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Cassazione Civile, Ordinanza n. 42048/2021 del 30/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da quindici avvisi di accertamento emessi per i periodi d'imposta 2003, 2004 e 2005 nei confronti di una società di persone operante nella commercializzazione di formaggi e, per trasparenza, dei relativi soci. Gli accertamenti traevano origine da verifica della Guardia di Finanza che contestava: a) una irregolare determinazione dei cali merce, con conseguente presunzione di vendite in nero in assenza di fattura; b) una diversa rideterminazione delle rimanenze finali, in particolare per i prodotti "Grana Padano" e "Parmigiano Reggiano". La CTP aveva accolto i ricorsi dei contribuenti; la CTR, invece, aveva accolto gli appelli dell'Ufficio, ritenendo che il contribuente non fosse tenuto alla prova contraria nelle forme dell'art. 2 d.m. 13 gennaio 2000, n. 55 perché non si trattava di merce soggetta a vincolo doganale, e che comunque la prova contraria fosse stata fornita mediante documentazione fiscale dei Magazzini Generali, dove la merce era depositata per la stagionatura. In Cassazione l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso affidato a due motivi, mentre i contribuenti hanno resistito con controricorso; successivamente hanno depositato istanza di sospensione e poi memoria di estinzione per adesione alla definizione agevolata ex d.l. n. 119/2018.

La decisione

La Corte ha rilevato che erano state depositate domande di definizione agevolata relative agli avvisi impugnati e che, in mancanza di contestazioni dell'Ufficio sulla documentazione prodotta, doveva prendersi atto dell'intervenuta verificazione della fattispecie estintiva prevista dall'art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione. Le spese sono state poste a carico della parte che le aveva anticipate, ai sensi dell'art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546/1992.

Norme richiamate

  • art. 2 d.m. 13 gennaio 2000, n. 55

    La CTR lo aveva richiamato per escludere, nel caso di specie, l'obbligo del contribuente di fornire la prova contraria con le forme previste per la merce soggetta a vincolo doganale; la Corte di cassazione non si pronuncia nel merito di tale questione perché il giudizio si estingue per definizione agevolata.

  • art. 6, comma 6, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119

    La domanda di definizione agevolata senza rateizzazione comporta il pagamento integrale delle somme dovute e rileva ai fini della verifica dell'intervenuta adesione alla procedura definitoria.

  • art. 6, comma 10, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119

    La documentazione depositata con l'istanza di sospensione, non contestata dall'Ufficio, deve essere considerata conosciuta e rilevante ai fini della definizione agevolata.

  • art. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119

    L'adesione alla definizione agevolata determina l'estinzione ex lege del processo di cassazione.

  • art. 372, secondo comma, c.p.c.

    La Corte osserva che l'Ufficio non ha eccepito la mancata notificazione dei documenti prodotti in cassazione, sicché tali documenti possono essere considerati.

  • art. 46, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

Massime di principio

  • Quando risulta perfezionata la definizione agevolata prevista dalla legge per i carichi oggetto di giudizio, il processo di cassazione si estingue ex lege senza decisione sul merito.
  • Ai fini dell'estinzione per definizione agevolata, la documentazione depositata dalla parte aderente può essere valorizzata se la controparte non ne contesta la conoscenza o la rituale produzione.
  • La declaratoria di estinzione assorbe ogni esame dei motivi di ricorso, che restano non scrutinati nel merito.
  • Nel processo tributario estinto per adesione alla definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diversa disciplina applicabile.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizioneGiudicato

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