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Sentenza

Sentenza n. 1547/2026 - Salerno, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600245

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere perché, durante il giudizio, il Ministero ha integralmente soddisfatto la pretesa azionata. Ha parzialmente compensato le spese, valorizzando l’esecuzione del giudicato intervenuta in corso di causa, e ha condannato il Ministero al pagamento di € 800,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore.

TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione delle sentenze del giudice del lavoro e della Corte d’appello di Salerno, limitatamente alle spese processuali distratte in favore del difensore

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza deducendo l’inadempimento del Ministero della Salute rispetto alle pronunce che avevano liquidato spese processuali con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Ha chiesto l’adozione delle misure necessarie a ottenere il pagamento delle somme, anche mediante nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio il Ministero ha documentato il pagamento complessivo di € 10.842,83, comprensivo delle spese processuali relative ai titoli giudiziali e dei contributi unificati versati per € 343,00; il ricorrente ha riconosciuto la natura satisfattiva dell’adempimento e chiesto la cessazione della materia del contendere, con spese a carico dell’Amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale, escluso il contributo unificato già corrisposto.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Ritenuto che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere, atteso che, nel corso del giudizio, l’Amministrazione ha integralmente soddisfatto la pretesa azionata dal ricorrente;

    La completa soddisfazione della pretesa nel corso del giudizio giustifica la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l’amministrazione soddisfa integralmente nel corso del processo la pretesa esecutiva azionata, viene meno la materia del contendere.
  • L’adempimento intervenuto durante il giudizio può giustificare la parziale compensazione delle spese, ferma la condanna dell’amministrazione al pagamento della quota liquidata dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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