Cassazione Civile, Ordinanza n. 30113/2022 del 13/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento IVA per l’anno 2013, relativo al recupero a tassazione di alcuni costi ritenuti indeducibili. In primo grado la CTP di Napoli aveva accolto parzialmente il ricorso, riconoscendo la deducibilità IVA di una somma corrisposta per prestazioni di consulenza e assistenza amministrativa; in appello, promosso dall’Ufficio, la CTR aveva accolto l’impugnazione dell’Agenzia. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto un unico motivo: violazione dell’art. 83 d.l. n. 18 del 2020, conv. in l. n. 27 del 2020, dell’art. 36 d.l. n. 23 del 2020, conv. in l. n. 40 del 2020, e degli artt. 23, 30, comma 1, e 31 del d.lgs. n. 546 del 1992, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per avere la CTR fissato l’udienza di trattazione e dato avviso solo alla parte già costituita, senza attendere la scadenza del termine per la costituzione dell’appellata, termine che era sospeso per effetto della normativa emergenziale; la società ha sostenuto di essere stata così privata della possibilità di partecipare all’udienza pubblica e di svolgere le proprie difese.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha osservato che la sospensione dei termini processuali prevista dall’art. 83 del d.l. n. 18 del 2020, applicabile ai procedimenti pendenti dinanzi alle commissioni tributarie, comportava che il termine per la costituzione dell’appellata decorresse dall’11 maggio 2020 e scadesse il 10 luglio 2020; pertanto, l’avviso di trattazione inviato il 12 giugno 2020 era prematuro e illegittimo, perché la parte appellata era ancora nei termini per costituirsi. La mancata comunicazione effettiva dell’udienza alla società ha integrato una nullità processuale per violazione del diritto di difesa e del giusto processo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, affinché riesamini il merito della controversia nel contraddittorio tra le parti e provveda anche sulle spese.
Norme richiamate
art. 83 d.l. n. 18 del 2020 conv. in l. n. 27 del 2020
La sospensione dei termini processuali si applica anche ai procedimenti pendenti dinanzi alle commissioni tributarie; il termine per la costituzione della parte appellata deve quindi decorrere e scadere in coerenza con tale sospensione prima dell’invio dell’avviso di trattazione.
art. 36 d.l. n. 23 del 2020 conv. in l. n. 40 del 2020
Richiamato insieme alla disciplina emergenziale invocata dalla ricorrente a sostegno della violazione processuale dedotta.
artt. 23, 30, comma 1, e 31 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamati come norme del processo tributario violate per avere il giudice fissato l’udienza e omesso il corretto avviso alla parte appellata ancora nei termini di costituzione.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Costituisce il parametro del motivo di ricorso per violazione di legge dedotto contro la sentenza di appello.
art. 24 Cost.
La lesione del diritto di difesa deriva dalla mancata possibilità della parte di partecipare all’udienza e svolgere le proprie difese.
art. 111 Cost.
La mancata comunicazione dell’udienza integra violazione del giusto processo e del contraddittorio.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la fissazione dell’udienza di trattazione e la relativa comunicazione devono rispettare il termine di costituzione dell’appellato; se tale termine è sospeso per legge, il giudice non può anticipare l’avviso prima della sua scadenza.
- La mancata comunicazione dell’avviso di trattazione alla parte che non abbia ancora avuto pieno e regolare accesso al termine di costituzione determina nullità processuale per violazione del diritto di difesa e del giusto processo.
- Nel processo tributario, la trattazione in pubblica udienza senza previo avviso alla parte interessata travolge la sentenza successiva quando incide concretamente sul diritto di difesa e sul contraddittorio.
- La nullità derivante dalla mancata comunicazione dell’udienza può comportare cassazione con rinvio quando sia necessario rinnovare l’esame del merito nel contraddittorio regolare tra le parti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 13 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29920/2022 del 13/10/2022
- ordinanza_civile · 13 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29921/2022 del 13/10/2022
- ordinanza_civile · 13 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29922/2022 del 13/10/2022
- ordinanza_civile · 13 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29923/2022 del 13/10/2022
- ordinanza_civile · 13 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29925/2022 del 13/10/2022
- ordinanza_civile · 13 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29928/2022 del 13/10/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →