Cassazione Penale, Ordinanza n. 28542/2026 del 28/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorre per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale, con pena finale di anni uno e mesi sette di reclusione ed euro 7.000 di multa, a titolo di aumento per la continuazione con altra sentenza. Deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, contestando in particolare il quantum dell'aumento di pena applicato ai sensi dell'art. 81 c.p. e sostenendo, in sostanza, che l'incremento sarebbe stato eccessivo o non adeguatamente giustificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata fosse adeguata e immune da vizi logico-giuridici, poiché la Corte territoriale aveva giustificato la congruità dell'aumento di pena per continuazione richiamando la gravità dei fatti, la pluralità delle sostanze, la pluralità dei cessionari, alcuni minorenni, la presenza di molteplici precedenti penali anche specifici, la protrazione temporale delle condotte e l'assenza di elementi positivi. Conseguentemente ha posto a carico del ricorrente le spese processuali e il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
norma incriminatrice in materia di stupefacenti richiamata come titolo di condanna confermata in appello.
circostanze aggravanti in materia di stupefacenti richiamate nel capo di imputazione e nella condanna confermata.
disciplina la continuazione e il relativo aumento di pena; il giudice di merito conserva ampia discrezionalità nel determinarne il quantum, purché motivato in modo congruo.
alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La determinazione dell'aumento di pena per continuazione rientra nell'apprezzamento del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non illogica e giuridicamente corretta.
- Per valutare la congruità dell'aumento ex art. 81 c.p. possono essere valorizzati la gravità complessiva dei fatti, la pluralità delle condotte e dei destinatari, la presenza di precedenti penali e la protrazione temporale del comportamento criminoso.
- La censura sul solo quantum della pena, quando si risolva in una richiesta di nuova valutazione di merito e non evidenzi specifici vizi logici o di legge, è inammissibile in cassazione.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, salvo che non sia esclusa la colpa del ricorrente, la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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