di accertamento deve riprodurne i passaggi rilevanti e confrontarsi specificamente con le ragioni della sentenza impugnata; la riproposizione generica delle tesi già disattese è inammissibile.
- Il ricorso integralmente rigettato comporta la condanna alle spese della controparte e, se sussistono i presupposti di legge, il raddoppio del contributo unificato.
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