Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 07167/2025 del 20/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che le censure fossero in realtà dirette a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e dei fatti, operazione preclusa in sede di legittimità. Ha quindi confermato gli effetti della decisione di merito e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado. Con un unico motivo ha dedotto inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità e vizi di motivazione, lamentando che la responsabilità penale non fosse stata dimostrata al di là di ogni ragionevole dubbio. In sostanza, il ricorso mirava a contestare la valutazione del compendio probatorio e la ricostruzione dei fatti compiuta dai giudici di merito.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 15-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    Costituisce la base della contestazione penale definita nei giudizi di merito; dalla sentenza non emerge il contenuto sostanziale della fattispecie.

  • art. 606, lett. e), cod. proc. pen.

    La modifica del 2006 non ha ampliato il sindacato di legittimità fino a consentire una rilettura del fatto o una nuova valutazione delle prove.

  • legge 20 febbraio 2006, n. 46

    Richiamata come intervento normativo che ha inciso sull'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., senza mutare i limiti del controllo di legittimità sulla motivazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    È la base normativa della condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

  • Corte Cost., sent. n. 186/2000

    Richiamata per escludere ragioni di esonero dal pagamento della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione di merito, poiché la valutazione delle prove spetta in via esclusiva al giudice di merito.
  • Il vizio di motivazione deducibile in cassazione non può tradursi nella mera proposta di una diversa e più favorevole ricostruzione del materiale probatorio, né nell'adozione di nuovi parametri di valutazione dei fatti.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le doglianze, pur formalmente prospettando vizi processuali o motivazionali, mirano in sostanza a contestare il giudizio di merito sulla responsabilità penale senza confrontarsi specificamente con l'iter logico-giuridico seguito nella sentenza impugnata.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, salvo ragioni di esonero, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.