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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48208/2022 del 20/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Torelli era stato condannato in primo e secondo grado per il reato previsto dall'art. 125 d.p.r. n.115/2002: aver omesso di comunicare variazioni di reddito relative al 2011 che avrebbero fatto perdere il diritto al patrocinio a spese dello Stato concesso nel 2008. In cassazione il ricorrente ha dedotto (i) errata ripartizione dell'onere della prova circa la pendenza del procedimento che dava diritto al patrocinio, (ii) vizio di motivazione e illegittimità nella valutazione della recidiva reiterata e infraquinquennale, (iii) nullità per mancata notifica dell'avviso di conclusione indagini e del decreto di citazione a giudizio, con riferimento anche alla presunta irreperibilità.

La decisione

La Cassazione ha rigettato i profili processuali relativi alle nullità e alle notifiche (decadenza della doglianza, valore probatorio del verbale d'udienza preliminare e assenza di dichiarazione di irreperibilità ai sensi degli artt. 159-160 c.p.p.). Tuttavia ha ritenuto fondato il motivo sostanziale: l'art. 79 d.p.r. 115/2002 richiede che il procedimento, per il quale si è ammessi al patrocinio, sia ancora pendente alla data rilevante (la variazione reddituale del 2011) e tale elemento deve essere provato dall'accusa. Non essendo stata provata la sussistenza della pendenza al 30.1.2012, la condanna non poteva reggere. La sentenza è stata annullata con rinvio alla Corte d'Appello (per accertamenti di merito e valutazione probatoria, anche perché il documento prodotto dal ricorrente in cassazione non era conforme all'originale).

Norme richiamate

  • d.p.r. n.115/2002, art.79, co.1 lett. d)

    di comunicare, fino a che il procedimento non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatisi nell'anno precedente

    L'obbligo di comunicazione sussiste fino alla definizione del procedimento che ha dato diritto al patrocinio; le variazioni reddituali rilevanti sono quelle relative all'anno precedente e la comunicazione va fatta entro 30 giorni dalla scadenza dell'anno di imposta o dal termine di un anno dalla presentazione dell'istanza/precedente comunicazione.

  • d.p.r. n.115/2002, art.95

    Norma richiamata insieme ad art.79 nel ricorso; nel contesto disciplina i requisiti/limiti per il patrocinio a spese dello Stato e concorre a definire gli obblighi del beneficiario.

  • d.p.r. n.115/2002, art.125

    Prevede la fattispecie penale contestata (omissione di comunicazione delle variazioni reddituali che incidono sui limiti per il patrocinio), per la quale devono essere provati tutti gli elementi costitutivi, ivi compresa la pendenza del procedimento che giustificava il beneficio.

  • cod. proc. pen., art.415-bis

    Regola la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari; la giurisprudenza è divisa sull'effetto della mancata notifica (nullità assoluta o relativa). In questo caso la Corte ha ritenuto decaduta l'eccezione proposta tardivamente.

  • cod. proc. pen., artt.159-160

    Disciplina la dichiarazione e le conseguenze per gli irreperibili riguardo alle notifiche; la Corte ha ritenuto che non fossero operative nel caso perché non risultava una formale dichiarazione di irreperibilità ai sensi di tali norme.

  • cod. proc. pen., art.491

    Fissa i termini per eccepire nullità relative; la mancata tempestiva eccezione determina decadenza dal potere di far valere la nullità.

  • cod. civ., art.2700

    Attribuisce efficacia probatoria agli atti pubblici; il verbale dell'udienza preliminare è atto pubblico e prova fino a querela di falso della regolarità della notifica in esso attestata.

Massime di principio

  • L'obbligo di comunicare variazioni reddituali ai fini del patrocinio a spese dello Stato si valuta annualmente: la comunicazione si attualizza alla chiusura dell'anno d'imposta e va fatta entro 30 giorni dalla scadenza prevista; la condotta punibile richiede che il procedimento originario non sia ancora definito.
  • L'accusa deve provare tutti gli elementi costitutivi del reato (inclusa la pendenza del processo che giustificava il patrocinio): non può gravare sull'imputato l'onere di prova di tale circostanza, né bastano mere asserzioni o l'assenza di atti nel fascicolo.
  • Le nullità di notifica possono essere soggette a decadenza se non eccepite nei termini di legge; i verbali d'udienza hanno efficacia di atto pubblico e prevalgono finché non venga dimostrata la loro falsità.
  • Quando il ricorrente in Cassazione produca documenti decisivi per l'accertamento di fatti di merito, ma senza conformità all'originale, la Cassazione può annullare e rinviare per accertamenti probatori al giudice di merito poiché non può svolgere indagini di fatto.
  • Per la qualificazione della recidiva e della reiterazione è necessaria una puntuale prova delle condanne pregresse e delle date: reati estinti o non temporalmente pertinenti non possono essere utilizzati per aggravare la responsabilità.

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