Cassazione Civile, Ordinanza n. 26601/2023 del 14/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da un’opposizione ex art. 617 c.p.c. proposta dalla società creditrice avverso l’ordinanza del giudice dell’esecuzione che aveva rilevato d’ufficio l’omessa rinnovazione della trascrizione del pignoramento anche nei confronti degli aventi causa della società esecutata, ritenendo perciò inefficace il pignoramento e disponendo la restituzione all’aggiudicatario delle somme versate. Il Tribunale di Palermo aveva rigettato l’opposizione, escludendo l’applicabilità dell’art. 20 r.d. 16 luglio 1905 n. 646 e del c.d. principio di indifferenza proprio del mutuo fondiario, e ritenendo che la rinnovazione dovesse essere eseguita anche verso eredi o aventi causa della debitrice. Nel ricorso per cassazione la società ricorrente deduceva: 1) violazione degli artt. 20 r.d. n. 646/1905, 2668-bis e 2668-ter c.c. e art. 15 disp. prel. c.c., sostenendo che dovesse applicarsi la disciplina speciale vigente al momento della concessione del mutuo fondiario; 2) violazione degli artt. 2668-bis e 2668-ter c.c. e dell’art. 630 c.p.c. previgente, assumendo che, in caso di rinnovazione incompleta della trascrizione del pignoramento, il giudice dovesse ordinare l’integrazione e non dichiarare l’estinzione della procedura; 3) violazione degli artt. 2929 c.c. e 187-bis disp. att. c.p.c., censurando l’ordine di restituzione delle somme all’aggiudicatario e sostenendo che la nullità degli atti esecutivi non potesse pregiudicare il diritto dell’aggiudicatario. Le controparti intimate non svolgevano difese.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato il merito dei tre motivi, perché ha rilevato una preliminare carenza del ricorso: non erano idoneamente indicati, né risultavano comunque acclarati, gli eredi/successori della società esecutata estinta, con conseguente impossibilità di verificare l’integrità del contraddittorio. Richiamando il principio secondo cui nelle opposizioni esecutive e nelle controversie distributive il ricorso per cassazione deve essere proposto nei confronti di tutti i creditori procedenti o intervenuti e deve contenere l’esatta indicazione dei litisconsorti necessari, la Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. e ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002. Nessuna statuizione sulle spese, poiché le controparti non avevano svolto attività difensiva.
Norme richiamate
indica il rimedio oppositivo utilizzato contro l’ordinanza del giudice dell’esecuzione.
art. 20 r.d. 16 luglio 1905 n. 646
la ricorrente ne invocava l’applicazione speciale in materia di mutuo fondiario e del c.d. principio di indifferenza.
richiamato in tema di rinnovazione della trascrizione del pignoramento.
richiamato in tema di rinnovazione della trascrizione del pignoramento.
invocato per sostenere l’applicabilità della disciplina vigente al tempo della concessione del mutuo.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
costituisce il parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge dedotti.
invocato dalla ricorrente in relazione agli effetti dell’omessa o incompleta rinnovazione della trascrizione.
richiamato dalla ricorrente a sostegno della tutela dell’aggiudicatario rispetto alla nullità degli atti esecutivi.
art. 187-bis disp. att. c.p.c.
richiamato in tema di aggiudicazione e tutela dell’aggiudicatario.
art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c.
la Corte lo utilizza come base dell’inammissibilità per mancata esatta indicazione dei litisconsorti necessari e insufficiente allegazione del contraddittorio.
richiamato per la possibile integrazione del contraddittorio ove siano individuabili i litisconsorti necessari.
indicato per la posizione di intervento della ricorrente nella procedura esecutiva.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
richiamato quale norma introduttiva del comma 1-quater dell’art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato come parametro del contributo unificato da versare in aggiunta.
Massime di principio
- Nelle opposizioni esecutive e nelle controversie distributive il ricorso per cassazione deve indicare in modo esatto tutti i litisconsorti necessari, così da consentire alla Corte la verifica dell’integrità del contraddittorio; la mancata indicazione comporta inammissibilità.
- Quando il processo esecutivo coinvolge una parte esecutata estinta, il ricorrente deve allegare e rendere individuabili i successori o aventi causa rilevanti ai fini del contraddittorio; l’incertezza su tali soggetti impedisce il controllo processuale richiesto dall’art. 366 c.p.c.
- L’eventuale esame di questioni di merito sulla disciplina della trascrizione del pignoramento resta precluso se il ricorso è affetto da una carenza originaria che impedisce di verificare la rituale instaurazione del contraddittorio.
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, sussistono i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei casi previsti dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 14 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 26490/2023 del 14/09/2023
- ordinanza_civile · 14 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 26491/2023 del 14/09/2023
- ordinanza_civile · 14 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 26492/2023 del 14/09/2023
- ordinanza_civile · 14 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 26493/2023 del 14/09/2023
- ordinanza_civile · 14 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 26496/2023 del 14/09/2023
- ordinanza_civile · 14 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 26497/2023 del 14/09/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →