Cassazione Civile, Ordinanza n. 17805/2024 del 27/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda una domanda di differenze retributive proposta da una dipendente nei confronti del datore di lavoro privato. Il Tribunale aveva condannato la società al pagamento; la Corte d'appello di Firenze aveva respinto l'appello limitatamente all'eccezione di prescrizione quinquennale. In cassazione la società ha proposto un solo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 2948 c.c. Sostiene che, anche dopo gli interventi della Corte costituzionale e dopo la riforma dell'art. 18 St. lav. operata dalla L. n. 92/2012, il regime della prescrizione dei crediti di lavoro maturati in corso di rapporto non dovrebbe mutare; in particolare, afferma che nel lavoro subordinato privato continuerebbe a sussistere una sufficiente stabilità del rapporto, poiché permane la tutela reintegratoria in varie ipotesi di licenziamento illegittimo, sicché non sarebbe configurabile un metus del lavoratore idoneo a sospendere la prescrizione fino alla cessazione del rapporto.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso e lo ha rigettato. Ha dato continuità all'orientamento già espresso in precedenti decisioni, secondo cui, a seguito della L. n. 92/2012 e del D.Lgs. n. 23/2015, il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato non è più assistito, come regola generale, da un regime di stabilità tale da far decorrere la prescrizione dei crediti in corso di rapporto; per i crediti non già prescritti al momento di entrata in vigore della L. n. 92/2012, il termine decorre dalla cessazione del rapporto ai sensi degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c. La società ricorrente è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Richiamato per il termine quinquennale di prescrizione dei crediti periodici; in combinato con l'art. 2935 c.c. la decorrenza, per i crediti non prescritti al 18 luglio 2012, è dalla cessazione del rapporto di lavoro.
La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; nel rapporto di lavoro subordinato, secondo l'orientamento confermato, ciò avviene dalla cessazione del rapporto in assenza di stabilità reale durante il rapporto.
art. 18 L. 20 maggio 1970, n. 300
La riforma del 2012 ha inciso sul sistema di tutela contro il licenziamento illegittimo, determinando il venir meno della stabilità come regola generale e dunque della sospensione della prescrizione in costanza di rapporto.
È richiamata come riforma che ha modificato l'art. 18 St. lav. e, per la Corte, ha mutato il regime di stabilità del rapporto ai fini della decorrenza della prescrizione.
È richiamato come ulteriore intervento normativo che conferma il nuovo assetto delle tutele nel lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Richiamato per una motivazione sintetica mediante rinvio ai precedenti conformi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È posto a base del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, ove dovuto.
Massime di principio
- Nel lavoro subordinato a tempo indeterminato, ai fini della prescrizione dei crediti retributivi, occorre distinguere tra rapporti assistiti da stabilità reale e rapporti nei quali tale stabilità sia venuta meno per effetto della disciplina legale vigente; in mancanza di stabilità reale, la prescrizione non decorre in costanza di rapporto ma dalla sua cessazione.
- La riforma dell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori e il successivo assetto normativo hanno inciso sul precedente presupposto della sospensione della prescrizione nel rapporto di lavoro, perché la tutela reintegratoria non è più generalizzata e automatica in caso di licenziamento illegittimo.
- Per i crediti di lavoro non ancora prescritti alla data di entrata in vigore della L. n. 92/2012, il termine di prescrizione quinquennale decorre dalla cessazione del rapporto, in applicazione combinata degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c.
- Il venir meno della stabilità del rapporto va valutato in concreto sul piano del sistema di tutele contro il licenziamento, non essendo sufficiente la sola permanenza di alcune ipotesi di reintegrazione per escludere la decorrenza della prescrizione dalla cessazione del rapporto.
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