Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 2559/2026 - Catania, Sezione 5

Giustizia amministrativa202600848

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento del Ministero all’esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente per l’anno scolastico 2020/21, oltre accessori

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, pubblicata il 25 febbraio 2025, che aveva accertato il suo diritto alla Carta del docente per l’anno scolastico 2020/21, con accredito delle somme dovute e degli accessori. Ha dedotto che, nonostante la notificazione del titolo il 26 marzo 2025 e il suo passaggio in giudicato, il Ministero non aveva dato esecuzione alla condanna. Ha chiesto l’accredito delle somme e degli interessi, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la rifusione delle spese. Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito. Dopo che il TAR aveva rilevato la genericità della procura e disposto la regolarizzazione, verificata quest’ultima, la causa è stata decisa.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto ritualmente proposta la domanda, sulla base dell’attestazione del passaggio in giudicato, della notificazione del titolo esecutivo e del decorso del termine previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996. Il ricorrente aveva provato il fatto costitutivo del diritto mediante la sentenza passata in giudicato; spettava quindi all’Amministrazione provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi, ma il Ministero non si è costituito né ha fornito tale prova. Il Ministero è stato ordinato a eseguire integralmente il giudicato entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, includendo capitale, interessi nella misura e nei termini indicati nel titolo e oneri accessori, comprese le spese e i diritti successivi al titolo per le attività necessarie al passaggio in giudicato e alla registrazione. Sono state escluse le eventuali spese di precetto, in quanto conseguenti alla scelta del creditore di utilizzare strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza. Per l’eventuale inutile decorso del termine, è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale della Direzione per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega; su istanza del ricorrente, il commissario dovrà insediarsi e assicurare l’esecuzione nei successivi 90 giorni. Il commissario non ha diritto a compenso, trattandosi di dirigente del Ministero e rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 400, oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione ai difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a.

    Avendo la parte ricorrente fornito la prova del fatto costitutivo (sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, secondo la previsione di cui all’art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a.), sarebbe spettato all’Amministrazione dimostrare l’inefficacia di tali fatti per il prodursi delle condizioni indicate nel citato art. 2697, comma 2, ma quest’ultima non si è neanche costituita in giudizio.

    La sentenza del giudice ordinario passata in giudicato costituisce titolo azionabile in ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

  • art. 2697 c.c.

    Ritiene il Collegio di dover fare applicazione, nella fattispecie, del principio normativo secondo il quale i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi di diritti vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 del codice civile.

    Una volta provato dal ricorrente il fatto costitutivo del diritto, grava sull’Amministrazione l’onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    La domanda risulta, anzitutto, ritualmente proposta, giusta attestazione di passaggio in giudicato della sentenza, notificazione del titolo esecutivo e superamento del termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996.

    La domanda di ottemperanza è ritualmente proponibile dopo la notificazione del titolo esecutivo e il superamento del termine previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001

    Il commissario ad acta non avrà diritto ad alcun compenso, in quanto, nominandosi un dirigente dello stesso Ministero resistente, tale attività deve ritenersi rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; infatti, la disposizione di cui all’art. 5-sexies, comma 8, della legge 24 marzo 2001, n. 89, così come previsto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, “può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro”.

    La disciplina che esclude il compenso del commissario ad acta nei giudizi di ottemperanza relativi ai decreti emessi ai sensi della l. 89/2001 può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro; inoltre, quando il commissario è un dirigente dell’amministrazione inadempiente, l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Con la sentenza indicata in epigrafe n. 2547/2025 il Tribunale di Catania – sezione Lavoro ha accertato il diritto di parte ricorrente di fruire della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”, prevista dall’art. 1, comma 121 della l. 107/2015, per l’anno scolastico 2020/21, con accredito delle relative somme, oltre accessori dal dovuto al soddisfo.

    La norma è richiamata quale fondamento del diritto alla Carta del docente, riconosciuto dal titolo giudiziale da eseguire in ottemperanza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, il ricorrente deve provare il fatto costitutivo del diritto e la formazione del titolo; spetta poi all’amministrazione dimostrare gli eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
  • Quando risultano il passaggio in giudicato e la notificazione del titolo esecutivo e sia decorso il termine previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996, la domanda di ottemperanza può essere proposta; l’obbligo di esecuzione comprende capitale, interessi e accessori dovuti secondo il titolo.
  • In caso di persistente inerzia dell’amministrazione, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, prevedendone l’intervento sostitutivo dopo l’inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione.
  • Le eventuali spese di precetto non sono dovute nell’ottemperanza quando derivano dalla scelta del creditore di ricorrere a strumenti esecutivi diversi dal giudizio di ottemperanza.
  • Il commissario ad acta individuato in un dirigente dell’amministrazione resistente non ha diritto a un compenso ulteriore quando l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; la regola prevista per le ottemperanze relative alla l. 89/2001 è applicabile per analogia anche ad altre condanne pecuniarie.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.