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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32131/2026 del 27/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parti civili)

La controversia

L'imputata era stata assolta in primo grado e successivamente condannata dalla Corte di appello, che aveva ritenuto configurabile il reato di truffa aggravata in relazione alla vendita preliminare di un immobile. Nel contratto era stata attestata l'edificazione dell'immobile anteriormente al 1° settembre 1967. Secondo la Corte di appello, tuttavia, l'immobile comprendeva anche corpi di fabbrica realizzati dall'imputata successivamente all'acquisto, negli anni 2012 e 2013, senza titolo edilizio e non sanabili. L'attestazione contrattuale era quindi ritenuta non veritiera e idonea a determinare una falsa rappresentazione della regolarità urbanistica, della consistenza dell'immobile e della corrispondenza tra dati catastali, planimetria e stato di fatto. L'imputata ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi. Con i primi due ha dedotto la violazione degli artt. 597 e 603, comma 3-bis, c.p.p., sostenendo che la Corte di appello avesse riformato l'assoluzione senza rinnovare l'esame della persona offesa e di un testimone, nonostante la rivalutazione di prove dichiarative decisive. Con il terzo motivo ha denunciato manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione per travisamento della prova, affermando che la Corte territoriale avesse attribuito al contratto preliminare un contenuto inesistente, estendendone l'oggetto a più corpi di fabbrica. Con il quarto motivo ha dedotto il mancato assolvimento dell'obbligo di motivazione rafforzata richiesto in caso di riforma di una sentenza assolutoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i primi due motivi perché la condanna in appello non era fondata su una diversa valutazione di una prova dichiarativa decisiva: la testimonianza del testimone indicato dalla difesa non risultava posta a fondamento della decisione, mentre il contributo della persona offesa non era stato diversamente apprezzato. La decisione di appello si fondava principalmente sulla prova documentale e sugli accertamenti tecnici svolti nel giudizio civile. È stato respinto anche il motivo sul travisamento della prova, poiché la Corte di appello aveva correttamente rilevato che il contratto attestava l'edificazione anteriore al 1° settembre 1967; essa non aveva ampliato l'oggetto negoziale, ma aveva ritenuto che il bene identificato catastalmente comprendesse manufatti successivamente realizzati abusivamente dall'imputata. Infine, la Corte ha ritenuto adeguatamente assolto l'obbligo di motivazione rafforzata: la sentenza di appello aveva individuato le carenze della decisione assolutoria, valorizzato gli accertamenti tecnici e spiegato, con motivazione coerente, la consapevolezza dell'imputata circa la non veridicità dell'attestazione contrattuale. L'imputata è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    La Corte conferma la rilevanza penale della condotta consistente nell'attestazione non veritiera relativa all'epoca di edificazione e alla regolarità dell'immobile, ritenuta idonea a determinare una falsa rappresentazione nei promissari acquirenti.

  • art. 597 c.p.p.

    È richiamato in relazione ai limiti e alle condizioni della riforma in appello della decisione di primo grado.

  • art. 603, comma 3-bis, c.p.p.

    Il giudice di appello che riforma una sentenza assolutoria deve rinnovare l'istruzione dibattimentale per la prova dichiarativa decisiva quando la condanna dipende da una diversa valutazione della medesima prova; tale obbligo non opera se la decisione si fonda sullo stesso materiale probatorio senza mutamento della valutazione di attendibilità o contenuto.

  • art. 46 d.P.R. 380/2001

    È richiamato dalla difesa quale possibile norma civilistica rilevante per la validità del contratto in presenza di irregolarità urbanistiche; la Corte non fonda su tale profilo la decisione.

  • art. 24, comma 2, Cost.

    È richiamato quale fondamento costituzionale dell'obbligo di motivazione rafforzata in caso di riforma della decisione di primo grado.

  • art. 111 Cost.

    È richiamato quale fondamento costituzionale dell'obbligo di motivazione rafforzata.

  • art. 611, comma 1-bis, c.p.p.

    È richiamato per la celebrazione del procedimento in udienza pubblica a seguito di richiesta di trattazione orale.

Massime di principio

  • L'obbligo di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale previsto per la riforma in appello di una sentenza assolutoria opera quando la condanna si fonda su una diversa valutazione della prova dichiarativa decisiva quanto ad attendibilità o contenuto; non opera quando la decisione di condanna si fonda sul medesimo materiale probatorio senza una rivalutazione peggiorativa della prova dichiarativa.
  • Non sussiste obbligo di rinnovare l'esame di una persona quando la relativa dichiarazione non è stata posta a fondamento della decisione di condanna o non risulta diversamente valutata dal giudice di appello.
  • Il travisamento della prova è configurabile in presenza di un errore percettivo concernente il significante della prova, consistente nell'introduzione di un'informazione processualmente inesistente o nell'omessa considerazione di una prova decisiva; non coincide con la mera contestazione della valutazione probatoria o dell'interpretazione del contenuto della prova.
  • Non integra travisamento della prova l'interpretazione del contratto che muova dal suo contenuto testuale e coordini tale contenuto con accertamenti tecnici relativi all'effettiva consistenza del bene identificato nell'atto.
  • In caso di riforma in senso sfavorevole di una sentenza assolutoria, la motivazione rafforzata richiede che il giudice di appello esponga il proprio alternativo ragionamento probatorio, individui e confuti specificamente le carenze o incoerenze della decisione assolutoria e spieghi perché essa non sia più sostenibile alla luce del compendio probatorio.
  • La consapevolezza dell'inesattezza di un'attestazione contrattuale può essere desunta anche da accertamenti tecnici sulla realizzazione diretta, da parte dell'imputato, di opere abusive e dalla condotta successiva alla contestazione delle irregolarità da parte degli acquirenti.

Come è indicizzato

MaterieTruffaImpugnazioniProve
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
SottomaterieTruffa aggravata
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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