Sentenza n. 1544/2026 - Salerno, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Silenzio-inadempimento sull’istanza di prosecuzione del trattamento riabilitativo ABA intensivo, domiciliare e nei contesti di vita
Esito
Favorevole al ricorrente (genitori di minore)
Prevale il privato
La controversia
I genitori hanno chiesto la prosecuzione, a carico del SSN, del trattamento ABA già disposto da una precedente sentenza del TAR nella misura di 30 ore settimanali, con almeno 5 ore mensili di supervisione BCBA, di cui 2 di parent training, sostenendone l’indispensabilità per consolidare i progressi del minore e prevenire regressioni. Hanno dedotto: violazione dell’obbligo di provvedere; violazione e falsa applicazione della disciplina dei LEA ed eccesso di potere per violazione dei principi di efficacia e appropriatezza terapeutica; necessità del supporto del supervisore BCBA e del parent training. Hanno chiesto inoltre l’accertamento del diritto alla prosecuzione per almeno altri 36 mesi e la condanna dell’ASL all’erogazione diretta o al rimborso. L’ASL ha eccepito l’inammissibilità perché il trattamento era proseguito di fatto in forma indiretta e perché non sarebbe consentito accertare direttamente, nel giudizio sul silenzio, il diritto a un trattamento quantitativamente predeterminato; ha inoltre negato la formazione di un silenzio-diniego e la sussistenza di un diritto alla prosecuzione automatica oltre la durata fissata dalla precedente sentenza.
La decisione
Il ricorso è stato accolto parzialmente. Il TAR ha riconosciuto la giurisdizione amministrativa esclusiva sulla domanda relativa al trattamento sanitario individualizzato e ha ritenuto che l’inerzia dell’ASL, in assenza di una previsione di silenzio-diniego, integri silenzio-inadempimento. La prosecuzione di fatto del trattamento, senza un provvedimento formale, non esclude l’inadempimento; inoltre, era inutilmente decorso il termine procedimentale di 30 giorni applicabile alle prestazioni riabilitative. L’ASL deve concludere il procedimento entro 60 giorni, previa convocazione dell’organo competente, visita del minore ed esame della documentazione medica, e adottare un progetto di vita personalizzato che valuti diagnosi, situazione attuale ed effetti del trattamento già svolto. La domanda diretta a ottenere già in giudizio la fissazione delle ore di terapia, per almeno 36 mesi o per altra durata, è stata respinta: la determinazione compete alla valutazione tecnico-discrezionale dell’ASL, secondo la normativa di settore e gli elementi indicati nella precedente sentenza, e non può essere predeterminata dal giudice nel giudizio sul silenzio. Per evitare un vuoto di tutela, restano fermi gli effetti della precedente sentenza, che aveva disposto 30 ore settimanali di ABA e almeno 5 ore mensili di supervisione BCBA, di cui 2 di parent training, fino all’adozione del nuovo progetto da parte dell’ASL o del commissario. In caso di ulteriore inerzia, il Direttore Generale regionale per la Tutela della salute è nominato commissario ad acta e dovrà provvedere entro 90 giorni dalla richiesta formale. Spese compensate, salvo il rimborso del contributo unificato, se versato, a carico dell’ASL.
Norme richiamate
art. 133, comma 1, lett. c), d.lgs. 104/2010
la domanda di condanna dell’A.S.L. al riconoscimento del diritto di un disabile ad uno specifico ed individualizzato trattamento terapeutico, sia in modalità diretta che per equivalente monetario, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 104 del 2010
Le controversie sulla pretesa a uno specifico trattamento sanitario individualizzato, anche quando si chieda l’erogazione indiretta o per equivalente, appartengono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
artt. 31 e 117 c.p.a.
in assenza di un’espressa previsione legislativa di silenzio diniego, l’inerzia serbata sull’istanza diretta ad ottenere l’erogazione, diretta o indiretta, di un trattamento sanitario, integra un’ipotesi di silenzio - inadempimento giustiziabile ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a.
L’inerzia dell’amministrazione sanitaria su una domanda di erogazione di trattamento sanitario è impugnabile come silenzio-inadempimento quando non sia previsto dalla legge il silenzio-diniego.
art. 26 l. 833/1978
l’istanza del -OMISSIS- non è mai stata realmente riscontrata dall’A.S.L. entro il termine di legge per la conclusione del procedimento (di trenta giorni, termine individuato, in assenza di una diversa previsione, alla luce dell’art. 26, l. n. 833/78 in materia di prestazioni di riabilitazione), il quale è inutilmente spirato, sicché si è formato il silenzio inadempimento.
In assenza di un diverso termine, il procedimento relativo a prestazioni riabilitative deve concludersi entro trenta giorni; decorso inutilmente tale termine senza un effettivo riscontro si forma il silenzio-inadempimento.
art. 31, comma 3, c.p.a.
In effetti, vi è l’indubbia necessità di preservare la discrezionalità tecnica dell’A.S.L. (stante il disposto del comma 3 dell’art. 31 c.p.a.), alla luce delle valutazioni che la stessa è chiamata a porre in essere in base alla regolamentazione di settore e pure tenuto conto di quanto disposto con la sentenza n. -OMISSIS- in ordine agli elementi che l’A.S.L. dovrà prendere in considerazione ai fini della predisposizione di nuovo progetto di vita personalizzato.
Nel giudizio sul silenzio il giudice non predetermina il contenuto della decisione quando residuano valutazioni tecnico-discrezionali dell’amministrazione sanitaria; può ordinare di provvedere, lasciando all’amministrazione la valutazione clinica e la determinazione del trattamento appropriato.
art. 60 c.p.a.
nella camera di consiglio del -OMISSIS- è stato sentito il difensore presente ed il Collegio ha dato avviso di possibile adozione di sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a..
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., previo avviso alle parti.
Massime di principio
- In mancanza di una disposizione che attribuisca al silenzio valore di diniego, l’inerzia dell’amministrazione sanitaria sull’istanza di erogazione diretta o indiretta di un trattamento individualizzato integra silenzio-inadempimento, anche quando il servizio continui a essere prestato di fatto senza un formale provvedimento.
- Nel giudizio avverso il silenzio, se la decisione sulla prestazione sanitaria richiede valutazioni cliniche e tecnico-discrezionali ancora riservate all’amministrazione, il giudice può imporre la conclusione del procedimento ma non predeterminare direttamente quantità e durata del trattamento.
- Quando la cessazione di un trattamento precedentemente riconosciuto rischia di creare un vuoto di tutela per un minore vulnerabile, gli effetti della precedente decisione possono essere mantenuti nelle more della nuova determinazione amministrativa, senza eliminare la discrezionalità tecnica dell’amministrazione.
- In caso di persistente inerzia dopo l’ordine giudiziale di provvedere, può essere nominato sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinando l’intervento sostitutivo alla scadenza del termine assegnato all’amministrazione e alla formale richiesta degli interessati.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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