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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20181/2022 del 22/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

Un istituto di credito, creditore di una società fallita e garantito da fideiussione prestata da un soggetto, ha convenuto quest'ultimo, la coniuge e una società riconducibile al medesimo nucleo familiare per ottenere: l'accertamento che il bene immobile denominato Podere Baroaldo fosse in realtà di proprietà esclusiva del fideiussore; la dichiarazione di inopponibilità del fondo patrimoniale costituito sul bene, perché annotato successivamente alla nascita del debito; la condanna al pagamento di una rilevante somma. La banca ha sostenuto che il soggetto avesse abusato dello schermo societario, usando una società sostanzialmente fittizia, inattiva e priva di autonoma operatività per sottrarre il bene ai creditori personali, anche tramite interposizione della moglie. In appello il debitore ha ottenuto la riforma della decisione di primo grado. In cassazione la banca ha dedotto, con il primo motivo, violazione dei principi sull'abuso della personalità giuridica e dell'autonomia patrimoniale, sostenendo che tale figura avrebbe dovuto operare anche in senso "estensivo" a favore dei creditori personali del socio, per colpire il patrimonio della società; con il secondo motivo ha denunciato nullità della sentenza per violazione del principio della domanda e dell'obbligo di motivazione, in relazione al capo riguardante l'intestazione a terzi di usufrutto, fondo patrimoniale e quote societarie. Il resistente ha proposto ricorso incidentale condizionato su nullità della citazione e su abuso di personalità giuridica.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale della banca. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che l'istituto dell'abuso di personalità giuridica, così come elaborato dalla giurisprudenza, non consente di superare lo schermo societario per aggredire il patrimonio della società a vantaggio dei creditori personali del socio, ma riguarda l'eventuale responsabilità illimitata del socio verso i creditori sociali in presenza di gestione meramente individuale e fittizia. Ha inoltre escluso che la ricorrente avesse dedotto validamente una simulazione dell'atto costitutivo o un'azione ammissibile diretta a far dichiarare la nullità della società, ricordando il carattere tassativo delle cause di nullità ex art. 2332 c.c. Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha dichiarato inammissibile nei confronti della coniuge contumace in appello, perché l'appello incidentale della banca non le era stato notificato come richiesto dagli artt. 292 e 343 c.p.c.; ha osservato che la relativa nullità può essere fatta valere dal contumace, ma qui la doglianza era comunque priva di interesse, non essendo stata accolta in appello la domanda oggetto del gravame incidentale. Il ricorso incidentale condizionato del debitore è stato assorbito. La banca è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2 Cost.

    richiamato insieme ai principi di buona fede e correttezza come base della censura sull'abuso del diritto/personalità giuridica, ma non ritenuto sufficiente a fondare la pretesa estensione dello schermo societario

  • art. 1175 c.c.

    evocato quale parametro di correttezza e buona fede nell'esercizio dei rapporti obbligatori, ma non idoneo a giustificare la domanda proposta

  • art. 1375 c.c.

    richiamato per sostenere l'abuso del diritto, senza che ne derivi la possibilità di colpire il patrimonio sociale per crediti personali del socio

  • art. 2082 c.c.

    citato nel motivo principale, senza rilievo decisivo autonomo nella motivazione della Corte

  • art. 2247 c.c.

    richiamato dalla ricorrente nella censura sull'abuso di personalità giuridica

  • art. 2740 c.c.

    evocato dalla banca per lamentare l'elusione della garanzia patrimoniale generica dei creditori

  • art. 2332 c.c.

    la Corte ribadisce che la nullità della società iscritta nel registro delle imprese è ammissibile solo nei casi tassativi previsti dalla norma e che la simulazione dell'atto costitutivo non è riconducibile a tali ipotesi

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo per dedurre violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato per censurare la motivazione della sentenza impugnata

  • art. 164 c.p.c.

    richiamato nel ricorso incidentale condizionato per contestare la validità dell'atto di citazione

  • artt. 2325 e 2462 c.c.

    richiamati nel ricorso incidentale condizionato in tema di autonomia patrimoniale e responsabilità limitata

  • artt. 292 e 343 c.p.c.

    la Corte afferma che l'appello incidentale deve essere notificato alla parte contumace, pena nullità relativa dell'atto nei suoi confronti

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dei presupposti dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo

Massime di principio

  • L'abuso della personalità giuridica, nella ricostruzione accolta dalla Corte, non legittima il creditore personale del socio ad aggredire direttamente il patrimonio della società, ma opera semmai sul piano della responsabilità del socio verso i creditori sociali in presenza di gestione sostanzialmente individuale e fittizia.
  • La simulazione dell'atto costitutivo di una società di capitali iscritta nel registro delle imprese non è configurabile come mezzo per elidere la personalità giuridica: dopo l'iscrizione, la rilevanza della volontà interna dei soci è limitata dalle cause tassative di nullità previste dall'art. 2332 c.c.
  • Chi intenda superare lo schermo societario deve allegare e provare in modo specifico fatti che dimostrino la fittizietà o fraudolenza dell'assetto societario; la mera disponibilità del bene o la generica condotta negoziale del socio non bastano a fondare l'azione.
  • L'appello incidentale deve essere notificato alla parte rimasta contumace nel grado di appello; in difetto, l'atto è nullo nei confronti del contumace, che può far valere la nullità in cassazione.
  • La censura di violazione del principio della domanda e del difetto di motivazione non può essere accolta se poggia su una ricostruzione non consentita della fattispecie e se la questione dedotta è comunque priva di interesse o non ritualmente introdotta nel contraddittorio.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiAbuso del dirittoNullitàBuona fede e correttezzaOnere della prova

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