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Sentenza

Sentenza n. 1560/2026 - Salerno, Sezione 3

Giustizia amministrativa202401055

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: scheda di valutazione multidimensionale che attribuiva al minore 11 punti e comunicazione di esclusione dall’assegno di cura, per il quale erano richiesti almeno 14 punti

Esito

IRRICEVIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il minore, affetto da gravi patologie e descritto nella domanda come non autosufficiente e bisognoso di assistenza continuativa, aveva richiesto l’assegno di cura a valere sul Fondo per la non autosufficienza 2013. La scheda di valutazione multidimensionale gli aveva attribuito 11 punti, insufficienti rispetto alle soglie di 14, 15 o 17 punti, e il Piano di Zona aveva comunicato l’esclusione dal beneficio. Il ricorso deduceva eccesso di potere per difetto d’istruttoria, errore nel metodo di accertamento, ingiustizia manifesta, erronea valutazione e travisamento dei fatti, sostenendo che le patologie, la documentazione medica e la CTU svolta nel precedente giudizio civile dimostravano l’erroneità del punteggio. Era stata chiesta in subordine una verificazione, oltre all’annullamento degli atti, all’accertamento del diritto, all’erogazione retroattiva dell’assegno e al risarcimento del danno. Le amministrazioni hanno eccepito, tra l’altro, l’irricevibilità per tardività. Il TAR ha inoltre sottoposto alle parti la questione della tardività e il ricorrente ha chiesto la rimessione in termini per errore scusabile, invocando l’incertezza sul riparto di giurisdizione e la pronuncia delle Sezioni Unite n. 2481/2023.

La decisione

Il TAR ha affermato la giurisdizione amministrativa, trattandosi di controversia sull’esercizio di poteri amministrativi di verifica delle condizioni per il riconoscimento dell’assegno di cura, riconducibile alla giurisdizione esclusiva in materia di servizi pubblici; la giurisdizione ordinaria rileva invece per l’adempimento o il risarcimento dopo che la PA abbia già riconosciuto lo status sanitario da cui deriva il diritto alla prestazione. Ha quindi dichiarato il ricorso irricevibile, senza esaminare nel merito le censure sull’istruttoria e sul punteggio. La scheda era stata conosciuta e sottoscritta dal genitore alla data della valutazione; il giudizio civile era stato instaurato solo successivamente, oltre il termine di 60 giorni previsto per l’impugnazione. La translatio iudicii non sana una decadenza già maturata. La conoscenza necessaria a far decorrere il termine riguarda l’esistenza dell’atto, i suoi contenuti essenziali e la sua lesività, non la disponibilità materiale dell’intero provvedimento o di tutti gli atti istruttori. Anche la domanda di accertamento non poteva prescindere dall’impugnazione tempestiva dell’atto amministrativo che aveva conformato la posizione del richiedente. Respinta la rimessione in termini: l’errore scusabile è eccezionale e non risultavano impedimenti oggettivi, contrasti giurisprudenziali o incertezze normative idonei a giustificarla; inoltre, un dubbio sulla giurisdizione avrebbe dovuto indurre a rispettare cautelativamente il termine di decadenza. Le spese sono state compensate per la peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 133, comma 1, lett. c) c.p.a.

    sussiste la giurisdizione del g.a. sulla controversia relativa alla domanda di annullamento e di condanna nei confronti dell’Amministrazione, venendo in rilievo la giurisdizione esclusiva del g.a. in materia di servizi pubblici ex art. 133, c.p.a., connessa all’esercizio di poteri amministrativi volti alla verifica della sussistenza e permanenza delle condizioni necessarie ai fini dell’erogazione dell’assegno di cura

    La controversia sull’accertamento dei presupposti amministrativi per il riconoscimento dell’assegno di cura rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di servizi pubblici.

  • art. 11 c.p.a.

    la translatio è sì possibile ma “ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute”

    La translatio iudicii conserva gli effetti della domanda, ma non rimuove una decadenza già maturata; quando è dedotto un interesse legittimo, il giudizio originario deve essere instaurato entro il termine previsto per il ricorso amministrativo.

  • art. 29 c.p.a.

    tra la data di conoscenza degli atti impugnati e l’intervenuta instaurazione del giudizio dinanzi al giudice ordinario è ampiamente decorso il termine di decadenza di 60 giorni di cui all’art. 29 c.p.a..

    L’impugnazione degli atti lesivi deve essere proposta entro sessanta giorni dalla loro conoscenza; l’instaurazione tardiva del giudizio davanti al giudice ordinario non impedisce la successiva declaratoria d’irricevibilità.

  • art. 37 c.p.a.

    l’errore scusabile, disciplinato dall’art. 37 c.p.a., è istituto di carattere eccezionale - e come tale di stretta interpretazione - che può trovare applicazione (a prescindere dalle ipotesi di "gravi impedimenti di fatto" che qui non rilevano) solo qualora, nel singolo caso, sia apprezzabile una qualche giustificata incertezza in ordine agli strumenti di tutela utilizzabili

    La rimessione in termini per errore scusabile è ammessa in via eccezionale in presenza di un impedimento oggettivo o di una giustificata incertezza sugli strumenti di tutela; non può diventare un rimedio generalizzato contro la decadenza.

  • art. 34, comma 2, c.p.a.

    si chiederebbe al giudice amministrativo di statuire su un potere non ancora esercitato, il che non è consentito dall’articolo 34, comma 2, c.p.a.; l’accertamento quindi deve essere consequenziale al preventivo sindacato sul potere conformativo esercitato dall’amministrazione

    La domanda di accertamento non può sostituire il sindacato sull’atto con cui l’amministrazione ha esercitato il potere; l’accertamento deve conseguire alla tempestiva impugnazione dell’atto conformativo.

Massime di principio

  • Nelle controversie sul mancato riconoscimento di una prestazione sociale subordinata alla verifica amministrativa dei requisiti, la giurisdizione esclusiva amministrativa in materia di servizi pubblici comprende il sindacato sugli atti che accertano o negano i presupposti per l’erogazione; dopo il riconoscimento dello status sanitario, le domande di mero adempimento o risarcimento possono spettare al giudice ordinario.
  • La translatio iudicii non rimette in termini la parte che abbia già maturato la decadenza: quando la controversia riguarda un interesse legittimo, il giudizio davanti al giudice privo di giurisdizione deve comunque essere instaurato entro il termine previsto per l’impugnazione davanti al giudice amministrativo.
  • La piena conoscenza rilevante ai fini del termine d’impugnazione sussiste quando il destinatario conosce l’esistenza dell’atto, i suoi contenuti essenziali e la sua lesività; non occorre la disponibilità materiale del provvedimento integrale o di tutta la documentazione istruttoria, la cui successiva conoscenza può fondare motivi aggiunti.
  • La domanda di accertamento non consente di eludere il termine per impugnare l’atto amministrativo che ha conformato la posizione del privato; nel giudizio amministrativo l’accertamento deve essere consequenziale al sindacato sul potere già esercitato.
  • La rimessione in termini per errore scusabile è eccezionale e di stretta interpretazione; richiede un impedimento oggettivo o un’incertezza giuridica giustificata, quale un quadro normativo oscuro, un contrasto giurisprudenziale o un comportamento pubblico idoneo a indurre in errore, e non può trasformarsi in un’esenzione generalizzata dai termini decadenziali.

Come è indicizzato

MaterieAssistenza e prestazioni sanitarieGiurisdizione e ripartoTermini e notificazione del ricorso
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrere

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