Cassazione Civile, Ordinanza n. 21742/2021 del 29/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La controversia nasce da una pluralità di giudizi promossi da un perito assicurativo per ottenere il pagamento dei compensi relativi a numerosi incarichi di stima svolti per conto di una compagnia assicuratrice in relazione a distinti sinistri. Il Tribunale, in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda ritenendo che i crediti fossero stati abusivamente frazionati in violazione dei principi di correttezza e buona fede, perché tutti riconducibili a un unico rapporto di durata tra le parti e privi di un interesse oggettivamente meritevole alla tutela frazionata. Il ricorrente ha proposto sei motivi di ricorso: 1) violazione dell'art. 274 c.p.c. per mancata riunione dei processi pendenti tra le stesse parti; 2), 5) e 6) violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. e dell'art. 111 Cost., oltre che dei precedenti di legittimità sul frazionamento del credito, sostenendo che vi fossero distinti contratti d'opera per ciascun incarico e un interesse concreto a separare le azioni; 3) violazione dell'art. 19-quaterdecies L. 172/2017, assumendo la nullità di compensi fissi non proporzionati alla quantità e qualità del lavoro; 4) omesso esame di un fatto decisivo relativo alla variabilità dei compensi, con produzione di un documento ritenuto tardivo; inoltre ha invocato, in modo ritenuto non specifico, un preteso giudicato implicito derivante da precedenti pronunce tra le parti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la mancata riunione non era stata dedotta dal ricorrente in appello, mancava di interesse e, in ogni caso, la riunione è rimessa al potere discrezionale del giudice. Ha considerato inammissibili anche le doglianze sul frazionamento del credito perché non colpivano specificamente la ratio decidendi e perché il Tribunale aveva correttamente applicato il principio delle Sezioni Unite: le domande relative a diversi crediti inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo e fondati sullo stesso fatto costitutivo sono proponibili separatamente solo se il creditore alleghi un interesse oggettivamente valutabile alla tutela frazionata; nel caso concreto tale interesse non era stato allegato in modo concreto, mentre il semplice richiamo al rischio di prescrizione era generico e comunque superabile con una costituzione in mora. Il terzo e il quarto motivo sono stati dichiarati inammissibili perché non aggredivano la ratio dell'abusivo frazionamento e, quanto al quarto, anche per l’inammissibilità del documento prodotto in cassazione. La Corte ha condannato il ricorrente alle spese, a una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c. per responsabilità aggravata e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La riunione di più processi pendenti tra le stesse parti è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice e non costituisce, di per sé, violazione deducibile se non con specifico interesse e tempestiva allegazione.
Richiamato in relazione ai doveri di correttezza e al divieto di abusivo frazionamento del credito, ma le censure non sono state ritenute idonee a scalfire la ratio decidendi.
Richiamato come parametro di buona fede nell'esecuzione del rapporto e nella proposizione delle azioni, in connessione al tema del frazionamento abusivo.
art. 111 Cost.
Invocato dal ricorrente in relazione al giusto processo e al frazionamento delle domande, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per mancato attacco alla ratio decidendi.
art. 19-quaterdecies L. 4 dicembre 2017, n. 172
Norma evocata dal ricorrente per sostenere la nullità di compensi non proporzionati, ma la doglianza è stata ritenuta estranea alla ratio della decisione.
Usato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
Usato come parametro del motivo di ricorso per omesso esame di fatto decisivo; censura dichiarata inammissibile perché non pertinente alla ratio e basata su documento non ammissibile.
Richiamato nel principio delle Sezioni Unite: se il rilievo dell'abusivo frazionamento è officioso, il giudice deve sottoporre la questione al contraddittorio delle parti.
Richiamato come garanzia del contraddittorio sulla questione rilevata d'ufficio.
Richiamato per affermare che il rischio di prescrizione addotto dal creditore era comunque superabile con un semplice atto di costituzione in mora.
Richiamato per affermare l'inammissibilità del documento prodotto per la prima volta in cassazione fuori dai casi tassativi previsti dalla norma.
Richiamato per affermare che, quando il ricorso si pone in contrasto con un orientamento consolidato, va dichiarato inammissibile.
Applicato per la condanna per responsabilità aggravata, ritenendo la condotta processuale connotata da colpa grave e abusiva.
Base della condanna del ricorrente al pagamento di una somma equitativamente determinata per abuso del processo.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Richiamato per la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, da valutarsi dal giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato nei casi definiti senza rinvio.
Massime di principio
- Le domande relative a distinti crediti sorti nell'ambito di un medesimo rapporto di durata possono essere proposte in separati giudizi solo se il creditore dimostri un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata; in difetto, la proposizione seriale delle azioni integra abuso del processo.
- Quando i diversi crediti sono inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o sono fondati sullo stesso fatto costitutivo, il giudice deve verificare d'ufficio l'eventuale abusivo frazionamento, ma, se la questione non è stata dedotta, deve assicurare il contraddittorio ex art. 183 e 101, comma 2, c.p.c.
- La mera allegazione di un rischio di prescrizione non basta a integrare l'interesse alla proposizione di giudizi separati, soprattutto se il credito può essere agevolmente tutelato con un atto interruttivo della prescrizione.
- La riunione di processi pendenti tra le stesse parti non costituisce un diritto della parte e resta affidata alla discrezionalità del giudice; la sua mancata adozione è censurabile solo se incide su una specifica posizione giuridica e la doglianza è tempestivamente proposta.
- Un motivo di ricorso per cassazione è inammissibile se non aggredisce la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata o si limita a lamentare il risultato senza confrontarsi con il percorso argomentativo seguito dal giudice di merito.
- La produzione in cassazione di documenti nuovi è consentita solo nei casi tassativamente previsti dall'art. 372 c.p.c.; in difetto, il documento è inammissibile e non può sorreggere il motivo.
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